§ 5.1.161 - L.R. 17 dicembre 1996, n. 139.
Istituzione del Centro Regionale per la diagnosi ed il trattamento delle Malattie Neuromuscolari.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:17/12/1996
Numero:139


Sommario
Art. 1.      E' istituito nella Regione Abruzzo il Centro Regionale per le Malattie Neuromuscolari.
Art. 2.      Il Centro si prefigge lo scopo fondamentale di eliminare ogni disagio agli affetti da patologie neuromuscolari ed offrire in regione un punto di riferimento in grado di trattare il paziente in [...]
Art. 3.      Il Centro si occupa della fase diagnostica e del successivo trattamento clinico ed organizza l'attività e l'intervento di tutte le altre figure professionali necessarie al trattamento dei [...]
Art. 4.      Il centro è diretto sotto il profilo sanitario, dal responsabile del CUSMN, e, sotto il profilo amministrativo-gestionale, dal Direttore generale dell'USL di Chieti, con la collaborazione della [...]
Art. 5.      Il Direttore Generale deve prevedere la tenuta di una contabilità analitica che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
Art. 6.      La Regione Abruzzo, per sovvenire alle prime esigenze finanziarie del Centro, assegna con la presente legge un contributo di lire 200.000.000 con imputazione al Cap. 323000, partita n. 25, del [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.1.161 - L.R. 17 dicembre 1996, n. 139.

Istituzione del Centro Regionale per la diagnosi ed il trattamento delle Malattie Neuromuscolari.

(B.U. n. 24 del 23 dicembre 1996).

 

Art. 1.

     E' istituito nella Regione Abruzzo il Centro Regionale per le Malattie Neuromuscolari.

     Il Centro ha sede in Chieti, presso la Clinica Neurologica dell'Università, convenzionata con la locale USL.

 

     Art. 2.

     Il Centro si prefigge lo scopo fondamentale di eliminare ogni disagio agli affetti da patologie neuromuscolari ed offrire in regione un punto di riferimento in grado di trattare il paziente in maniera olistica.

     Il Centro razionalizza ed integra le risorse già esistenti sul territorio, configurando un punto di riferimento di alta specializzazione per tutti i cittadini.

     Il Centro si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato e di quanti sono interessati al problema, ed è autorizzato ove necessario, alla stipula di convenzioni e alla istituzione di borse di studio.

 

     Art. 3.

     Il Centro si occupa della fase diagnostica e del successivo trattamento clinico ed organizza l'attività e l'intervento di tutte le altre figure professionali necessarie al trattamento dei pazienti con malattie neuromuscolari.

     Le prestazioni sanitarie vengono fornite utilizzando le strutture esistenti e gli Istituti sanitari previsti dalla legge.

 

     Art. 4.

     Il centro è diretto sotto il profilo sanitario, dal responsabile del CUSMN, e, sotto il profilo amministrativo-gestionale, dal Direttore generale dell'USL di Chieti, con la collaborazione della Sezione Abruzzese della UILDM.

 

     Art. 5.

     Il Direttore Generale deve prevedere la tenuta di una contabilità analitica che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

     Al Centro si applicano, in materia di compensazione della mobilità sanitaria, le disposizioni di cui all'art. 12, 3° comma, del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6.

     La Regione Abruzzo, per sovvenire alle prime esigenze finanziarie del Centro, assegna con la presente legge un contributo di lire 200.000.000 con imputazione al Cap. 323000, partita n. 25, del fondo globale del Bilancio regionale 1996 che presenta la necessaria disponibilità.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.