§ 5.2.135 - L.R. 1 giugno 1999, n. 34.
Modifiche alla L.R. 28.4.1995, n. 79, recante interventi a favore degli Emigrati e Immigrati.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:01/06/1999
Numero:34


Sommario
Art. 1.      1. Nell'art. 20 della L.R. 28.4.95, n. 79, sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.
Art. 2.      1. Le domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, da emigrati abruzzesi ancora residenti all'estero, ai sensi delle disposizioni normative abrogate [...]
Art. 3.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente assegnati sul capitolo 21625, denominato "Interventi per i cittadini [...]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.2.135 - L.R. 1 giugno 1999, n. 34.

Modifiche alla L.R. 28.4.1995, n. 79, recante interventi a favore degli Emigrati e Immigrati.

(B.U. n. 24 del 18 giugno 1999).

 

Art. 1.

     1. Nell'art. 20 della L.R. 28.4.95, n. 79, sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

     2. [1].

     3. [2].

 

     Art. 2.

     1. Le domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, da emigrati abruzzesi ancora residenti all'estero, ai sensi delle disposizioni normative abrogate dall'art. 1, c. 2, sono soddisfatte nei limiti delle risorse che annualmente residuino dal riconoscimento dei benefici di cui all'art. 20, c. 1 - 2 e 3 della L.R. 79/95, così come modificato dall'art. 1 della presente legge, nonché dall'attribuzione delle provvidenze di cui all'art. 7, c. 2 lett. c), della L.R. 20/11/80, n. 81 ed all'art. 20 della L.R. 13.12.90, n. 10.

 

     Art. 3.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente assegnati sul capitolo 21625, denominato "Interventi per i cittadini abruzzesi emigrati e per i cittadini extracomunitari immigrati - L.R. 13.2.90, n. 10 e L.R. 28.4.95, n. 79", o su capitolo corrispondente, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29.12.77, n. 81.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Modifica il comma 2, art. 20 della L.R. 28 aprile 1995, n. 79.

[2] Modifica il comma 3, art. 20 della L.R. 28 aprile 1995, n. 79.