§ 5.1.105 – L.R. 24 agosto 1992, n. 81.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28.3.1989, n. 24, concernente disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:24/08/1992
Numero:81


Sommario
Art. 1.      La lettera a) dell'art. 7 della legge regionale 28 marzo 1989, n. 24 è così modificata
Art. 2.      L'art. 8 è sostituito dal seguente
Art. 3.      All'art. 10 è aggiunto il seguente comma
Art. 4.      Nella legge regionale 28 marzo 1989, n. 24 la parola «turno» è sostituita dalla espressione «guardia farmaceutica»
Art. 5.      L'art. 15 della legge regionale 28 marzo 1989, n. 24 è così modificato
Art. 6.  (Pubblicazione e Urgenza).


§ 5.1.105 – L.R. 24 agosto 1992, n. 81.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28.3.1989, n. 24, concernente disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Abruzzo.

(B.U. 9 settembre 1992, n. 28).

 

Art. 1.

     La lettera a) dell'art. 7 della legge regionale 28 marzo 1989, n. 24 è così modificata:

     (Omissis)

 

     Art. 2.

     L'art. 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     All'art. 10 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Nella legge regionale 28 marzo 1989, n. 24 la parola «turno» è sostituita dalla espressione «guardia farmaceutica».

 

     Art. 5.

     L'art. 15 della legge regionale 28 marzo 1989, n. 24 è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Pubblicazione e Urgenza).

     (Omissis).