§ 5.1.207 - L.R. 18 maggio 2000, n. 94.
Istituzione di borse lavoro a favore della utenza psichiatrica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/05/2000
Numero:94


Sommario
Art. 1.      1. In attuazione della legge regionale 2 luglio 1999, n. 37, di approvazione del Piano Sanitario Regionale 1999/2001, quale strumento di recupero e reinserimento sociale degli utenti, la Regione [...]
Art. 2.      1. Le borse lavoro di cui al precedente art. 1 sono proposte dalla struttura operativa individuata dalla Direzione del D.S.M. nell'ambito di un programma riabilitativo personalizzato a favore di [...]
Art. 3.      1. Il numero delle borse lavoro attivabili a livello regionale, definito secondo i criteri di cui al precedente art. 1, viene ripartito fra le Aziende USL della Regione in rapporto alla [...]
Art. 4.      1. Le borse lavoro, di durata annuale, rinnovabili, comportano l'inserimento dell'utente nel contesto lavorativo aziendale per la gestione di mansioni previste dal programma riabilitativo [...]
Art. 5.      1. Il Fondo finalizzato di cui all'art. 1, per la quota parte di competenza, è assegnato a ciascuna Azienda in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale. L'Azienda USL provvede ad assegnare, [...]
Art. 6.      1. I Direttori delle Aree Distrettuali di ciascuna Azienda, in collaborazione con i Dipartimenti di Salute Mentale, provvedono al coinvolgimento, per il tramite del Comitato dei Sindaci [...]
Art. 7.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.1.207 - L.R. 18 maggio 2000, n. 94.

Istituzione di borse lavoro a favore della utenza psichiatrica.

(B.U. n. 18 del 28 giugno 2000).

 

Art. 1.

     1. In attuazione della legge regionale 2 luglio 1999, n. 37, di approvazione del Piano Sanitario Regionale 1999/2001, quale strumento di recupero e reinserimento sociale degli utenti, la Regione Abruzzo stanzia annualmente un fondo parametrato alla popolazione residente, destinato alla erogazione di borse lavoro a favore di utenti dei D.S.M., al fine di stimolare la diffusione di iniziative di preformazione e preinserimento lavorativo degli stessi presso Associazioni ed Enti pubblici o privati operanti sul territorio regionale.

     2. Il fondo di cui al I comma è ripartito tra le Aziende USL della Regione secondo le modalità di cui al successivo art. 5 per essere liquidato, sulla base dei criteri di cui all'art. 3, a favore delle Associazioni ed Enti pubblici o privati che abbiano inserito nel proprio contesto lavorativo utenti assegnatari di borse lavoro, individuati secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 2.

     3. L'entità del Fondo annuale di cui al I comma è determinato dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, tenuto conto del numero delle borse lavoro erogate l'anno precedente e dei risultati conseguiti sul piano riabilitativo, sociale e lavorativo risultanti da specifiche relazioni formulate entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettivamente dai referenti tecnici delle strutture operative dei D.S.M. aventi in carico il paziente, d'intesa con il referente della struttura lavorativa designata dal datore di lavoro e, a regime, con i responsabili delle Aree distrettuali di residenza.

     4. Le relazioni di cui al precedente III comma sono trasmesse alle strutture, individuate da ciascun D.S.M., che provvederanno a formulare, entro il 31 ottobre, una relazione di sintesi per la Direzione del D.S.M., la quale - corredandola con eventuali proprie osservazioni in merito - ne curerà, entro il successivo 30 novembre, la trasmissione all'Assessorato Regionale competente in materia di sanità.

     5. I contenuti delle relazioni di sintesi di cui al precedente IV comma formeranno oggetto di valutazione da parte di un apposito gruppo di coordinamento regionale che, in tale sede, formulerà, tra l'altro, le proprie proposte circa il numero delle borse lavoro da attivare per l'anno successivo.

     6. In sede di prima attuazione l'entità del Fondo di cui al I comma viene definito in un importo corrispondente ad una borsa lavoro per ogni 12.000 residenti o frazione superiore a 6.000.

 

     Art. 2.

     1. Le borse lavoro di cui al precedente art. 1 sono proposte dalla struttura operativa individuata dalla Direzione del D.S.M. nell'ambito di un programma riabilitativo personalizzato a favore di utenti affetti da patologia psichiatrica e in carico alla struttura stessa, che non siano già inseriti in programmi riabilitativi presso strutture residenziali a media o alta intensità assistenziale e che siano ritenuti, a giudizio insindacabile della struttura operativa che li abbia in carico, in possesso di abilità sociali tali da consentirne uno stabile inserimento all'interno di un ordinario contesto lavorativo.

     2. Il programma riabilitativo personalizzato deve essere parte di un più ampio percorso terapeutico, finalizzato al superamento di preesistenti condizioni di svantaggio che abbiano influito negativamente sul grado di autonomia del soggetto, con particolare riferimento all'acquisizione o al mantenimento di abilità lavorative, sociali e relazionali.

     3. Il programma riabilitativo personalizzato può prevedere un periodo formativo di almeno 6 mesi, rinnovabili, presso la struttura di inserimento lavorativo.

 

     Art. 3.

     1. Il numero delle borse lavoro attivabili a livello regionale, definito secondo i criteri di cui al precedente art. 1, viene ripartito fra le Aziende USL della Regione in rapporto alla popolazione residente in ciascuna Azienda sulla base del parametro regionale stabilito per l'anno di riferimento.

     2. La competenza ad autorizzare l'attivazione delle borse lavoro è attribuita da ciascuna Azienda al Coordinatore del Dipartimento di Salute Mentale, che la esercita avvalendosi della collaborazione dei responsabili delle diverse strutture territoriali proponenti in cui sia articolato il D.S.M. stesso.

     3. I programmi riabilitativi personalizzati riguardanti l'attivazione di borse lavoro, oltre ad evidenziare le motivazioni e le finalità che si intendono perseguire, devono specificare le modalità e la sede di espletamento, il percorso formativo, nonché il nominativo dell'operatore della struttura proponente responsabile della funzione di monitoraggio di controllo del programma.

     4. Qualora, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, l'Azienda USL abbia attivato un numero di borse lavoro inferiore rispetto a quello assegnato ai sensi del I comma, le borse residue confluiranno in un "pool" regionale utilizzabile a favore di utenti di altre Aziende per i quali siano stati proposti programmi riabilitativi personalizzati eccedenti rispetto a quelli programmati. La relativa attivazione sarà autorizzata dal Coordinamento regionale di cui al V comma del precedente art. 1.

 

     Art. 4.

     1. Le borse lavoro, di durata annuale, rinnovabili, comportano l'inserimento dell'utente nel contesto lavorativo aziendale per la gestione di mansioni previste dal programma riabilitativo personalizzato e concordate dal referente tecnico della struttura operativa del D.S.M. con il datore di lavoro, per un impegno orario non superiore di norma a 40 ore mensili.

     2. L'ammontare della borsa lavoro è rapportato all'80% dell'ammontare della pensione minima INPS in maniera direttamente proporzionale al numero delle ore mensili di presenza stabilito dal programma riabilitativo al netto dell'Assicurazione INAIL (L. 450.000 annuo mediamente).

     3. In sede di intesa con il datore di lavoro sono regolamentate le ricadute economiche derivanti da eventuali assenze dell'utente, nonché i casi di sospensione o di interruzione della borsa lavoro, comunque demandati a decisione assunta dal responsabile della struttura territoriale proponente.

     4. Il periodo formativo di cui al comma 3, art. 4 prevede il riconoscimento al datore di lavoro di una indennità per ogni ora di formazione così come stabilito dalle normative nazionali in materia.

 

     Art. 5.

     1. Il Fondo finalizzato di cui all'art. 1, per la quota parte di competenza, è assegnato a ciascuna Azienda in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale. L'Azienda USL provvede ad assegnare, quale parte integrante del budget dipartimentale, l'importo corrispondente alle borse lavoro attivate sul rispettivo territorio.

     2. Il D.S.M. avente in carico l'utente, provvede ad erogare, secondo le modalità ed entro le scadenze convenute, avvalendosi dei servizi amministrativi aziendali, l'importo corrispondente alle borse lavoro attivate a favore dei datori di lavoro individuati dalla struttura territoriale medesima.

 

     Art. 6.

     1. I Direttori delle Aree Distrettuali di ciascuna Azienda, in collaborazione con i Dipartimenti di Salute Mentale, provvedono al coinvolgimento, per il tramite del Comitato dei Sindaci dell'Area Distrettuale, degli Enti Locali della Regione, ai fini dell'avvio - d'intesa e in collaborazione con gli stessi - di iniziative di promozione, informazione e coinvolgimento della società civile, con particolare riferimento alle Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato, Sociali e dell'Artigianato sui contenuti della presente legge, anche al fine di sviluppare e potenziare la diffusione di una cultura improntata alla integrazione istituzionale e operativa degli interventi sanitari e di quelli sociali.

     2. Obiettivo delle iniziative di cui al precedente I comma è quello di pervenire alla redazione, per ciascuna Area Distrettuale, di un elenco delle Aziende pubbliche e private operanti sul rispettivo territorio, disponibili a recepire nel proprio contesto utenti dei D.S.M. assegnatari di borse lavoro.

     3. Gli Enti Locali ed altri organismi pubblici e privati possono, d'intesa con i D.S.M., integrare il numero delle borse lavoro riferite a cittadini residenti sul proprio territorio, assumendo a proprio carico i relativi oneri oppure il massimale annuo di cui all'art. 4 - I comma.

 

     Art. 7.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.