§ 29.4.18 – L. 31 gennaio 1996, n. 61.
Ratifica ed esecuzione degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.4 cooperazione scientifica e tecnologica
Data:31/01/1996
Numero:61


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli atti finali della conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 58 degli [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 29.4.18 – L. 31 gennaio 1996, n. 61.

Ratifica ed esecuzione degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottato a Ginevra il 22 dicembre 1992.

(G.U. 17 febbraio 1996, n. 40, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli atti finali della conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 58 degli atti stessi.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.