§ 5.1.51 - L.R. 27 agosto 1987, n. 45.
Il Piano sanitario regionale e la revisione dei rapporti convenzionali tra le ULSS e le case di cura private per la erogazione dell'assistenza ospedaliera.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:27/08/1987
Numero:45


Sommario
Art. 1.      Il piano sanitario regionale deve essere approvato con provvedimento legislativo dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.      La revisione dei rapporti convenzionali tra le Unità Locali Socio- Sanitarie e le Case di cura private per l'erogazione della assistenza ospedaliera deve essere effettuata secondo le indicazioni [...]
Art. 3.      La legge regionale 2 febbraio 1984, n. 21, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 5 marzo 1984, è abrogata.
Art. 4.  (Urgenza).


§ 5.1.51 - L.R. 27 agosto 1987, n. 45.

Il Piano sanitario regionale e la revisione dei rapporti convenzionali tra le ULSS e le case di cura private per la erogazione dell'assistenza ospedaliera.

(B.U. n. 26 del 15 settembre 1987).

 

Art. 1.

     Il piano sanitario regionale deve essere approvato con provvedimento legislativo dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il piano sanitario regionale è elaborato dalla Giunta regionale su proposta del Componente preposto al Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale, sentiti il Consiglio Sanitario regionale e le Unità Locali Socio- Sanitarie.

     (Omissis) [1].

     La Regione, entro il termine di cui al primo comma, deve, altresì, emanare la normativa di cui agli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 2.

     La revisione dei rapporti convenzionali tra le Unità Locali Socio- Sanitarie e le Case di cura private per l'erogazione della assistenza ospedaliera deve essere effettuata secondo le indicazioni del piano sanitario regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 3.

     La legge regionale 2 febbraio 1984, n. 21, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 5 marzo 1984, è abrogata.

 

     Art. 4. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] I commi 3° e 4° sono abrogati con art. 21 L.R. 24 aprile 1990, n. 48.