§ 5.1.267 - L.R. 20 novembre 2009, n. 27.
Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32, recante 'Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:20/11/2009
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’art. 7 della L.R. 32/2007
Art. 2.  Integrazioni alla L.R. 32/2007
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 5.1.267 - L.R. 20 novembre 2009, n. 27.

Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32, recante 'Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private'.

(B.U. 25 novembre 2009, n. 60)

 

Art. 1. Modifiche all’art. 7 della L.R. 32/2007

1. Alla lettera c) dell’art. 7 della L.R. 32/2007 dopo la parola “categoria” sono aggiunte le seguenti “ovvero situazione di irregolarità nell’adempimento agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente ai sensi dell’articolo 7 bis”.

 

     Art. 2. Integrazioni alla L.R. 32/2007

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7 bis. (Inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi)

1. Ai soggetti privati accreditati, ai sensi dell’art. 6, e alle strutture di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) della presente legge, nei cui confronti la Direzione Sanità regionale accerti secondo il procedimento di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 7, nell’ambito di prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, una situazione di irregolarità nell’adempimento agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente riferita almeno a tre mensilità consecutive, l’accreditamento istituzionale o quello predefinitivo sono automaticamente sospesi dalla Giunta regionale. La sospensione opera sino all’eventuale regolarizzazione dei predetti obblighi.

2. Qualora la struttura non provveda alla regolarizzazione, entro sei mesi dall’accertamento delle irregolarità, l’accreditamento, istituzionale o predefinitivo, è automaticamente revocato dalla Giunta regionale.

3. Le strutture nei cui confronti operi la sospensione di cui al comma 1 non possono erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario, ad eccezione di quelle relative ai pazienti già ricoverati. Questi ultimi sono trasferiti ad altra struttura pubblica o privata accreditata entro 90 giorni dalla sospensione, secondo un programma predisposto dalla Giunta regionale.

Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario.”

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.