§ 5.2.207 - L.R. 12 luglio 2007, n. 21.
Modifiche alla Legge Regionale 20.10.2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:12/07/2007
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’art. 9 della L.R. 31/2006)
Art. 2.  (Modifiche all’art. 10 della L.R. 31/2006)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.207 - L.R. 12 luglio 2007, n. 21.

Modifiche alla Legge Regionale 20.10.2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate)

(B.U. 20 luglio 2007, n. 41)

 

Art. 1. (Modifiche all’art. 9 della L.R. 31/2006)

1. L’art. 9 della legge regionale 20.10.2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate), è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Gratuità)

1. In relazione ai progetti antiviolenza finanziati dalla Regione Abruzzo ai sensi del precedente art. 3:

a) Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito;

b) La permanenza nelle case di accoglienza per le donne ivi ospitate, anche unitamente a figli minori, è consentita gratuitamente sino ad un massimo di 30 giorni, salvo diverse previsioni vigenti per la fase iniziale dell’ospitalità”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’art. 10 della L.R. 31/2006)

1. L’art. 10 della legge regionale 20.10.2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate), è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Assistenza economica)

1. I Comuni possono prestare assistenza economica alle donne che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dalle operatrici dei centri antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici e psicologici e che si trovano nell’oggettiva impossibilità di rientrare nell’abitazione originaria”.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”