Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 02/08/2010 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Interventi urgenti per i porti della Regione Abruzzo |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 4.5.90 - L.R. 2 agosto 2010, n. 34.
Interventi urgenti per i porti della Regione Abruzzo
(B.U. 13 agosto 2010, n. 13 Straord.)
Art. 1. Interventi urgenti per i porti della Regione Abruzzo
1. Al fine di consentire gli interventi più urgenti in relazione al sistema portuale regionale, la Giunta Regionale, per il tramite della competente Direzione regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto stradale, Sicurezza stradale procede al monitoraggio degli interventi maggiormente rilevanti ed alla predisposizione di interventi urgenti in relazione a detti porti. Per sistema portuale regionale si intende il complesso dei porti di Pescara, Ortona, Vasto e Giulianova [1].
2. Gli interventi realizzati in attuazione della presente legge costituiscono attuazione della programmazione delle risorse dei Fondi per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013. La Direzione regionale di cui al comma 1 assicura le procedure necessarie per l’adeguamento della programmazione medesima.
3. Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono quantificati in Euro 11,5 milioni e trovano copertura finanziaria nello stanziamento del capitolo di spesa UPB 06.02.004 182460 di nuova istituzione denominato "Interventi di programmazione PAR-FAS 2007-2013 per i porti della Regione Abruzzo.
4. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di entrata 04.02.002 - 36202 denominato "Recuperi di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto capitale del bilancio" è incrementato di Euro 11,5 milioni;
b) lo stanziamento del capitolo di spesa UPB 06.02.004 182460 istituito con la presente legge e denominato" Interventi di programmazione PAR-FAS 2007-
2013 per i porti della Regione Abruzzo è incrementato di Euro 11,5 milioni.
5. La Direzione regionale di cui al comma 1 procede alla assunzione degli atti di spesa e dei correlati accertamenti di entrata sui capitoli di cui al comma 4.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Comma così modificato dall'art. 4 della