§ 5.3.7 - L.R. 22 dicembre 1984, n. 82.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 dicembre 1978, n. 78, concernente Interventi per l'attuazione del Diritto allo Studio.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:22/12/1984
Numero:82


Sommario
Art. 1.      Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1978, n. 78, che individua i destinatari dei servizi e degli interventi, è stabilito che gli interventi, e servizi medesimi realizzati in favore degli [...]
Art. 2.      Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4 della L.R 15 dicembre 1978, n. 78; l'attuazione delle forme di intervento previste dall'art. 3 della stessa legge regionale può essere affidata dai [...]
Art. 3.      Per la redazione del piano annuale regionale, di cui all'art. 6 della L.R. 15 dicembre 1978, n. 78, e per la conseguente ripartizione dei fondi all'uopo annualmente stanziati in bilancio, [...]
Art. 4.      In caso di disattesa da parte dei Comuni dell'obbligo di intervenire parimenti nei confronti degli alunni delle scuole statali e non statali di cui al 3° comma del precedente art. 3, segnalato [...]
Art. 5.      Al fine di agevolare i Comuni nell'attuazione dei servizi e di contenere il prezzo di acquisto degli scuolabus, l'assegnazione dei fondi prevista nel piano annuale regionale di cui all'art. 6 [...]
Art. 6.      Per l'attuazione della presente legge non è previsto alcun onere finanziario. giacché all'erogazione di contributi agli Enti interessati si provvede tramite gli stanziamenti annualmente disposti [...]
Art. 7.  (Urgenza).


§ 5.3.7 - L.R. 22 dicembre 1984, n. 82.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 dicembre 1978, n. 78, concernente Interventi per l'attuazione del Diritto allo Studio.

(B.U. n. 20 Straord. del 27 dicembre 1984).

 

Art. 1.

     Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1978, n. 78, che individua i destinatari dei servizi e degli interventi, è stabilito che gli interventi, e servizi medesimi realizzati in favore degli alunni frequentanti le scuole statali sono parimenti realizzati in favore degli alunni frequentanti le scuole non statali.

     Per i fini di cui al precedente comma i Comuni inseriscono, nei propri piani annuali degli interventi da realizzare, accanto ai dati statistici relativi agli alunni frequentanti le scuole statali anche quelli relativi agli alunni frequentanti le scuole non statali, articolati in conformità di quanto richiesto dal competente Settore della Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4 della L.R 15 dicembre 1978, n. 78; l'attuazione delle forme di intervento previste dall'art. 3 della stessa legge regionale può essere affidata dai Comuni, mediante apposita convenzione, anche alle scuole interessate.

     Per le scuole Statali, la convenzione è stipulata, in base alle norme che ne regolano l'ordinamento, dal Direttore didattico o Preside, su deliberazione adottata dal Consiglio di circolo o di istituto.

     Per le scuole non statali, la convenzione è stipulata dal legale rappresentante dell'Ente.

 

     Art. 3.

     Per la redazione del piano annuale regionale, di cui all'art. 6 della L.R. 15 dicembre 1978, n. 78, e per la conseguente ripartizione dei fondi all'uopo annualmente stanziati in bilancio, vengono parimenti considerati i dati statistici relativi agli alunni delle scuole statali ed a quelli delle scuole non statali.

     I parametri pro-capite determinati per l'assegnazione dei contributi sono presi in considerazione sia per il computo della quota parte di contributi da assegnare per gli alunni frequentanti le scuole statali che per quelli frequentanti le scuole non statali.

     In sede di erogazione dei contributi annuali, qualora al loro computo siano concorsi dati statistici relativi ad alunni frequentanti scuole statali e non statali, al Comune assegnatario dei medesimi viene fatto rilevare l'obbligo vincolante di intervenire in eguale misura pro-capite in favore sia degli alunni frequentanti le scuole statali che di quelli frequentanti le scuole non statali.

     Nel piano regionale annuale, di cui al 1° comma del presente articolo, sono individuati parametri contributivi maggiorati volti a favorire l'attuazione del diritto allo studio anche a carattere individuale, di alunni Portatori di handicaps socio-psico-fisici.

     A tal fine i Comuni interessati inseriscono nel proprio piano di interventi specifica e documentata istanza in conformità delle disposizioni all'uopo impartite dal competente Settore della Giunta regionale.

     Sono altresì concessi contributi straordinari per la nuova istituzione di scuole materne statali o non statali, e parametri contributivi maggiorati in favore di alunni frequentanti l'unica sezione di scuola materna statale o non statale ubicata nel territorio comunale.

 

     Art. 4.

     In caso di disattesa da parte dei Comuni dell'obbligo di intervenire parimenti nei confronti degli alunni delle scuole statali e non statali di cui al 3° comma del precedente art. 3, segnalato dall'Organo di Gestione della scuola interessata, la Giunta regionale invita il Comune a rimuovere l'inadempienza entro un congruo termine e comunque entro novanta giorni dall'erogazione del contributo regionale.

     Decorso inutilmente tale termine, la Regione si sostituisce al Comune inadempiente ed assegna direttamente all'Ente gestore della scuola interessata, mediante il piano annuale regionale dell'anno solare successivo a quello in cui si è rilevata l'inadempienza, la quota-Parte di contributi non utilizzata in favore degli alunni frequentanti la scuola medesima conguagliandoli con quelli dovuti, per lo stesso anno, al Comune inadempiente.

     La sostituzione della Regione al Comune inadempiente si ripete d'ufficio anche negli anni successivi, fino a quando il Comune stesso non si fa carico, con atto formale, di provvedere a tutti gli interventi spettanti nell'esercizio delle funzioni attribuitegli.

 

     Art. 5.

     Al fine di agevolare i Comuni nell'attuazione dei servizi e di contenere il prezzo di acquisto degli scuolabus, l'assegnazione dei fondi prevista nel piano annuale regionale di cui all'art. 6 della L.R. 15 dicembre 1978, n. 78, è così modificata:

     a) la Giunta regionale, contestualmente all'approvazione del bilancio regionale di ogni esercizio finanziario, sulla scorta delle domande pervenute per i fini di cui all'art. 8 della L.R. 15 dicembre 1978, n. 78, elabora il piano annuale per la concessione di contributi ai Comuni per l'acquisto di scuolabus e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

     Il piano indica la percentuale delle disposizioni del bilancio regionale da utilizzare per la concessione dei contributi nonché i criteri per la ripartizione dei medesimi;

     b) la Giunta regionale, contestualmente all'approvazione del bilancio regionale di ogni esercizio finanziario, eroga ai Comuni, che hanno prodotto - entro il 30 giugno dell'anno precedente - un programma di massima degli interventi da realizzare nell'anno solare successivo, contributi in percentuale diretta alle somme assegnate agli stessi Comuni nell'esercizio finanziario immediatamente precedente impegnando tutti i fondi disponibili dopo l'indicazione della disponibilità del bilancio regionale da utilizzare per i fini di cui alla precedente lettera a).

     A tal fine il programma di massima di cui alla precedente lettera b) deve contenere il parere del distretto scolastico territorialmente competente.

     Si prescinde da tale parere nel caso questo non fosse espresso entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Comune.

     Nelle more dell'approvazione del bilancio regionale, ai Comuni, cui siano stati assegnati nell'anno immediatamente precedente contributi per le forme di intervento previste dall'art. 3 della L.R. 15 dicembre 1978, n. 78 complessivamente superiori a L. 25.000.000, i contributi in acconto possono essere erogati, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, anche in dodicesimi della somma assegnata agli stessi Comuni nell'anno precedente e di quella all'uopo indicata nel bilancio regionale di previsione dell'anno in corso:

     c) la Giunta regionale al termine di ogni anno scolastico, elabora il piano annuale del diritto allo studio e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

     Il piano è elaborato in base ai dati obiettivi, di cui all'art. 5, lett. a), della L.R. 15 dicembre 1978, n. 78, che tengono conto, tra l'altro, dei servizi effettivamente attuati durante l'anno scolastico e della popolazione scolastica realmente ammessa alla fruizione dei medesimi.

     Con il piano annuale vengono indicati i contributi da assegnare o da ripetere a saldo ai Comuni conguagliando quelli di cui alla precedente lettera già erogati in acconto o comunque disponibili presso gli stessi Comuni.

     L'assegnazione dei contributi a saldo ai Comuni è disposta dalla Giunta regionale all'inizio dell'esercizio finanziario immediatamente successivo mediante imputazione, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, della spesa occorrente sui dodicesimi disponibili della somma indicata nel bilancio di previsione per l'attuazione della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78.

     La ripartizione dei contributi assegnati in eccedenza ai Comuni è disposta dalla Giunta regionale in sede di assegnazione dei contributi in acconto di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

 

     Art. 6.

     Per l'attuazione della presente legge non è previsto alcun onere finanziario. giacché all'erogazione di contributi agli Enti interessati si provvede tramite gli stanziamenti annualmente disposti con le leggi di bilancio, per l'applicazione della L.R. 15 dicembre 1978, n. 78.

 

     Art. 7. (Urgenza).

     (Omissis).