Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.3 cooperazione militare |
Data: | 23/03/1998 |
Numero: | 102 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data al memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 29.3.14 – L. 23 marzo 1998, n. 102.
Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993.
(G.U. 17 aprile 1998, n. 89, S.O.).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993.
1. Piena ed intera esecuzione è data al memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del memorandum stesso.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.