Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.2 cooperazione giudiziaria |
Data: | 18/10/1984 |
Numero: | 756 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza [...] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 15 della convenzione [...] |
§ 29.2.44 – L. 18 ottobre 1984, n. 756.
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982.
(G.U. 12 novembre 1984, n. 311, S.O.).
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 15 della convenzione stessa.