§ 5.2.139 - L.R. 9 agosto 1999, n. 56.
Contributo straordinario a favore della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vasto.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:09/08/1999
Numero:56


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo, nel rispetto dei propri principi statutari, favorisce le attività di cooperazione e di solidarietà delle Associazioni, senza scopo di lucro, per la crescita spirituale, [...]
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in lire 100.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.2.139 - L.R. 9 agosto 1999, n. 56.

Contributo straordinario a favore della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vasto.

(B.U. n. 34 del 31 agosto 1999).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo, nel rispetto dei propri principi statutari, favorisce le attività di cooperazione e di solidarietà delle Associazioni, senza scopo di lucro, per la crescita spirituale, sociale e culturale dei cittadini abruzzesi.

     A tal fine concorre con un intervento finanziario di lire 100.000.000 alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vasto, di cui riconosce l'alto valore delle iniziative istituzionali, al recupero dell'immobile di proprietà della stessa, sito nel centro storico di Vasto, quale sede permanente per le attività di promozione sociale.

 

     Art. 2. [1]

     La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vasto presenta al competente Servizio Promozione Culturale della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un progetto di recupero edilizio munito della concessione edilizia e corredato del preventivo di spesa. Con Ordinanza del Dirigente del Servizio viene erogata la somma pari all'80% del contributo regionale alla comunicazione dell'avvenuto inizio lavori, la residua quota di contributo è liquidata con atto dirigenziale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dell'ultimazione dei lavori.

     La Società Operaia di Mutuo Soccorso si impegna a non alienare e a non locare l'immobile di cui sopra e a destinarlo ai fini istituzionali di cui al primo articolo.

 

     Art. 2 bis. [2]

     Il progetto ammesso al finanziamento di cui alla presente legge può essere oggetto degli interventi nel patrimonio edilizio ed urbanistico esistente di cui all'art. 30 L.R. 18/83 nel testo in vigore.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in lire 100.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio medesimo:

     - Cap. 3224000 "Fondo Globale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi per spese in conto capitale": in diminuzione 100.000.000

     - Cap. 62450 di nuova istituzione e iscrizione (Sett. 6° Tit. II, Ctg. 4^) denominato: "Contributo straordinario, a favore della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vasto": in aumento £. 100.000.000

     La partita n. 1 dell'elenco n. 4 è corrispondentemente ridotta.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 23 marzo 2000, n. 51.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 settembre 1999, n. 79.