§ 5.2.106 - L.R. 24 dicembre 1996, n. 142.
Promozione e riconoscimento dell'associazionismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:24/12/1996
Numero:142


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Albo delle Associazioni.
Art. 3.  Iniziativa della Regione.
Art. 4.  Convenzioni.
Art. 5.  Progetto di rilievo regionale.
Art. 6.  Concessione, commisurazione e liquidazione dei contributi.
Art. 7.  Presentazione delle proposte.
Art. 8.  Parametri di valutazione.
Art. 9.  Ambiti di attività.
Art. 10.  Comitato Tecnico-scientifico.
Art. 11.  Consulta regionale sull'Associazionismo.
Art. 12.  Diritto di informazione.
Art. 13.  Regolarità contabile e vigilanza.
Art. 14.  Esclusione.
Art. 15.  Oneri finanziari.
Art. 16.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.2.106 - L.R. 24 dicembre 1996, n. 142. [1]

Promozione e riconoscimento dell'associazionismo.

(B.U. n. 25 del 27 dicembre 1996).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Abruzzo riconosce e promuove il pluralismo associativo quale espressione fondamentale dei cittadini nonché fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile, sociale ed economico.

     Valorizza in modo particolare la funzione di promozione sociale, di servizio, di innovazione perseguita dalle libere Associazioni senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.

     La Regione favorisce inoltre il ruolo degli Enti Locali nella diffusione e valorizzazione delle realtà associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa, che concorrono alla vita democratica ed alla partecipazione attiva dei cittadini.

 

     Art. 2. Albo delle Associazioni.

     E' istituito l'Albo Regionale delle Associazioni a carattere nazionale e riconosciute dai Ministeri competenti con rappresentanza stabile nel territorio regionale, che abbiano in Abruzzo una presenza organizzata ed una struttura operativa stabile in almeno tre delle quattro province, risultino costituite da almeno tre anni e siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) documentata continuità almeno triennale delle proprie attività;

     b) mancanza di finalità di lucro evincibile attraverso lo Statuto sociale;

     c) una gestione economica sana che preveda un equilibrato rapporto tra costi di gestione e spese per la produzione e/o distribuzione delle proprie attività supportata da un'adeguata struttura tecnica ed organizzativa proporzionata all'entità delle attività che si intendono svolgere;

     d) osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

     La domanda di iscrizione è presentata alla Regione Abruzzo - Settore Affari della Presidenza L'Aquila - dal Legale rappresentante dell'Associazione, unitamente a copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, dell'elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali, dell'indicazione della consistenza associativa, dall'eventuale adesione ad altre organizzazioni.

     Entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta, dev'essere disposto il decreto di iscrizione o di motivata non iscrizione all'Albo da parte del Presidente della Giunta Regionale.

     Ogni variazione all'atto costitutivo e/o allo Statuto associativo deve essere comunicata, pena la depennazione dall'albo, entro tre mesi, all'Amministrazione competente.

     La perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra comporta la cancellazione dall'Albo.

     La Presidenza della Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel B.U.R.A. dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo Regionale.

 

     Art. 3. Iniziativa della Regione.

     In relazione alle finalità di cui all'art. 1, e con particolare riferimento alle materie delegate, la Regione promuove e favorisce le attività delle Associazioni attraverso:

     - l'assistenza tecnica e progettuale;

     - la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini, anche mediante convenzioni stabilite secondo le procedure di cui al successivo articolo 4;

     - il sostegno a progetti specifici di attività;

     - la messa a disposizione di spazi, strutture, impianti ed attrezzature pubbliche per le iniziative rivolte al pubblico, o anche ai soli associati, con criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni associazione interessata.

     La Regione può inoltre intervenire direttamente, attraverso le proprie strutture, avvalendosi anche delle proposte formulate da Enti Locali, Università o altri soggetti pubblici e privati, nella promozione di determinate attività, dandone mandato per la realizzazione alle Associazioni riconosciute e iscritte all'Albo di cui all'art. 2.

 

     Art. 4. Convenzioni.

     Per il raggiungimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative e sperimentazioni volte ad integrare servizi e finalità socio- culturali nelle materie delegate, la Regione può stipulare apposite convenzioni, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, con una o più associazioni regolarmente iscritte all'albo regionale. La stipula della convenzione deve essere preceduta da [2]:

     a) la presentazione di un progetto all'Assessorato competente della Regione da parte dell'Associazione;

     b) l'indicazione delle risorse e dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;

     c) la determinazione delle modalità per l'eventuale utilizzo delle strutture pubbliche;

     d) la previsione delle modalità per la verifica degli interventi e dei risultati finali ottenuti [3];

     e) la documentazione dell'attività svolta nell'anno precedente;

     f) l'indicazione di eventuali altri contributi pubblici richiesti per l'iniziativa.

 

     Art. 5. Progetto di rilievo regionale.

     Per i progetti di rilevante interesse regionale la Regione promuove la realizzazione di apposite convenzioni con organizzazioni associative, sentiti gli enti locali e con il loro eventuale concorso. Tali convenzioni sono stipulate con l'osservanza delle condizioni previste al precedente art. 4.

     La Giunta Regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione, approva il programma di massima delle proprie iniziative dirette, determinandone le modalità di intervento, le spese da assumere a proprio carico, riservandosi inoltre l'assunzione degli ulteriori provvedimenti di carattere operativo.

 

     Art. 6. Concessione, commisurazione e liquidazione dei contributi.

     La concessione dei contributi da parte della Giunta Regionale è erogata, previo riconoscimento e iscrizione all'Albo di cui all'art. 2, nella misura del 30% dello stanziamento complessivo previsto dalla Regione Abruzzo per l'attuazione della presente legge, approvato con legge di bilancio, alle Associazioni che ne fanno richiesta entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la richiesta.

 

     Art. 7. Presentazione delle proposte.

     Le Associazioni che intendono avvalersi dei contributi regionali finalizzati alla realizzazione delle proprie attività possono presentare le relative proposte alla Presidenza della Giunta Regionale, entro l'ultimo giorno del quadrimestre [30 aprile - 31 agosto - 31 dicembre] precedente quello in cui si intende realizzare l'intervento. Tali proposte saranno valutate da un Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito come da art. 10 della presente legge.

 

     Art. 8. Parametri di valutazione.

     Costituiscono parametri di valutazione dell'attività e di commisurazione dell'intervento finanziario regionale, da documentare idoneamente all'atto della presentazione della domanda da parte degli interessati:

     a) numero complessivo dei dipendenti e collaboratori nonché le giornate lavorative previste per la realizzazione del progetto, o dimostrata consistenza di adeguata struttura operativa fondata su attività spontanea e volontaria;

     b) numero degli anni di attività svolta nel medesimo settore per cui si richiede il finanziamento, oltre il triennio minimo richiesto dalla presente legge;

     c) risonanza e diffusione della propria attività in ambito regionale e nazionale, documentata da articoli di stampa, recensioni critiche, ovvero altre attestazioni;

     d) adeguata attività informativa nei confronti del pubblico, attraverso la produzione di pubblicazioni, cataloghi ed ogni altro materiale divulgativo;

     e) collegamento operativo con Associazioni in campo europeo e internazionale;

     f) conformità agli obiettivi prioritari della programmazione regionale;

     g) prosecuzione di attività programmate su base pluriennale;

     h) operatività nelle zone interne e disagiate del territorio regionale.

 

     Art. 9. Ambiti di attività.

     La Regione Abruzzo considera di interesse regionale le attività svolte dalle Associazioni in attuazione dei principi affermati dall'art. 1 della presente legge.

     La Regione, pertanto, si propone di valorizzare le attività tese all'espletamento di interessi a valenza collettiva, promosse da Associazioni, senza fini di lucro finalizzate:

     a) alla piena attuazione dei principi di uguaglianza di pari dignità sociale dei cittadini e di libero sviluppo della persona umana;

     b) alla valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà fra i popoli;

     c) all'attuazione del principio della solidarietà, per l'affermazione dei diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali;

     d) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla pari opportunità tra uomo e donna;

     e) alla tutela e allo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali, naturali;

     f) alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità professionali di ogni cittadino;

     g) alla tutela dei diritti dei consumatori;

     h) alla realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute;

     i) al superamento di tutte le forme di disagio sociale, con attività tendenti al superamento dello stato di bisogno;

     l) all'affermazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio ed all'educazione permanente;

     m) allo sviluppo del turismo sociale;

     n) alla promozione e sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione e dell'educazione, anche multietnica, alla libertà di pensiero;

     o) alla promozione delle culture etniche e nazionali degli immigrati;

     p) alla tutela e promozione della maternità e paternità responsabili;

     q) alla tutela e promozione dei diritti dei minori;

     r) alla promozione della cooperazione internazionale;

     s) alla promozione di una coscienza critica sui sistemi informativi e della comunicazione.

 

     Art. 10. Comitato Tecnico-scientifico.

     E' istituito presso la Giunta Regionale/Settore Affari della Presidenza il Comitato tecnico scientifico per l'Associazionismo.

     Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato ed è composto da 8 membri nominati con decreto dal Presidente della Giunta Regionale tra esperti nelle seguenti aree disciplinari: tutela della salute; umanistiche; educative; ambientali; storico-sociali; del disagio sociale; etnografiche, delle scienze sociali, dello sviluppo economico.

     Della avvenuta nomina viene data comunicazione alla Commissione di Vigilanza del Consiglio Regionale esplicitando le motivazioni degli esperti scelti.

     Il Comitato:

     a) elabora le proposte di programma di intervento;

     b) esprime parere obbligatorio in merito al riconoscimento di interesse regionale delle attività delle Associazioni proponenti;

     c) propone i coefficienti di commisurazione dei contributi in relazione al possesso dei parametri di cui all'art. 8.

     Per l'espletamento delle funzioni attribuite il Comitato tecnico scientifico si riunisce di regola almeno tre volte l'anno sulla base di un lavoro istruttorio predisposto dalle strutture del Settore.

 

     Art. 11. Consulta regionale sull'Associazionismo.

     Ai fini di garantire la piena partecipazione consultiva di tutte le Associazioni iscritte nell'Albo, di cui all'art. 2, ed assicurare la trasparenza dell'applicazione della presente legge, è costituita presso la Presidenza della Giunta regionale la Consulta regionale

sull'Associazionismo.

     La Consulta può esprimere parere sulle proposte di legge, programmi ed altri atti della Regione che interessino i campi di intervento delle Associazioni. La Consulta potrà altresì avanzare proposte alla Giunta ed al Consiglio regionali.

     La Consulta è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale. Essa è composta da un componente per ciascuna delle Associazioni iscritte all'Albo regionale e dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

     La Consulta regionale dell'associazionismo elegge nel proprio seno un Presidente che ne convoca e presiede le sedute.

     La Consulta si riunisce almeno quattro volte l'anno. Essa è convocata dal Presidente quando almeno un quinto dei componenti ne facciano richiesta, specificando gli argomenti da trattare.

     I componenti la Consulta regionale durano in carica due anni e possono essere rieletti.

     La Consulta ha accesso all'Albo regionale.

     Ai componenti del Comitato tecnico scientifico nonché della Consulta Regionale sull'Associazionismo per il raggiungimento della sede della riunione competono, ove ne ricorrano le condizioni, solo il trattamento economico di missione e di viaggio nella misura e con le modalità previste per i dipendenti della Regione Abruzzo di livello apicale.

 

     Art. 12. Diritto di informazione.

     La Regione garantisce alle associazioni iscritte agli albi, e a qualunque altro soggetto pubblico o privato ne faccia richiesta, l'informazione sulle attività regionali relative ai settori nei quali opera l'associazionismo.

     In accordo con la Consulta regionale sull'associazionismo e con gli Enti Locali, la Regione promuove iniziative di studio e ricerca sui temi della realtà associativa, favorendo la più larga diffusione delle conoscenze e dei dati informativi.

 

     Art. 13. Regolarità contabile e vigilanza.

     Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di certificazione di regolarità contabile per gli Enti beneficiari di contributi regionali, la Regione Abruzzo può disporre ulteriori forme di vigilanza ed ispezione attraverso le proprie strutture centrali e decentrate, in ordine alle attività ammesse a finanziamento ai sensi della presente legge.

     In particolare essa verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati, ovvero la difformità rispetto ai programmi approvati, disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare.

     La segnalazione di eventuali irregolarità sarà fornita al Comitato tecnico-scientifico in sede di valutazione dei programmi presentati per i periodi successivi, al fine di valutare l'esclusione dei soggetti che ne siano resi responsabili.

     In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, la Giunta regionale provvede alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso.

 

     Art. 14. Esclusione.

     Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge i partiti e le associazioni sindacali e professionali di categoria; non vi rientrano altresì le associazioni che hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati.

 

     Art. 15. Oneri finanziari.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno 1996 in L. 30.000.000 si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 25 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio in corso.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     (Omissis).

     La partita n. 25 dell'elenco 3 è corrispondentemente ridotta.

     Per gli esercizi successivi si fa espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione dell'entità della spesa relativa a termini dell'art. 10 della L.R. n. 81/77.

     Per gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato Tecnico scientifico nonché della Consulta regionale sull'Associazionismo si provvede con lo stanziamento annuale iscritto al Cap. 011425 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 16. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 1 marzo 2012, n. 11.

[2] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 1997, n. 68.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 1997, n. 68.