§ 29.3.34 – D.L. 28 agosto 2000, n. 239.
Disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:28/08/2000
Numero:239


Sommario
Art. 1.  Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.
Art. 2.  Copertura finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 29.3.34 – D.L. 28 agosto 2000, n. 239. [1]

Disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.

(G.U. 30 agosto 2000, n. 202).

 

     Art. 1. Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.

     1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 è autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo, di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° dicembre 1999-1° maggio 2000.

     2 bis. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, della legge 3 agosto 1998, n. 300, nonché del presente decreto [2].

 

          Art. 2. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 ottobre 2000, n. 305.

[2] Comma aggiunto dalla L. di conversione 27 ottobre 2000, n. 305.