Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.4 cooperazione scientifica e tecnologica |
Data: | 31/01/1996 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli atti finali della conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 58 degli [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 29.4.18 – L. 31 gennaio 1996, n. 61.
Ratifica ed esecuzione degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottato a Ginevra il 22 dicembre 1992.
(G.U. 17 febbraio 1996, n. 40, S.O.).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli atti finali della conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 58 degli atti stessi.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.