§ 5.2.160 - L.R. 31 luglio 2001, n. 36.
Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:31/07/2001
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ruolo delle Diocesi e delle Parrocchie.
Art. 3.  Programmazione degli interventi.
Art. 3 bis.  (Norma finanziaria)


§ 5.2.160 - L.R. 31 luglio 2001, n. 36.

Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo.

(B.U. n. 17 del 10 agosto 2001).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dagli Oratori Parrocchiali.

     L'oratorio, soggetto educativo della comunità locale, promuove e sostiene la crescita armonica dei giovani e degli adolescenti.

 

     Art. 2. Ruolo delle Diocesi e delle Parrocchie.

     La Regione, nell'ambito delle finalità stabilite nell'art. 1, ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, della legge 328/2000 riconosce ed agevola il ruolo delle Diocesi dell'Abruzzo nell'ambito della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

     Al fine di contrastare i fenomeni di emarginazione sociale e di devianza in ambito minorile, le parrocchie sono riconosciute soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi da realizzare negli oratori per la diffusione di attività sportive e culturali per il tempo libero.

 

     Art. 3. Programmazione degli interventi.

     La programmazione degli interventi a favore dei minori, degli adolescenti e dei giovani è adottata dalla Regione, sentite le diocesi dell'Abruzzo.

 

          Art. 3 bis. (Norma finanziaria) [1]

     1. La Regione Abruzzo per il perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, sostiene le iniziative delle Parrocchie per la diffusione di attività sportive e culturali per il tempo libero con un contributo straordinario di euro 300.000,00. La Giunta regionale delibera le forme di incentivazione, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie.

     2. L'onere derivante dal contributo straordinario, quantificato in euro 300.000,00 trova copertura, per l'anno 2013, nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione 10.01.003 - 91511 denominato "Finanziamento per interventi nella diffusione di attività sportive e culturali negli Oratori delle Diocesi dell'Abruzzo".


[1] Articolo inserito dall'art. 52 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.