§ 5.3.37 – L.R. 10 marzo 1998, n. 14.
Utilizzo degli avanzi finanziari delle Aziende per il diritto agli studi Universitari.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:10/03/1998
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Destinazione.
Art. 2.  Procedure.
Art. 3.  Urgenza.


§ 5.3.37 – L.R. 10 marzo 1998, n. 14.

Utilizzo degli avanzi finanziari delle Aziende per il diritto agli studi Universitari.

(B.U. 24 marzo 1998, n. 4).

 

Art. 1. Destinazione.

     1. Gli avanzi finanziari, risultanti dai rendiconti dell'esercizio 1996 delle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari così come approvati dal Consiglio regionale con verbale n. 73/12 del 25.11.1997, sono destinati, dalle stesse, alle spese di carattere non ricorrente, previa adozione, entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge, di dettagliato programma di interventi.

     2. Nel programma sono indicati, oltre all'onere complessivo e per ciascun intervento, i capitoli di spesa del bilancio 1998 cui l'avanzo viene destinato.

 

     Art. 2. Procedure.

     1. Il programma di interventi è soggetto al controllo del Consiglio regionale il quale, verificata la compatibilità con il programma regionale di sviluppo e con gli interventi di cui all'art. 33, c. 5 della L.R. 6.12.1994, n. 91, approva l'atto e autorizza, contestualmente, l'Azienda interessata ad utilizzare l'avanzo finanziario.

     2. Eventuali variazioni al programma adottato sono soggette all'approvazione del Consiglio regionale con la procedura di cui al precedente comma.

     3. Le Aziende attuano il programma di interventi entro e non oltre il 31 dicembre 1998.

     4. Le Aziende per il diritto agli Studi Universitari sono autorizzate ad utilizzare eventuali economie e/o somme non utilizzate, di cui al programma di interventi adottato ai sensi della presente legge, per nuove iniziative relative a spese di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e potenziamento del patrimonio dell’Azienda. Il programma degli interventi di ciascuna Azienda dovrà essere trasmesso alla Giunta regionale, per il tramite della competente Direzione, il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, e successivamente autorizzato dal Consiglio regionale ai sensi del comma 1 [1].

 

     Art. 3. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.