§ 5.1.68 - L.R. 18 agosto 1988, n. 61.
Contributo aggiuntivo a favore delle farmacie rurali particolarmente disagiate.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/08/1988
Numero:61


Sommario
Art. 1.      Ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3.000 abitanti il cui volume di affari, dichiarato ai fini della imposta [...]
Art. 2.      Ai Comuni che gestiscono farmacie rurali secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 è concesso il contributo di cui al precedente articolo 1 [...]
Art. 3.      Al farmacista incaricato di gestire il dispensario farmaceutico, istituito a norma dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 è concesso, in aggiunta all'indennità prevista dall'art. 3 della [...]
Art. 4.      I titolari, direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, nonché i farmacisti incaricati di gestire dispensari farmaceutici e i Comuni che gestiscono farmacie rurali devono [...]
Art. 5.      I contributi aggiuntivi di cui alla presente legge sono concessi, sulla base della documentazione prodotta, con provvedimento del Comitato di gestione della Unità Locale Socio-Sanitaria [...]
Art. 6.      Qualora la farmacia rurale o il dispensario farmaceutico siano stati aperti al pubblico in corso d'anno, i contributi aggiuntivi di cui alla presente legge sono erogati proporzionalmente ai mesi [...]
Art. 7.      Ove gli uffici finanziari competenti accertino un volume di affari, ai fini dell'applicazione della imposta sul valore aggiunto, superiore a quello dichiarato e tale comunque da modificare la [...]
Art. 8.      Nulla è innovato rispetto alle altre norme contenute nella legge 8 marzo 1968, n. 221 e nelle LL.RR. 6 giugno 1975, n. 55 e 14 agosto 1981, n. 28.
Art. 9.      Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1988.
Art. 10.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è posto a carico dei bilanci delle Unità Locali Socio-Sanitarie che vi fanno fronte con la quota regionale del Fondo sanitario nazionale.
Art. 11.  (Urgenza).


§ 5.1.68 - L.R. 18 agosto 1988, n. 61. [1]

Contributo aggiuntivo a favore delle farmacie rurali particolarmente disagiate.

(B.U. n. 24 del 20 settembre 1988).

 

Art. 1.

     Ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3.000 abitanti il cui volume di affari, dichiarato ai fini della imposta sul valore aggiunto, riferito all'anno precedente non abbia superato lire 100.000.000, è concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui alla L.R. 14 agosto 1981, n. 28, un contributo annuo lordo per disagiato servizio di lire 5.000.000.

     Qualora il volume di affari superi il limite di cui al comma precedente il contributo ivi previsto è diminuito di lire 50.000 per ogni milione antecedente la quota di lire 100.000.000.

 

     Art. 2.

     Ai Comuni che gestiscono farmacie rurali secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 è concesso il contributo di cui al precedente articolo 1 nella stessa misura e con le medesime modalità previste per gli altri gestori di farmacie rurali.

 

     Art. 3.

     Al farmacista incaricato di gestire il dispensario farmaceutico, istituito a norma dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 è concesso, in aggiunta all'indennità prevista dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 1981, n. 28, un contributo di lire 500.000, ridotto a metà nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal Comune.

     Il contributo di cui al precedente comma è dovuto soltanto al gestore dispensario il cui volume di affari, dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'attività farmaceutica complessiva, riferito all'anno precedente, sia inferiore a lire 200.000.000.

 

     Art. 4.

     I titolari, direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, nonché i farmacisti incaricati di gestire dispensari farmaceutici e i Comuni che gestiscono farmacie rurali devono produrre, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi ai quali aspirano, apposita istanza in bollo alla Unità Locale Socio- Sanitaria competente per territorio, corredata della seguente documentazione:

     1) dichiarazione del Sindaco attestante che la farmacia rurale o il dispensario farmaceutico sono stati regolarmente aperti al pubblico nell'anno precedente, ovvero i periodi di apertura;

     2) copia della dichiarazione relativa al volume di affari ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto denunciato per l'anno precedente, con l'attestazione della conformità all'originale rilasciata dal competente Ufficio IVA.

 

     Art. 5.

     I contributi aggiuntivi di cui alla presente legge sono concessi, sulla base della documentazione prodotta, con provvedimento del Comitato di gestione della Unità Locale Socio-Sanitaria competente, d'intesa con la Commissione prevista dall'art. 24 della L.R. 14 agosto 1981, n. 32 e debbono essere erogati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

 

     Art. 6.

     Qualora la farmacia rurale o il dispensario farmaceutico siano stati aperti al pubblico in corso d'anno, i contributi aggiuntivi di cui alla presente legge sono erogati proporzionalmente ai mesi di effettivo funzionamento della farmacia o del dispensario.

 

     Art. 7.

     Ove gli uffici finanziari competenti accertino un volume di affari, ai fini dell'applicazione della imposta sul valore aggiunto, superiore a quello dichiarato e tale comunque da modificare la misura del contributo previsto dalla presente legge, i beneficiari sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Unità Locale Socio-Sanitaria competente, provvedendo, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'accertamento, al rimborso delle somme indebitamente recepite.

 

     Art. 8.

     Nulla è innovato rispetto alle altre norme contenute nella legge 8 marzo 1968, n. 221 e nelle LL.RR. 6 giugno 1975, n. 55 e 14 agosto 1981, n. 28.

 

     Art. 9.

     Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1988.

 

     Art. 10.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è posto a carico dei bilanci delle Unità Locali Socio-Sanitarie che vi fanno fronte con la quota regionale del Fondo sanitario nazionale.

 

     Art. 11. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] L'art. 7 della L.R. 16 marzo 2001, n. 9 ha abrogato le disposizioni della presente legge con essa in contrasto.