§ 5.2.163 - L.R. 27 dicembre 2002, n. 32.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 2000 n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia".


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:27/12/2002
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Modifiche.
Art. 2.  Norma transitoria.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.2.163 - L.R. 27 dicembre 2002, n. 32.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 2000 n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia".

(B.U. n. 32 del 30 dicembre 2002).

 

Art. 1. Modifiche.

     1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Al comma 1 dell'articolo 25, della legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 dopo le parole "decadono dal beneficio" sono inserite le seguenti parole

     (Omissis).

 

     Art. 2. Norma transitoria.

     1. I comuni e loro associazioni per poter beneficiare dei contributi regionali per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 76, devono produrre domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Al fine di consentire il rapido completamento del programma pregresso finanziato ai sensi della legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 art. 18, lettera b) i comuni che non hanno ottemperato agli adempimenti amministrativi nei termini stabiliti dall'art. 25, comma 1 della stessa legge regionale n. 76/2000, potranno provvedere ad inviare la documentazione di cui al comma 2 dell'art. 26 della L.R. 76/2000, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Sono riconosciute ammissibili a finanziamento le spese sostenute per lavori iniziati nell'esercizio finanziario relativo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in € 78.000,00 in conto rata per l'anno 2002 trova capienza nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 sul capitolo 152311 denominato "Contributi per la costruzione e il riattamento di servizi educativi". Gli oneri relativi alle annualità successive al 2002 trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse assegnate alla Direzione Opere Pubbliche,Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Integrato e Reti Tecnologiche-Protezione Civile e saranno iscritti nel corrispondente capitolo degli esercizi futuri per tutta la durata dell'ammortamento ventennale dei mutui.

 

     Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.