§ 5.2.33 - L.R. 2 giugno 1988, n. 46.
Convenzione con l'UNICEF per la istituzione del difensore dell'infanzia


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:02/06/1988
Numero:46


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  (Norma finanziaria).
Art. 6.  (Urgenza).


§ 5.2.33 - L.R. 2 giugno 1988, n. 46. [1]

Convenzione con l'UNICEF per la istituzione del difensore dell'infanzia,

(B.U. n. 17 del 24 giugno 1988).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo promuove l'adozione di strumenti per la difesa dei diritti dell'infanzia.

 

     Art. 2.

     Per i fini di cui al precedente articolo, la Regione affida in convenzione la funzione ed il ruolo di «Difensore dell'Infanzia» al Comitato Italiano per l'UNICEF.

 

     Art. 3.

     La convenzione, stipulata dalla Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, definisce le mansioni del Comitato di cui all'articolo precedente, ne stabilisce i rapporti con la Regione Abruzzo e con gli enti territoriali competenti, nel rispetto della normativa regionale concernente l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore dei minori.

     La convenzione contiene le modalità di intervento da parte del Comitato, che, nella prima fase attuativa, deve articolarsi almeno a livello provinciale oltre che regionale.

 

     Art. 4.

     La Regione eroga al Comitato, con atto della Giunta regionale, un contributo annuo di lire cinquanta milioni, da utilizzare esclusivamente per i fini e nell'ambito della presente legge e da ripartire tra le attività provinciali e regionali sulla base dei parametri fissati in convenzione.

     Dell'utilizzo di tali fondi il Comitato è tenuto a presentare un rendiconto annuale al Presidente della Giunta regionale, che ne dà notizia al Consiglio.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 bis della L.R. 2 agosto 2018, n. 24.