§ 5.4.12 - L.R. 28 dicembre 1984, n. 91.
Interventi a favore delle attività di produzione e di distribuzione cinematografiche, musicali e teatrali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:28/12/1984
Numero:91


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo, in attuazione di quanto disposto dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed alla scopo di dare concreta realizzazione ad una propria fondamentale previsione statutaria, riconosce [...]
Art. 2.      In considerazione dell'attività altamente meritoria, svolta con oggettivo riscontro su piano culturale e con efficacia organizzativa a vantaggio della società civile abruzzese, sono assegnati, a [...]
Art. 3.      I contributi di cui al precedente art. 2 sono assegnati, annualmente, a favore delle istituzioni culturali di cui al primo comma del precedente articolo e di altre realtà culturali perché in [...]
Art. 4.      I contributi previsti dalla presente legge non sono compatibili con altre forme di intervento finanziaria della Regione e, specificatamente, con le previsioni della L.R. 30 ottobre 1979, n 47 e [...]
Art. 5.      1) Le Istituzioni elencate nel precedente art. 2, nonché quelle di cui al precedente art. 3, devono presentare apposita domanda alla Giunta regionale servizio Promozione Culturale entro la data [...]
Art. 6.      Entro la data del 31 luglio di ogni anno la Giunta regionale invia per l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare permanente, la proposta di deliberazione per l'erogazione
Art. 7.      Le provvidenze per forme di produzione non professionistica e le iniziative di programmazione di tipo associazionistico o locale continuano ad essere erogate in virtù della L.R. 30 ottobre 1979, [...]
Art. 7-bis. 
Art. 7-ter. 
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.  (Urgenza).


§ 5.4.12 - L.R. 28 dicembre 1984, n. 91.

Interventi a favore delle attività di produzione e di distribuzione cinematografiche, musicali e teatrali.

(B.U. n. 22 Straord. del 29 dicembre 1984).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo, in attuazione di quanto disposto dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed alla scopo di dare concreta realizzazione ad una propria fondamentale previsione statutaria, riconosce una preminente funzione di sviluppo culturale della società regionale alle attività cinematografiche, musicali e teatrali, realizzate e diffuse in forma professionistica e continuativa, con il supporto di strutture organizzative stabili, nelle varie articolazioni della produzione e della distribuzione.

 

     Art. 2.

     In considerazione dell'attività altamente meritoria, svolta con oggettivo riscontro su piano culturale e con efficacia organizzativa a vantaggio della società civile abruzzese, sono assegnati, a favore delle seguenti istituzioni già operanti nella Regione con consolidati criteri professionistici, purchè in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo, contributi correlati con criteri percentuali fino ad un massimo di lire 2.000.000.000 di documentate uscite di bilancio:

     - Associazione Amici della Musica «F. Fenaroli» - Lanciano;

     - Associazione Amici della Musica «P. Riccitelli», Teramo;

     - Associazione Musicale Centro Internazionale della Chitarra, L'Aquila;

     - Associazione «L'Uovo» - Centro Stabile Teatro Giovani, L'Aquila;

     - Associazione I solisti Aquilani, L'Aquila;

     - Accademia Musicale Pescarese, Pescara;

     - Ente Manifestazioni Pescaresi, Pescara;

     - Ente Manifestazioni e Spettacoli di Abruzzo, Scanno;

     - Florian-Centro Abruzzese di ricerca Teatrale, Pescara;

     - Istituto Cinematografico «La Lanterna Magica», L'Aquila;

     - Società del Teatro e della Musica «L. Barbara», Pescara;

     - Camerata Musicale Sulmonese, Sulmona;

     - Deputazione Teatrale «Teatro Marrucino», Chieti;

     - Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti «B. Barattelli», L'Aquila.

     Tali contributi sono assegnati nei limiti dello stanziamento di bilancio, secondo i seguenti parametri percentuali;

     - per spese sino a lire 500 milioni... erogazione fino al 30%;

     - per spese da 500 milioni a 1.500 milioni... erogazione fino al 27%;

     - per spese oltre lire 1.500 milioni... erogazione fino al 25% [1].

 

     Art. 3.

     I contributi di cui al precedente art. 2 sono assegnati, annualmente, a favore delle istituzioni culturali di cui al primo comma del precedente articolo e di altre realtà culturali perché in possesso dei seguenti requisiti.

     a) operatività almeno quinquennale nell'ambito regionale, garantita da apposita struttura organizzativa a carattere stabile, con sede in Abruzzo;

     b) acquisizione di contributi annuali da parte del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, per almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio;

     c) controllo del conto consuntivo da parte di apposito collegio dei revisori dei conti;

     d) effettuazione nel corso dell'anno precedente quello di riferimento e nell'ambito regionale di almeno trenta prestazioni in forma non gratuita e con regolare attestazione da parte della S.I.A.E.;

     Il requisito di cui alla precedente lettera d) non è richiesto per le istituzioni produttrici di attività cinematografiche senza scopo di lucro [6].

     e) svolgimento di attività per non meno di otto mesi nell'anno precedente quello di riferimento;  svolgimento di attività a carattere permanente e stabile da più di 5 anni con produzioni culturali di rilievo [7].

     f) previsione di partecipazione agli organi decisionali e istituzionali di rappresentanti di Enti locali, nonché di un rappresentante della Regione, designato dalla Giunta regionale su proposta del Componente preposto al Servizio Promozione Culturale, sentiti gli Enti e le Istituzioni interessate. Non possono essere designati gli agenti teatrali, i direttori d'orchestra, gli esecutori, i registri, gli attori e tutti coloro che abbiano rapporti finanziari con gli Enti e le istituzioni culturali che beneficiano dei contributi della presente legge [2].

 

     Art. 4.

     I contributi previsti dalla presente legge non sono compatibili con altre forme di intervento finanziaria della Regione e, specificatamente, con le previsioni della L.R. 30 ottobre 1979, n 47 e sono assegnati ed erogati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Promozione Culturale, dopo aver acquisito il parere della Competente Commissione Consiliare permanente.

 

     Art. 5.

     1) Le Istituzioni elencate nel precedente art. 2, nonché quelle di cui al precedente art. 3, devono presentare apposita domanda alla Giunta regionale servizio Promozione Culturale entro la data del 31 maggio di ogni anno corredandola della relazione sull'attività da svolgere nell'anno di riferimento e del bilancio di previsione nonché della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

     2) Entro lo stesso termine, a pena di decadenza dal diritto al conguaglio del contributo concesso ai sensi el successivo articolo le istituzioni debbono presentare il conto consuntivo relativo all'anno precedente.

     3) La Giunta regionale provvede al recupero delle anticipazioni corrisposte qualora non venga rimesso al Servizio competente, entro il 31 luglio di ogni anno, il conto consuntivo relativo all'anno precedente [3].

 

     Art. 6.

     Entro la data del 31 luglio di ogni anno la Giunta regionale invia per l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare permanente, la proposta di deliberazione per l'erogazione

dell'anticipazione pari all'80% calcolata sulla base delle uscite documentate nel conto consuntivo dell'esercizio precedente a favore delle istituzioni ammesse a contributo. Le istituzioni che non abbiano presentato nei termini previsti dal 20 comma del precedente articolo, il conto consuntivo relativo all'anno precedente, non hanno diritto

all'anticipazione prevista dal 10 comma [4].

 

     Art. 7.

     Le provvidenze per forme di produzione non professionistica e le iniziative di programmazione di tipo associazionistico o locale continuano ad essere erogate in virtù della L.R. 30 ottobre 1979, n. 47.

 

     Art. 7-bis. [5]

     Per il coordinamento intersettoriale e territoriale delle attività dei soggetti beneficiari dei contributi della presente legge, il Componente la Giunta regionale preposto al settore promuove apposita riunione di programmazione da tenersi, annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, chiamandovi a partecipare oltre che i soggetti di cui ai precedenti artt. 2 e 5, i rappresentanti regionali dell'UPI e dell'ANCI, anche ai fini della realizzazione degli accordi di programma previsti dall'art. 27 della legge 142/90.

 

     Art. 7-ter. [5]

     La Giunta regionale relativamente ai soggetti beneficiari dei contributi della presente legge, attraverso le proprie strutture competenti in materia, svolge attività di controllo sul possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 sulla sostanziale conformità delle iniziative realizzate a quelle programmate e sulla esatta rendicontazione delle relative spese.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [8].

     Negli esercizi successivi al 1984, le leggi regionali di approvazione, dei pertinenti bilanci determinano annualmente l'entità dell'onere finanziario a carico della Regione.

 

     Art. 9. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Articolo così modificato con art. 1 L.R. 24 agosto 1992, n. 80.

[6] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 12 aprile 1994, n. 27.

[7] Comma così modificato con art. 2 L.R. 12 aprile 1994, n. 27.

[2] Articolo così modificato con art. 2 L.R. 24 agosto 1992, n. 80.

[3] Articolo così modificato con art. 3 L.R. 24 agosto 1992, n. 80.

[4] Articolo così modificato con art. 3 L.R. 24 agosto 1992, n. 80.

[5] Articolo aggiunto con art. 5 L.R. 80/1992.

[5] Articolo aggiunto con art. 5 L.R. 80/1992.

[8] Comma recante disposizione finanziaria.