§ 2.3.221 - D.M. 27 marzo 1998, n. 159.
Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:27/03/1998
Numero:159


Sommario
Art. 1.  Verifiche istruttorie.
Art. 2.  Esito dell'istruttoria.
Art. 3.  Controlli in corso di impegno.
Art. 4.  Esito dei controlli in corso d'impegno.
Art. 5.  Decadenza per difformità.
Art. 6.  Decadenze per inadempimento tecnico.
Art. 7.  Autorità di controllo.
Art. 8.  Pronuncia della decadenza - Procedura.
Art. 9.  Sanzioni amministrative.


§ 2.3.221 - D.M. 27 marzo 1998, n. 159.

Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze.

(G.U. 27 maggio 1998, n. 121).

 

Art. 1. Verifiche istruttorie.

     1. L'istruttoria delle domande di adesione al regime, svolta a cura degli organi regionali competenti, accerta la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dallo specifico programma zonale di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92.

     2. Le verifiche istruttorie vengono svolte attraverso l'esame delle domande e dei documenti integrativi ad esse allegati. In caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia e dal programma regionale di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92, l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241, richiede all'interessato le integrazioni o le correzioni necessarie.

     3. A seguito delle verifiche istruttorie effettuate sulla totalità delle domande, anche a mezzo di verifiche incrociate e con le modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 746/96, vengono eseguiti controlli sul posto aventi ad oggetto un campione delle aziende agricole, secondo un piano di campionatura elaborato dalla competente amministrazione, che interessi almeno il 5% delle aziende richiedenti. I funzionari incaricati redigono apposito processo verbale delle attività compiute nel corso del sopralluogo e degli elementi accertati della situazione di fatto.

     4. I sopralluoghi vengono effettuati con le modalità precisate all'articolo 3.

     5. Nel corso dell'istruttoria l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo supporta il competente ufficio regionale attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 746/96, allo scopo di effettuare verifiche incrociate tendenti a evitare che un'azienda benefici, per il medesimo anno di applicazione, di più aiuti incompatibili tra loro o riceva più aiuti per lo stesso intervento.

 

     Art. 2. Esito dell'istruttoria.

     1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e amministrative, qualora durante l'istruttoria siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 746/96, la domanda è respinta ed al responsabile è precluso l'accesso a qualsiasi regime di aiuto previsto a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 per un periodo di due anni a decorrere dall'anno successivo a quello dell'accertamento.

     2. La domanda di aiuto viene inoltre respinta se, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 1 e dal comma 4 del presente articolo, l'istruttoria abbia evidenziato irregolarità, incompletezza della documentazione, mancanza dei requisiti di concessione degli aiuti e dei presupposti richiesti dalla vigente normativa e dal programma regionale di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92.

     3. La domanda è inoltre respinta, per la singola misura, qualora si accerti, anche tramite sopralluogo, che la differenza tra la superficie dichiarata in domanda e quella accertata ed ammissibile all'aiuto è superiore al 20% di quanto dichiarato; se l'aiuto ha per oggetto capi di bestiame, la domanda è respinta nel caso in cui la differenza superi il 20% delle unità di bovino adulto (di seguito UBA) dichiarate in domanda.

     4. Al di sotto delle soglie di cui al comma 3 l'ufficio istruttore procede al ricalcolo degli aiuti da corrispondere al beneficiario con le seguenti modalità:

     A) Nel caso di aiuti per superfici:

     1) qualora la superficie accertata risulti superiore a quella dichiarata nella domanda, l'importo del premio viene calcolato sulla base della superficie dichiarata;

     2) qualora la superficie dichiarata in una domanda d'aiuto superi la superficie accertata, l'aiuto viene concesso sulla base di tale ultima superficie. Tuttavia, se la differenza tra quanto dichiarato in domanda e quanto effettivamente accertato è maggiore del 3% o di 2 ettari ma non superiore al 20% di quanto dichiarato in domanda, ai fini della determinazione del premio, la superficie effettivamente accertata viene ridotta, per il primo anno, di due volte la differenza constatata; per gli anni successivi, ai medesimi fini verrà considerata la superficie effettiva.

     B) Per le UBA:

     1) in nessun caso sono concessi premi per un numero di UBA eccedente quello indicato nella domanda di aiuto;

     2) qualora all'imprenditore sia imposto un limite o un massimale individuale di UBA, il numero delle UBA indicate nelle domande di aiuto non può superare detto limite;

     3) qualora si constati che il numero di UBA dichiarato in una domanda d'aiuto supera il numero di UBA constatati al momento del controllo, l'importo dell'aiuto viene considerato in base al numero delle UBA esistenti. Tuttavia, salvo i casi di forza maggiore e previa l'applicazione del paragrafo 5, dell'articolo 10, del regolamento (CEE) n. 3887/92, l'importo dell'aiuto, per il primo anno, viene così diminuito:

     a) nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 UBA:

     1) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale a 2 UBA, calcolata rispetto a quanto dichiarato in domanda;

     2) della percentuale doppia rispetto all'eccedenza se essa è superiore a 2 e uguale o inferiore a 4 UBA, calcolata rispetto a quanto dichiarato in domanda;

     b) negli altri casi:

     1) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale a 5% delle UBA dichiarate in domanda;

     2) di due volte la percentuale se l'eccedenza constata è superiore al 5% e uguale o inferiore al 20% delle UBA dichiarate in domanda.

     5. Qualora il sopralluogo evidenzi l'inadempimento di impegni tecnici da assolversi, in base alla domanda, anteriormente alla data della verifica in loco, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 fatte salve quelle relative al recupero dei premi.

 

     Art. 3. Controlli in corso di impegno.

     1. I controlli in corso di impegno vengono effettuati dalle autorità di cui al successivo articolo 7.

     2. Essi sono mirati alla verifica delle superfici, delle UBA, delle opere realizzate o altro oggetto della domanda di adesione al regime di aiuti nonché al rispetto degli adempimenti tecnici assunti e di tutti gli altri impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di aiuto e riportati nell'allegato 2 al presente regolamento ed hanno inoltre ad oggetto l'accertamento della compatibilità delle tecniche applicate in azienda con gli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2078/92 e del programma regionale di attuazione.

     3. Per quanto possibile, il controllo relativo ad un beneficiario verte su tutti i suoi impegni. Gli impegni assunti da un beneficiario vengono controllati, se necessario sotto il profilo agronomico, in diversi periodi dell'anno.

     4. L'identificazione delle superfici, effettuata sulla totalità dell'azienda, viene eseguita ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 746/96.

     5. Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali oggetto di controllo è quello stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, che ha recepito gli articoli 4, 5, 6 e 8 della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali e le cui norme tecniche di indirizzo e di applicazione sono riportate nella circolare del Ministero della sanità del 14 agosto 1996, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 ottobre 1996. Qualora dette disposizioni non siano state ancora attuate da parte delle regioni e province autonome, possono essere considerati validi altri sistemi di identificazione e di registrazione adottati nell'ambito di altri aiuti comunitari.

     6. Il campione dei beneficiari da controllare è determinato dalle autorità di cui al successivo articolo 7, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 746/96, in particolare sulla base di una analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto inoltrate.

     7. I controlli sono effettuati senza preavviso e vertono sull'insieme delle parcelle agricole o degli animali contemplati da una o più domande. Tuttavia è ammesso un preavviso limitato, che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante.

     8. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve, pertanto, consentirne l'accesso alla propria azienda e fornire i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

     9. Le operazioni effettuate in sede di verifica in loco devono essere riportate in un apposito verbale di accertamento redatto sulla base del modello generale riportato in allegato 1 al presente regolamento e che potrà essere integrato in relazione alle peculiarità del programma regionale.

 

     Art. 4. Esito dei controlli in corso d'impegno.

     1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni penali o amministrative o di entrambe nei casi previsti dalla legge, qualora durante i controlli siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 746/96, il beneficiario decade totalmente e viene escluso da qualsiasi regime di aiuti previsto a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 e non può assumere un nuovo impegno agroambientale prima di due anni successivi a quello dell'accertamento.

     2. Qualora, durante i controlli dopo il pagamento di una o più annualità di premio, siano rilevate delle irregolarità ricadenti in uno dei casi riportati nei successivi articoli 5 e 6, l'organo regionale competente pronunzia la decadenza parziale o totale dagli aiuti, con le conseguenze di cui il presente articolo, e in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995.

     3. Le irregolarità possono consistere in difformità tra quanto dichiarato in domanda o successivamente da parte dell'interessato e quanto verificato dall'autorità di controllo oppure in inadempimenti totali o parziali agli impegni assunti.

     4. La decadenza totale viene inoltre pronunziata qualora il beneficiario o un proprio rappresentante impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo non prestando la collaborazione di cui al precedente articolo 3, comma 8, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.

     5. La decadenza parziale o totale comporta l'esclusione parziale o totale dall'aiuto per le restanti annualità di impegno fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 9, e dell'articolo 6, comma 4, lettera b).

     6. La decadenza parziale o totale comporta altresì, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95, l'obbligo, a carico del beneficiario, di rimborsare parzialmente o totalmente gli importi, che siano risultati indebitamente percepiti, maggiorati dei relativi interessi, calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS), in vigore al momento del pagamento dei relativi premi, maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme. A tali fini, la data di pagamento deve essere individuata nella data di emissione degli assegni bancari, o in altra operazione equivalente, comunicata dalla banca interessata.

     7. Gli interessi di cui al precedente comma non sono dovuti nel caso che il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorità competenti.

     8. In caso di decadenza parziale, qualora, in base alla durata dell'impegno assunto, debba essere liquidata ancora una o più annualità di premio a favore del beneficiario, e quand'anche quest'ultimo non provveda alla restituzione nei tempi stabiliti, l'organo regionale competente può compensare le somme, salvo l'obbligo di restituzione delle sole somme eccedenti.

 

     Art. 5. Decadenza per difformità.

     1. La decadenza totale viene pronunziata in caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di concessione degli aiuti e dei presupposti necessari per l'adesione al programma regionale di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92; tuttavia, non si procede al recupero delle annualità di premio già corrisposte qualora le modifiche della situazione iniziale non siano riconducibili alla volontà del beneficiario o nel caso in cui quest'ultimo abbia cessato definitivamente l'attività agricola dopo aver adempiuto agli impegni per almeno tre anni ed abbia dato tempestiva comunicazione di ciò ai competenti uffici.

     2. Se l'aiuto viene calcolato per superficie, la decadenza totale viene inoltre pronunziata quando si accerti che la differenza tra la superficie dichiarata in domanda, in relazione alla quale è stato corrisposto il premio, e quella accertata ed ammissibile all'aiuto è superiore al 20% di quanto dichiarato.

     3. Se l'aiuto viene calcolato per UBA, la decadenza totale viene pronunziata nel caso in cui l'eccedenza riscontrata superi il 20% delle UBA dichiarate in domanda, in relazione ai quali è stato corrisposto il premio; tuttavia, se l'aiuto riguarda fino ad un massimo di 20 UBA, la decadenza totale viene pronunziata in caso di eccedenza superiore a 4 UBA.

     4. Le difformità inferiori alle soglie di cui ai precedenti commi comportano le decadenze parziali dall'aiuto.

     5. Negli aiuti per superficie, la decadenza parziale comporta il ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario, secondo quanto di seguito descritto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92 così come modificato dal regolamento (CEE) n. 1648/95:

     a) qualora si constati che la superficie esistente è superiore a quella dichiarata in domanda, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto viene presa in considerazione la superficie dichiarata;

     b) qualora si constati che la superficie dichiarata in domanda supera la superficie esistente:

     1) se la differenza è inferiore o uguale al 3% di quanto dichiarato, l'importo dell'aiuto viene ricalcolato in base a tale ultima superficie per l'anno al quale si riferisce il controllo. Per gli anni successivi l'importo del premio verrà calcolato in base alla superficie accertata. Il beneficiario è tenuto a restituire le somme eccedenti eventualmente già ricevute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS), in vigore al momento del pagamento dei relativi premi;

     2) se la differenza tra la superficie per cui è stato corrisposto il premio e quella accertata è superiore al 3% della superficie dichiarata o a 2 ettari ma non superiore al 20% della superficie dichiarata, l'importo dell'aiuto, per l'anno al quale si riferisce il controllo, viene ricalcolato in base alla superficie esistente e decurtato del doppio della percentuale di scostamento accertata in occasione del controllo. Per gli anni successivi l'importo del premio verrà calcolato in base alla superficie accertata. Il beneficiario è tenuto a restituire le somme eccedenti eventualmente già ricevute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS), in vigore al momento del pagamento dei relativi premi.

     6. Le diminuzioni di cui alla lettera b) del precedente comma 5 non sono applicate qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore comprovi di essersi interamente basato su documentazione proveniente da fonti ufficiali, quali gli uffici del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e gli altri organismi riconosciuti nell'ambito dei singoli programmi regionali dalle competenti autorità.

     7. Negli aiuti per UBA, la decadenza parziale comporta il ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario, secondo quanto di seguito descritto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9, ai sensi del già citato articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92 così come modificato dal regolamento (CEE) n. 1648/95:

     a) qualora si constati che il numero di UBA aventi diritto al premio è superiore a quello dichiarato in domanda, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto vengono prese in considerazione le sole UBA dichiarate;

     b) ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3887/92 così come modificato dal regolamento (CEE) n. 1648/95, qualora si constati che il numero di UBA dichiarate in domanda supera il numero di quelle aventi effettivamente diritto, l'importo dell'aiuto viene ricalcolato, per tutto il periodo d'impegno, in base a tale ultimo numero ed il beneficiario è tenuto a restituire le somme eccedenti già ricevute, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto (TUS);

     c) nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 UBA, salvo i casi di forza maggiore e quelli previsti dal paragrafo 5 dell'articolo 10 del regolamento sopra citato, l'importo dell'aiuto viene diminuito della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale a 2 UBA, e della percentuale doppia rispetto all'eccedenza constatata, se essa è superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 UBA;

     d) negli altri casi, l'importo dell'aiuto viene diminuito della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale al 5%, e di due volte la percentuale corrispondente se l'eccedenza constatata è superiore al 5% e uguale o inferiore a 20% delle UBA esistenti.

     8. Se il produttore non ha potuto rispettare l'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore, il diritto all'aiuto sussiste in relazione al numero di UBA determinato in base al numero di UBA effettivamente ammissibili nel momento in cui è sopravvenuto il caso di forza maggiore.

     9. Qualora in occasione del controllo si accertino difformità riferibili anche alle annualità precedenti si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo le modalità di ricalcolo del premio come descritte ai precedenti punti.

     10. Le cause di decadenza per difformità producono i loro effetti nei confronti delle singole misure nelle quali si sono verificate; tuttavia, se la somma degli importi dei premi indebitamente erogati ad una medesima azienda per più misure supera il 20% dell'importo complessivo di ciascun anno viene pronunziata la decadenza totale per tutte le misure.

 

     Art. 6. Decadenze per inadempimento tecnico.

     1. Gli adempimenti tecnici, previsti dalle azioni o misure dei programmi zonali pluriennali agroambientali delle regioni, al fine del controllo vengono qualificati come:

     1) impegni essenziali ed accessori, a loro volta distinti per ogni tipo di azione o misura. Gli impegni essenziali rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla specifica azione o misura. Gli impegni accessori rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi consentono solo il parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'azione o misura in oggetto.

     2. L'allegato 2 riporta l'elenco degli impegni essenziali ed accessori, unitamente alle percentuali di inadempienza relativi a questi ultimi. Esso rappresenta la base unica nazionale che ogni regione, in rapporto alla peculiarità del proprio programma, può ampliare tenendo presente che sia gli impegni essenziali che quelli accessori sono considerati tali solo se definiti come obblighi all'interno dei programmi regionali e in tale ambito le regioni possono classificare gli impegni accessori come impegni essenziali.

     3. La decadenza totale per inadempimento tecnico viene disposta a livello di azione o misura o a livello aziendale.

     4. La decadenza totale per azione o misura è disposta:

     a) ove si accerti che il beneficiario non ha adempiuto ad almeno uno degli impegni essenziali sottoscritti all'atto della presentazione della domanda e riportati nell'allegato 2 al presente regolamento ed eventualmente integrati con atto formale della regione;

     b) qualora l'inadempimento di più impegni accessori nella singola misura comporti decadenze parziali e conseguenti recuperi in una misura superiore al 20% dell'aiuto erogato per l'annualità a cui si riferisce il controllo.

     5. La decadenza totale per azienda è disposta nei confronti di tutte le misure o azioni adottate, nel caso in cui, per effetto delle decadenze totali di più impegni autonomi, l'importo da restituire superi il 20% del totale dell'aiuto corrisposto nell'anno.

     6. La decadenza parziale, di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento, viene disposta ove la somma delle inadempienze tecniche riferite agli impegni accessori risulti inferiore al 20%.

 

     Art. 7. Autorità di controllo.

     1. Le verifiche istruttorie, sia amministrative che in loco, di cui al precedente articolo 1, sono effettuate dagli organi competenti secondo la normativa regionale vigente.

     2. Le funzioni di controllo vengono esercitate dal Corpo forestale dello Stato e dalla regione.

     3. I controlli sono espletati dal Corpo forestale dello Stato e dalla regione secondo specifici accordi operativi stabiliti a livello regionale, tenendo conto della specificità tecnica di alcune delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2078/92, così come applicate nei programmi regionali di attuazione.

 

     Art. 8. Pronuncia della decadenza - Procedura.

     1. Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Ufficio istruttore deve comunicare direttamente all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'inizio del procedimento, notificando l'atto di decadenza ed attivando in via diretta ed immediata le azioni dell'indebito, dandone contestualmente comunicazione all'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo.

     2. Al recupero coattivo delle somme erogate a titolo di premio provvede per competenza l'A.I.M.A. secondo le norme sulla riscossione coattiva a favore della pubblica amministrazione.

 

     Art. 9. Sanzioni amministrative.

     1. Ove si accertino irregolarità che possono dar luogo contestualmente alla decadenza e all'applicazione di sanzioni amministrative di cui alla legge del 23 dicembre 1986, n. 898, fermo restando l'obbligo della denuncia alla competente autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge come reato, il verbale di cui all'allegato 1, in originale o in copia autentica, dovrà essere trasmesso all'Ispettorato centrale repressione frodi competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione con la prova dell'avvenuta contestazione immediata o della notifica degli estremi della violazione.

     2. Unitamente al verbale, dovrà essere inviato alla medesima autorità anche il rapporto prescritto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche.

     3. Per gli eventuali conseguenti adempimenti, copia degli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere trasmessa anche all'A.I.M.A., al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio strutture e alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche - Div. VI.

 

     Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

 

ALLEGATO 1

(Omissis)

 

 

ALLEGATO 2

IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI PER IL CONTROLLO SUL POSTO AGRICOLTURA

INTEGRATA

IMPEGNI ESSENZIALI

 

Aziendali (riguardano l'intera azienda)

     - presenza ed aggiornamento (ritardo max ammesso entro 15 g) delle documentazioni richieste (schede di registrazione, quaderni di campagna o magazzino, ecc.) per tutte le colture per le quali è stata presentata richiesta di aiuto; il ritardo è accettato in caso di disponibilità di registrazioni sostitutive, (es.: libro prima nota o calendario aziendale);

     - presenza del piano di concimazione e disponibilità delle analisi chimiche del suolo;

     - correttezza e rispetto del piano colturale, in rapporto agli avvicendamenti indicati nelle norme tecniche;

     - coinvolgimento di tutta la superficie aziendale;

     - altri impegni essenziali ed accessori aziendali da definire a livello regionale o da altra Autorità competente.

 

Specifici di coltura:

     - distribuzione di unità fertilizzanti > del 10% di quelle permesse (da verificare sul totale annuale);

     - impiego di principi attivi impiegati per la difesa fitosanitaria (diserbo escluso) non permessi dai Programmi regionali agroambientali per le colture annuale compensate;

     - non rispetto delle norme di legge (es.: impiego di principi attivi non registrati; non rispetto dei tempi di carenza);

     - altri impegni essenziali ed accessori di coltura da definire a livello regionale o da altra Autorità competente.

 

IMPEGNI ACCESSORI

     - aggiornamento (oltre 24 h o altro ritardo previsto dai Programmi regionali agroambientali, fino ad un max di 15 g) delle documentazioni richieste (schede di registrazione, quaderni di campagna o magazzino, ecc.); oltre i 2 g il ritardo è accettato solo in caso di disponibilità di registrazioni sostitutive, (es.: libro prima nota o calendario aziendale); inadempienza = 3%

     - correttezza del piano di concimazione (metodologia e calcolo); inadempienza = 7%

     - non giustificazione dei trattamenti antiparassitari: inadempienza = 5% per ogni trattamento non giustificato

     - impiego di principi attivi impiegati per la difesa fitosanitaria ed il diserbo non permessi dai Programmi regionali agroambientali:

     - inadempienza = 12% per ogni trattamento per le colture annuali non compensate, olivo, vite, e altre perenni da definire a livello regionale e per il diserbo delle colture annuali compensate

     - inadempienza = 8% per ogni trattamento per le colture perenni da definire a livello regionale (escluse quelle appartenenti alla categoria precedente)

     - dosi prodotti fitosanitari (erbicidi in particolare) impiegate entro

+10% rispetto a quelle definite nei Programmi regionali agroambientali:

inadempienza = 5% per ogni trattamento;

     - distribuzione di unità fertilizzanti entro +10% di quelle permesse (da verificare sul totale annuale):

     - inadempienza = 5% fino a +5%

     - inadempienza = 10% tra +5% e +10%

     - distribuzione fertilizzanti o prodotti fitosanitari in epoca non corretta: inadempienza = 5% (per ogni trattamento o intervento)

     - frazionamento dosi di fertilizzanti azotati: inadempienza = 5%

     - registrazione delle epoche di raccolta: inadempienza = 2%

     - altri impegni accessori di coltura da definire a livello regionale o da altra Autorità competente.

 

CONTROLLI DA ESEGUIRE PER LA VERIFICA DELLA COERENZA DEL CONTENUTO DELLE SCHEDE CON QUANTO EFFETTIVAMENTE PRATICATO IN CAMPO

     E' opportuno eseguire, quando possibile, la verifica della coerenza del contenuto delle schede con quanto effettivamente praticato in campo, attraverso, ad esempio, le seguenti verifiche oggettive:

     * risultato analisi residui antiparassitari da eseguire a questo scopo specifico, cioè in

     * presenza di dubbi sulle informazioni riportate nelle schede (es.: non registrazione di trattamenti ritenuti indispensabili oppure non registrazione di prodotti di largo impiego non ammessi o ammessi con particolari restrizioni);

     * presenza di avversità controllate da trattamenti non registrati, ma con riscontri oggettivi aziendali (malerbe seccate, afidi o altre avversità morte sulla pianta), se necessario, anche in questo caso, con il supporto di analisi di residui

     * non rispetto dell'epoca di impiego concimi (es.: autunnali anziché primaverili)

     * verifica di magazzino per alcuni principi attivi e per alcuni elementi nutritivi,

 

AGRICOLTURA BIOLOGICA IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI

     1. Al fine della applicazione delle sanzioni sono considerati essenziali i vincoli stabiliti dal REG. (CEE) 2092/91.

     2. Spetta agli organismi di controllo automatizzati ai sensi del D.L. 17 marzo 1995 n. 220 la verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dal Reg. (CEE) 2092/91. L'applicazione di sanzioni risultante dalle attività effettuate dall'organismo di controllo dovrà essere comunicata agli organi competenti in materia di Reg. (CEE) 2078/92 secondo la normativa regionale vigente. In termini di superficie ammessa o meno ad essere considerata rispondente al Reg. (CEE) 2092/91, si può ricadere in una delle seguenti condizioni:

     a) esito completamente positivo: in tal caso dovranno essere eseguite solamente le ulteriori verifiche di cui al seguente punto 3, se previste nei programmi regionali;

     b) parzialmente positivo: si ricade in questo caso qualora parte della superficie aziendale:

     - rientri dal regime biologico a quello di conversione,

     - subisca un prolungamento del periodo di conversione; in questi casi si applica quanto previsto per la decadenza parziale dell'impegno; in tal caso dovranno inoltre essere eseguite le ulteriori verifiche di cui al seguente punto 3, se previste nei programmi regionali;

     c) esito completamente negativo: si ricade in questo caso qualora l'intera superficie aziendale:

     - rientri dal regime biologico a quello di conversione;

     - subisca un prolungamento del periodo di conversione;

     - venga completamente o parzialmente esclusa dal Reg. (CEE) 2092/91; in questi casi si applica quanto previsto per la decadenza totale dell'impegno.

     3. Gli organismi incaricati dei controlli secondo quanto stabilito dell'art. 8 effettuano le verifiche delle superfici e di quanto nei programmi regionali in aggiunta alle norme del Reg. (CEE) 2092/91; le Regioni definiscono in base al proprio programma regionale se gli eventuali ulteriori obblighi sono da considerarsi essenziali o accessori.

 

MANTENIMENTO O CONVERSIONE DEI SEMINATIVI A PRATO

IMPEGNI ESSENZIALI

mantenimento del prato o conversione dei seminativi a prato; altri impegni

essenziali da definire a livello regionale o da altra Autorità competente.

 

IMPEGNI ACCESSORI

tenuta delle documentazioni richieste (registro delle operazioni

agronomiche, ecc.) dai Programmi agroambientali.

% inadempienza = 10 aggiornamento delle documentazioni richieste (registro

delle operazioni agronomiche, ecc.) dai Programmi agroambientali secondo

modalità e tempi di cui ai Programmi agroambientali;

% inadempienza = 5

controllo delle fitopatie con esclusione di presidi fitosanitari o secondo

le modalità e quantità stabilite dai Programmi agroambientali:

% inadempienza = 10 controllo delle essenze vegetali infestanti con

esclusione di diserbanti o secondo le modalità e quantità stabilite dai

Programmi agroambientali:

% inadempienza = 10 impiego/non impiego di concimi chimici secondo quanto

stabilito dai Programmi agroambientali:

% inadempienza = 10 gestione degli effluenti di allevamento e dei fanghi di

depurazione (distribuzione, ecc.) secondo le modalità e quantità stabilite

dai Programmi agroambientali:

% inadempienza = 10 manutenzione della superfici a pascolo secondo le

modalità stabilite dai Programmi agroambientali:

% inadempienza = 5 gestione dello sfalcio e dei prodotti dello sfalcio

secondo le modalità stabilite dai Programmi agroambientali

% inadempienza = 5 gestione del carico di bestiame pascolante secondo le

modalità e quantità stabilite dai Programmi agroambientali

% inadempienza = 10 altri impegni accessori da definire a livello a livello

regionale o da altra Autorità competente.

 

CONSERVAZIONE E/O REALIZZAZIONE DI SPAZI NATURALI E SEMINATURALI

IMPEGNI ESSENZIALI

conservazione e/o realizzazione, di spazi naturali e seminaturali e degli

elementi dell'agroecosistema e del paesaggio (per es.: piantate, alberi

isolati o in filare, siepi anche alberate, boschetti, maceri in pianura,

laghetti in collina e montagna, stagni, risorgive e fontanili). Superficie

oggetto di impegno pari ad almeno a quella minima richiesta dai Programmi

agroambientali. Presenza di specie arboree o arbustive non riportate dai

Programmi agroambientali, occupanti una superficie maggiore del 20% di

quella oggetto dell'azione o misura. Altri impegni essenziali da definire a

livello regionale o da altra Autorità competente.

 

IMPEGNI ACCESSORI

tenuta del registro delle operazioni tecniche

% inadempienza = 10 aggiornamento del registro delle operazioni tecniche;

% inadempienza = 5

Presenza di specie arboree o arbustive non previste dai Programmi

agroambientali, occupanti una superficie, compresa tra:

3-10% di quella oggetto dell'azione o misura

% inadempienza = 5

10-20% di quella oggetto dell'azione o misura

% inadempienza = 10 creazione e/o mantenimento di una fascia di rispetto

corrispondente almeno alla superficie determinata secondo le modalità

previste dai Programmi agroambientali:

% inadempienza = 3% per ogni punto percentuale di superficie oggetto di

violazione rispetto al totale interessato alla prescrizione. Realizzazione

degli elementi naturali secondo le modalità previste dai Programmi

agroambientali:

% inadempienza = 5 esclusione dell'uso di concimi e/o di fitofarmaci nelle

fasce di rispetto e nelle superfici oggetto di impegno:

% inadempienza = 10

- gestione della vegetazione erbacea secondo le modalità previste dai

Programmi agroambientali:

% inadempienza = 5

- mantenimento, durante tutto l'anno, di un adeguato livello idrico in

maceri stagni e laghetti:

% inadempienza = 10

- divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere in

maceri, stagni e laghetti e risorgive:

% inadempienza = 10

- altri impegni accessori da definire a livello regionale o da altra

Autorità competente.

 

COLTURE A PERDERE PER L'ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

IMPEGNI ESSENZIALI

effettuazione, della coltivazione a perdere per l'alimentazione naturale

della fauna selvatica, sulla superficie oggetto dell'azione o misura;

mantenimento della coltivazione a perdere in campo per un periodo

determinato dai Programmi agroambientali; divieto di utilizzo, delle

coltivazioni a perdere, alternativo a quello dell'alimentazione naturale di

mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica; superficie oggetto

di impegno pari ad almeno a quella minima richiesta dai Programmi

agroambientali. altri impegni essenziali da definire a livello regionale o

da altra Autorità competente.

 

IMPEGNI ACCESSORI

tenuta del registro delle operazioni tecniche;

% inadempienza = 10 aggiornamento del registro delle operazioni tecniche;

% inadempienza = 5 effettuazione delle colture a perdere secondo le

tecniche agronomiche previste dai Programmi agroambientali:

% inadempienza = 10 effettuazione del controllo della vegetazione erbacea

spontanea di argini, bordi di fossi e banchine, contigue alle superfici

oggetto d'impegno, secondo modalità e tempi di cui ai Programmi

agroambientali.

% inadempienza = 5 divieto di impiego concimi chimici di sintesi,

fitofarmaci e diserbanti

% inadempienza = 10 utilizzo di concimi organici, sulle superfici oggetto

di impegno, secondo modalità e tempi di cui ai Programmi agroambientali.

% inadempienza = 10 altri impegni accessori da definire a livello regionale

o da altra Autorità competente.

 

CURA DELLE SUPERFICI FORESTALI ABBANDONATE

IMPEGNI ACCESSORI

- tenuta del registro delle operazioni tecniche;

% inadempienza = 10

- aggiornamento del registro delle operazioni tecniche;

% inadempienza = 5

- Effettuazione del taglio annuale degli arbusti infestanti (vitalba e

rovo);

% inadempienza = 10

- Eliminazione dei polloni superflui, malformati, secchi ed ammalati;

% inadempienza = 10

- Impiego di tecniche di controllo manuale o meccanico della vegetazione,

con esclusione, in ogni caso, di quello chimico:

% inadempienza = 10

- Salvaguardia della composizione del popolamento forestale, con

particolare riferimento al mantenimento delle specie arbustive previste dai

Programmi agroambientali

% inadempienza = 10

- Asportazione del materiale legnoso di risulta dall'interno delle

superfici boschive oggetto dell'azione o misura:

% inadempienza = 10

- Gestione delle superfici boschive oggetto di impegno effettuando le

operazioni di prevenzione degli incendi secondo le modalità e tempi

previsti dai Programmi agroambientali;

% inadempienza = 10

- altri impegni accessori da definire a livello regionale o da altra

Autorità competente.

 

RITIRO DEI SEMINATIVI DI LUNGA DURATA

IMPEGNI ESSENZIALI

     - Effettuazione degli interventi adottati dal beneficiario, entro i tempi stabiliti dai programmi agroambientali.

     - Tenuta delle documentazioni richieste dai Programmi agroambientali.

     Altri vincoli ed obblighi essenziali da definire a livello regionale.

 

IMPEGNI ACCESSORI,

     - Non commercializzazione delle produzioni ottenute dalle superfici oggetto di intervento: penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%.

     - Non utilizzazione di fitofarmaci, concimi chimici, organici o liquami in generale sulla superficie ritirata: penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%.

     - Non effettuazione del pascolo o dello stazzo di bestiame sulle superfici oggetto dell'impegno: penalizzazione prevista per la violazione pari al 5%.

     - Non effettuazione della pratica dell'acquacoltura nelle aree sommerse: penalizzazione prevista per la violazione pari al 5%.

     - Aggiornamento (ritardo max ammesso entro 15gg.) delle documentazioni richieste (registro delle operazioni agronomiche, ecc.) dai Programmi agroambientali secondo modalità e tempi di cui ai Programmi agroambientali, il ritardi e accettato in caso di disponibilità di registrazioni sostitutive: penalizzazione prevista per la violazione pari al 5%.

     - Controllo della copertura vegetale secondo le modalità e tempi previsti dai Programmi agroambientali: penalizzazione prevista per la violazione pari al 5%.

     - Comunicazione tempestiva ai competenti Uffici regionali delle eventuali modifiche e variazioni apportate all'intervento previsto: penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%.

     Altri vincoli ed obblighi non principali da definire a livello regionale.