§ 4.5.90 - L.R. 2 agosto 2010, n. 34.
Interventi urgenti per i porti della Regione Abruzzo


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:02/08/2010
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Interventi urgenti per i porti della Regione Abruzzo
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 4.5.90 - L.R. 2 agosto 2010, n. 34.

Interventi urgenti per i porti della Regione Abruzzo

(B.U. 13 agosto 2010, n. 13 Straord.)

 

Art. 1. Interventi urgenti per i porti della Regione Abruzzo

1. Al fine di consentire gli interventi più urgenti in relazione al sistema portuale regionale, la Giunta Regionale, per il tramite della competente Direzione regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto stradale, Sicurezza stradale procede al monitoraggio degli interventi maggiormente rilevanti ed alla predisposizione di interventi urgenti in relazione a detti porti. Per sistema portuale regionale si intende il complesso dei porti di Pescara, Ortona, Vasto e Giulianova [1].

2. Gli interventi realizzati in attuazione della presente legge costituiscono attuazione della programmazione delle risorse dei Fondi per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013. La Direzione regionale di cui al comma 1 assicura le procedure necessarie per l’adeguamento della programmazione medesima.

3. Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono quantificati in Euro 11,5 milioni e trovano copertura finanziaria nello stanziamento del capitolo di spesa UPB 06.02.004 182460 di nuova istituzione denominato "Interventi di programmazione PAR-FAS 2007-2013 per i porti della Regione Abruzzo.

4. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 04.02.002 - 36202 denominato "Recuperi di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto capitale del bilancio" è incrementato di Euro 11,5 milioni;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa UPB 06.02.004 182460 istituito con la presente legge e denominato" Interventi di programmazione PAR-FAS 2007-

2013 per i porti della Regione Abruzzo è incrementato di Euro 11,5 milioni.

5. La Direzione regionale di cui al comma 1 procede alla assunzione degli atti di spesa e dei correlati accertamenti di entrata sui capitoli di cui al comma 4.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.