§ 5.1.104 - L.R. 6 agosto 1992, n. 76.
Determinazione compensi ai Componenti e ai Segretari delle Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità e del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:06/08/1992
Numero:76


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai Componenti ed ai Segretari delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle minorazioni e delle malattie invalidanti di [...]
Art. 2.      A ciascuna delle Commissioni di cui all'art. 1 è assegnato un Segretario, scelto tra i dipendenti di ruolo della ULSS di appartenenza, di livello non inferiore al sesto, con profilo [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo


§ 5.1.104 - L.R. 6 agosto 1992, n. 76.

Determinazione compensi ai Componenti e ai Segretari delle Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo di cui alla L.R. 14.8.1981, n. 32.

(B.U. n. 27 del 5 settembre 1992)

 

Art. 1.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai Componenti ed ai Segretari delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle minorazioni e delle malattie invalidanti di cui alla legge 15.10.1990, n. 295 operanti nell'ambito delle Unità Locali Socio-Sanitarie spetta un gettone di presenza pari a euro 50,00 lordi per ciascuna giornata-seduta.

     Ai soli Componenti le Commissioni di cui al precedente comma compete, altresì, un compenso forfettario lordo di euro 5,00 per ogni soggetto visitato (pratica definita) [1].

 

     Art. 2.

     A ciascuna delle Commissioni di cui all'art. 1 è assegnato un Segretario, scelto tra i dipendenti di ruolo della ULSS di appartenenza, di livello non inferiore al sesto, con profilo professionale preferibilmente amministrativo.

     I compensi di cui al precedente art. 1 non sono dovuti nel caso che l'incarico sia svolto durante il normale orario di servizio e sono aggiornati annualmente in relazione alle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita [2].

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 12 agosto 1993, n. 39, come modificato dall’art. 102 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[2] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 12 agosto 1993, n. 39.