§ 29.2.67 – D.L. 28 dicembre 1993, n. 544.
Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.2 cooperazione giudiziaria
Data:28/12/1993
Numero:544


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Obbligo di cooperazione.
Art. 2 bis.  Contributo.
Art. 3.  Trasferimento dei procedimenti penali.
Art. 4.  Riapertura del procedimento nazionale.
Art. 5.  Divieto di nuovo giudizio.
Art. 6.  Comunicazioni e trasmissione di atti.
Art. 7.  Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale.
Art. 8.  Esecuzione della pena.
Art. 9.  Provvedimenti relativi alla grazia.
Art. 10.  Cooperazione giudiziaria.
Art. 11.  Consegna di imputato.
Art. 12.  Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna.
Art. 13.  Applicazione provvisoria di misura cautelare.
Art. 13 bis.  (Arresto da parte della polizia giudiziaria).
Art. 14.  Ruolo delle organizzazioni non governative.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 29.2.67 – D.L. 28 dicembre 1993, n. 544. [1]

Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia.

(G.U. 29 dicembre 1993, n. 304)

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente decreto:

     a) per "risoluzione" si intende la risoluzione n. 827 (1993) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 maggio 1993 ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite;

     b) per "Tribunale internazionale" si intende il tribunale internazionale istituito dalla risoluzione n. 827 (1993) per giudicare i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio della ex Jugoslavia dal 1991;

     c) per "statuto" si intende lo statuto del Tribunale internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione n. 827 (1993).

 

          Art. 2. Obbligo di cooperazione.

     1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e del presente decreto.

     2. L'autorità competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale internazionale previste dagli articoli seguenti e a dare seguito ad esse è il Ministro di grazia e giustizia.

 

          Art. 2 bis. Contributo. [2]

     1. Al "Tribunale internazionale ed alla Commissione degli esperti" istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 780 (1992), adottata il 6 ottobre 1992, per affiancare il Tribunale internazionale nella raccolta delle prove e delle testimonianze, è concesso un contributo complessivo di lire 3 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 3. Trasferimento dei procedimenti penali.

     1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'art. 9, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad una autorità giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, sempre che ricorrono le seguenti condizioni:

     a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

     b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'art. 8 dello statuto.

     2. Si applicano le disposizioni dell'art. 127 del codice di procedura penale; tuttavia il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

     3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro di grazia e giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.

     4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso per non più di tre anni. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'art. 4 [3].

 

          Art. 4. Riapertura del procedimento nazionale.

     1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

     a) se il procuratore del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, di non formulare l'atto di accusa;

     b) se il giudice del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'art. 19 dello statuto, di non confermare l'atto di accusa;

     c) se il Tribunale internazionale dichiara la propria incompetenza.

     2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tal caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali è stato deciso il trasferimento del processo penale a favore del Tribunale internazionale.

 

          Art. 5. Divieto di nuovo giudizio.

     1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.

     2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

 

          Art. 6. Comunicazioni e trasmissione di atti.

     1. L'autorità giudiziaria comunica senza ritardo al Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto dall'art. 335 del codice di procedura penale relative alle notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale. La comunicazione contiene, altresì, una sommaria esposizione dei fatti.

     2. Qualora il Tribunale internazionale ne fa domanda, al fine di valutare se richiedere il trasferimento del procedimento penale, l'autorità giudiziaria trasmette una sommaria esposizione dei fatti unitamente agli atti che non sono coperti dal segreto o a quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione a norma dell'art. 329, comma 2, del codice di procedura penale.

 

          Art. 7. Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale.

     1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilità espressa ai sensi dell'art. 27 dello statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiazione della pena, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla Corte di appello.

     2. La sentenza del Tribunale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

     a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;

     b) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

     c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

     3. La Corte di appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'art. 127 del codice di procedura penale. Si applica l'art. 734, comma 2, del codice di procedura penale.

     4. La Corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata della pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione.

 

          Art. 8. Esecuzione della pena.

     1. Nel caso previsto dall'art. 7 la pena è eseguita secondo la legge italiana.

     2. Il controllo da parte del Tribunale internazionale ai sensi dell'art. 27 dello statuto è esercitato sulla base di accordi con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 9. Provvedimenti relativi alla grazia.

     1. Nel caso previsto dall'art. 7 il Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che il condannato sia meritevole della grazia, la propone al presidente del Tribunale internazionale per la decisione ai sensi dell'art. 28 dello statuto, trasmettendo gli atti dell'istruttoria espletata [4].

 

          Art. 10. Cooperazione giudiziaria.

     1. Il Ministro di grazia e giustizia dà corso alle richieste formulate dal Tribunale internazionale a norma dell'art. 29 dello statuto, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.

     2. Quando la richiesta ha per oggetto una attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale chiede alla Corte di appello di dare esecuzione alla richiesta.

     3. La Corte di appello dà esecuzione alla richiesta con decreto, delegando il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

     4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale che non siano contrarie ai princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

     5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria delegata lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. Il procuratore e i giudici del Tribunale che lo richiedono sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

     6. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

     7. Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del testimone, del perito o del consulente tecnico i quali, sebbene citati, non siano comparsi. Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.

 

          Art. 11. Consegna di imputato.

     1. Quando la richiesta indicata nell'art. 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla Corte di appello. La requisitoria è depositata nella cancelleria della Corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

     2. La Corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'art. 127 del codice di procedura penale, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.

     3. La Corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

     a) non è stato emesso dal Tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;

     b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

     c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale;

     c bis) il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana [5];

     c ter) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile [6].

     4. Il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della Corte di appello o del deposito della sentenza della Corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'art. 12, comma 3, e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'art. 709, comma 1, del codice di procedura penale.

 

          Art. 12. Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna.

     1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma dell'art. 10, comma 1, richiede alla Corte di appello l'applicazione di una misura cautelare coercitiva; se il Tribunale internazionale ha richiesto la custodia in carcere della persona ai sensi dell'art. 29, paragrafo 2, lettera d), dello statuto, ovvero altra misura specifica, il procuratore generale richiede alla Corte di appello l'applicazione esclusivamente di tale misura.

     2. La Corte di appello dispone con ordinanza la misura richiesta; può disporre una misura meno grave solo se il procuratore generale non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata. Si applica l'art. 719 del codice di procedura penale.

     3. Il presidente della Corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale per l'ulteriore inoltro al Ministro di grazia e giustizia. Si applica l'art. 717, comma 2, del codice di procedura penale.

     4. La misura della custodia in carcere può essere sostituita quanto ricorrono gravi motivi di salute.

     5. Le misure cautelari sono revocate:

     a) se dall'inizio della loro esecuzione ovvero, nel caso di applicazione provvisoria della misura cautelare a norma dell'art. 13, dal momento in cui è pervenuta la richiesta di consegna sono decorsi venticinque giorni senza che la Corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

     b) se la Corte di appello abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;

     c) se sono decorsi quindici giorni dalla scadenza dei termini indicati nell'art. 11, comma 4, senza che il Ministro abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

     d) se sono decorsi trenta giorni dal giorno fissato per la presa in consegna da parte del Tribunale internazionale, senza che questa sia avvenuta.

 

          Art. 13. Applicazione provvisoria di misura cautelare.

     1. Se il Tribunale internazionale ne fa domanda, l'applicazione della misura cautelare coercitiva può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

     a) il Tribunale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

     b) il Tribunale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

     2. Ai fini dell'applicazione della misura si osservano le disposizioni dell'art. 12.

     3. Il Ministro di grazia e giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.

 

          Art. 13 bis. (Arresto da parte della polizia giudiziaria). [7]

     1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13, comma 1. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

     2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

     3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, convalida l'arresto con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono tramessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.

     4. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a norma dell'articolo 13.

     5. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro di grazia e giustizia.

 

          Art. 14. Ruolo delle organizzazioni non governative.

     1. Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle attività del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, dello statuto.

     2. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria italiana relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno facoltà di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova.

 

          Art. 15. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 14 febbraio 1994, n. 120.

[2] Articolo inserito dalla L. di conversione 14 febbraio 1994, n. 120.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 14 febbraio 1994, n. 120.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 14 febbraio 1994, n. 120.

[5] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 14 febbraio 1994, n. 120.

[6] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 14 febbraio 1994, n. 120.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L. 7 giugno 1999, n. 207 con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.