Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.3 disciplina generale |
Data: | 14/02/1990 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Effetti della dichiarazione di conversione. |
Art. 2. Ulteriore caso di esclusione della conversione. |
Art. 3. Imprenditore agricolo a titolo principale. |
Art. 4. Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa. |
Art. 5. Opposizione del concedente - Onere della prova. |
Art. 6. Validità di clausole. |
Art. 7. Scorte. |
Art. 8. Durata dei contratti associativi non convertiti. |
Art. 9. Competenze. |
Art. 10. Effetti. |
§ 2.3.138 - L. 14 febbraio 1990, n. 29.
Modifiche ed integrazioni alla L. 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi.
Art. 1. Effetti della dichiarazione di conversione.
1. L'articolo 26 della
Art. 2. Ulteriore caso di esclusione della conversione.
1. La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25 della
Art. 3. Imprenditore agricolo a titolo principale.
1. Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della
2. Su richiesta di una o di entrambe le parti, la regione esprime motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo al concedente, dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge.
3. La regione si esprime entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Art. 4. Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa.
1. Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;
b) adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del concedente;
c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario;
d) regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi.
Art. 5. Opposizione del concedente - Onere della prova.
1. [1].
2. L'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione è a carico del concedente.
Art. 6. Validità di clausole.
1. Al terzo comma dell'articolo 34 della
Art. 8. Durata dei contratti associativi non convertiti.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 34 della
Art. 9. Competenze.
1. Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla
2. Restando comunque salve le competenze di cui alla
Art. 10. Effetti.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, ad esclusione di quelli oggetto di accordi di cui all'articolo 45 della
[1] Aggiunge l'art. 33-bis alla
[2] Aggiunge l'art. 35-bis alla