§ 2.2.26 - D.P.R. 20 febbraio 1948, n. 1116.
Norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:20/02/1948
Numero:1116


Sommario
Art. 1.      Gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati, per poter conseguire, giusta il primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, i benefici [...]
Art. 2.      Ai fini della lettera a) dell'art. 1, il servizio prestato dal personale, di cui alla lettera b) dell'articolo stesso, alla dipendenza di proprietari, concessionari di terreni demaniali, arenili [...]


§ 2.2.26 - D.P.R. 20 febbraio 1948, n. 1116. [1]

Norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra.

(G.U. 24 agosto 1948, n. 196).

 

     Art. 1.

     Gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati, per poter conseguire, giusta il primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, i benefici previsti dalle disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra, devono possedere i seguenti requisiti:

     a) aver prestato servizio sui campi minati per un effettivo periodo di tempo non inferiore a 90 giorni, anche se non consecutivi;

     b) aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli compiuti dai dirigenti, dagli assistenti e dagli sminatori specializzati.

     Il periodo minimo suddetto non è richiesto per coloro che siano rimasti feriti o mutilati o invalidi per cause inerenti al servizio di bonifica dei campi minati.

 

          Art. 2.

     Ai fini della lettera a) dell'art. 1, il servizio prestato dal personale, di cui alla lettera b) dell'articolo stesso, alla dipendenza di proprietari, concessionari di terreni demaniali, arenili e spiagge, di consorzi e di ditte appaltatrici, a norma degli articoli 7 e 8 del decreto 12 aprile 1946, n. 320, sarà computato sulla base delle risultanze del "Registro del personale brevettato e dei manovali specializzati addetti ai lavori di bonifica", la cui tenuta è regolata dall'Amministrazione.

     Per il personale stesso, dipendente dall'Amministrazione militare, il computo del servizio sarà fatto sulla base delle risultanze del giornale dei lavori.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.