Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.3 disciplina generale |
Data: | 24/05/1999 |
Numero: | 148 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole: "non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 2.3.228 - D.L. 24 maggio 1999, n. 148. [1]
Differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonch_ per la regolarizzazione contributiva in agricoltura e in materia di igiene dei prodotti alimentari [2].
(G.U. 25 maggio 1999, n. 120).
1. Al comma 3 dell'articolo 12 del
2. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 76 della
2 bis. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del
2 ter. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Titolo così modificato dalla
[3] Comma così sostituito dalla
[3] Comma così sostituito dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[4] Comma aggiunto dalla