§ 5.2.158 - L.R. 16 marzo 2001, n. 10.
Istituto dell'Osservatorio regionale del disagio.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:16/03/2001
Numero:10


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo riconosce il valore della solidarietà sociale, civile ed umana ed opera per la piena attuazione di questi principi.
Art. 2.      Presso la Presidenza della Giunta regionale - Assessorato alla promozione sociale - è istituito "L'Osservatorio regionale del disagio" che ha il compito di ricercare, analizzare il fenomeno del [...]
Art. 3.      L'Osservatorio presieduto dal Presidente della Giunta regionale, e, per delega, dall'Assessore alla promozione sociale, si compone:
Art. 4.      L'osservatorio è organo di consulenza per la Giunta e il Consiglio regionale nelle problematiche riguardanti il disagio sociale. Ai componenti dell'osservatorio, è corrisposto un gettone di [...]
Art. 5.      Per attuare gli obiettivi di cui alla presente legge, l'Osservatorio opera per la realizzazione della mappa dei bisogni primari e, per l'espletamento delle proprie attività conoscitive, si [...]
Art. 6.      Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'Osservatorio presenta una relazione dell'attività svolta ed indica il programma di lavoro per l'anno successivo. Il Presidente della Giunta Regionale, o [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.2.158 - L.R. 16 marzo 2001, n. 10.

Istituto dell'Osservatorio regionale del disagio.

(B.U. n. 7 del 28 marzo 2001).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo riconosce il valore della solidarietà sociale, civile ed umana ed opera per la piena attuazione di questi principi.

 

     Art. 2.

     Presso la Presidenza della Giunta regionale - Assessorato alla promozione sociale - è istituito "L'Osservatorio regionale del disagio" che ha il compito di ricercare, analizzare il fenomeno del disagio sociale e dell'emarginazione dei soggetti presenti sul territorio abruzzese.

 

     Art. 3.

     L'Osservatorio presieduto dal Presidente della Giunta regionale, e, per delega, dall'Assessore alla promozione sociale, si compone:

     - dall'Assessore regionale con delega alla promozione sociale;

     - dal Presidente della Commissione Affari Sociali del Consiglio regionale;

     - da 3 Consiglieri regionali di cui 1 designato dalle minoranze;

     - da 3 esperti in problematiche sociali nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle politiche sociali;

     - da 1 Psicologo designato dall'ordine regionale degli Psicologi;

     - da 1 Sociologo designato dall'Ordine regionale dei Sociologi;

     - da 1 rappresentante ciascuno designato dall'Anci, Upi, Uncem abruzzese;

     - da 3 rappresentanti designati dalle associazioni regionali di volontariato maggiormente rappresentative;

     - da 1 rappresentante della C.R.I.

Svolge le funzioni di segretario un dirigente del Settore Sicurezza sociale della Regione.

 

     Art. 4.

     L'osservatorio è organo di consulenza per la Giunta e il Consiglio regionale nelle problematiche riguardanti il disagio sociale. Ai componenti dell'osservatorio, è corrisposto un gettone di presenza che sarà definito dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento e secondo la normativa regionale vigente, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

 

     Art. 5.

     Per attuare gli obiettivi di cui alla presente legge, l'Osservatorio opera per la realizzazione della mappa dei bisogni primari e, per l'espletamento delle proprie attività conoscitive, si avvarrà delle strutture regionali.

L'Osservatorio inoltre collabora con le A.S.L. e con gli enti territoriali operanti sul territorio.

 

     Art. 6.

     Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'Osservatorio presenta una relazione dell'attività svolta ed indica il programma di lavoro per l'anno successivo. Il Presidente della Giunta Regionale, o l'assessore alla promozione sociale, riferirà nei trenta [30] giorni successivi, al Consiglio regionale per definire le strategie per combattere o ridurre il fenomeno.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.