Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.1 assistenza e previdenza |
Data: | 30/06/1971 |
Numero: | 509 |
Sommario |
Art. 1. La misura degli assegni familiari prevista dalla legge 14 luglio 1967, n. 585, in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è determinata in lire 40.000 annue [...] |
Art. 2. Il concorso dello Stato, fissato in 28 miliardi di lire dalla legge 14 luglio 1967, n. 585, è elevato a lire 36 miliardi per il 1971 e stabilito in 50 miliardi di lire [...] |
Art. 3. Per l'esercizio 1971, al maggior onere di 8 miliardi di lire si provvede mediante riduzione per il corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato [...] |
§ 2.1.64 – L. 30 giugno 1971, n. 509.
Elevazione della misura degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
(G.U. 2 agosto 1971, n. 194).
La misura degli assegni familiari prevista dalla
Il concorso dello Stato, fissato in 28 miliardi di lire dalla
Per l'esercizio 1971, al maggior onere di 8 miliardi di lire si provvede mediante riduzione per il corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.