§ 29.3.14 – L. 23 marzo 1998, n. 102.
Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:23/03/1998
Numero:102


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data al memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 29.3.14 – L. 23 marzo 1998, n. 102.

Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993.

(G.U. 17 aprile 1998, n. 89, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data al memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del memorandum stesso.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.