§ 2.3.138 - L. 14 febbraio 1990, n. 29.
Modifiche ed integrazioni alla L. 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:14/02/1990
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Effetti della dichiarazione di conversione.
Art. 2.  Ulteriore caso di esclusione della conversione.
Art. 3.  Imprenditore agricolo a titolo principale.
Art. 4.  Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa.
Art. 5.  Opposizione del concedente - Onere della prova.
Art. 6.  Validità di clausole.
Art. 7.  Scorte.
Art. 8.  Durata dei contratti associativi non convertiti.
Art. 9.  Competenze.
Art. 10.  Effetti.


§ 2.3.138 - L. 14 febbraio 1990, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alla L. 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi.

 

Art. 1. Effetti della dichiarazione di conversione.

     1. L'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio della annata agraria successiva.

 

     Art. 2. Ulteriore caso di esclusione della conversione.

     1. La conversione del contratto di mezzadria,  colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, non ha luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 29 della legge medesima, anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della predetta legge 3 maggio 1982, n. 203, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4 della presente legge.

 

     Art. 3. Imprenditore agricolo a titolo principale.

     1. Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la sussistenza della causa di esclusione prevista al precedente articolo 2 si presume, fino a prova contraria, sempreché sia in possesso della relativa qualifica da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, con riferimento anche al fondo o ai fondi oggetto della richiesta di conversione.

     2. Su richiesta di una o di entrambe le parti, la regione esprime motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo al concedente, dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge.

     3. La regione si esprime entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

 

     Art. 4. Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa.

     1. Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;

     b) adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del concedente;

     c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario;

     d) regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi.

 

     Art. 5. Opposizione del concedente - Onere della prova.

     1. [1].

     2. L'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione è a carico del concedente.

 

     Art. 6. Validità di clausole.

     1. Al terzo comma dell'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì valide le clausole perfezionate con gli accordi di cui all'articolo 45».

 

          Art. 7. Scorte. [2]

 

     Art. 8. Durata dei contratti associativi non convertiti.

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la durata di dieci anni ivi disposta per i contratti associativi previsti dall'articolo 25 della medesima legge che non vengono trasformati in affitto, si applica, oltre che nei casi di cui alla lettera b) del primo comma dello stesso articolo 34, anche nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione di cui all'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 9. Competenze.

     1. Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

     2. Restando comunque salve le competenze di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 607, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 10. Effetti.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, ad esclusione di quelli oggetto di accordi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, o di controversie giudiziarie definite con sentenza passata in giudicato.

 

 


[1] Aggiunge l'art. 33-bis alla L. 3 maggio 1982, n. 203.

[2] Aggiunge l'art. 35-bis alla L. 3 maggio 1982, n. 203.