| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 29. Cooperazione internazionale | 
| Capitolo: | 29.2 cooperazione giudiziaria | 
| Data: | 12/04/1995 | 
| Numero: | 127 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 [...] | 
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del [...] | 
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale | 
§ 29.2.70 – L. 12 aprile 1995, n. 127.
Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.
(G.U. 28 aprile 1995, n. 98, S.O.).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.
1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del trattato stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.