§ 29.2.37 – L. 6 febbraio 1981, n. 42.
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.2 cooperazione giudiziaria
Data:06/02/1981
Numero:42


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 27 della convenzione [...]
Art. 3.      A decorrere dalla stessa data di cui all'art. 2, l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma è designato quale autorità centrale per gli [...]
Art. 4.      L'autorità centrale, per l'applicazione dall'art. 5 della convenzione, senza indugio e previa autorizzazione del pubblico ministero, a norma dell'articolo 805, primo [...]
Art. 5.      L'autorità centrale, gli uffici unici costituiti presso le corti d'appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture rilasciano l'attestazione [...]
Art. 6.      Gli uffici unici costituiti presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture, ciascuno nell'ambito della propria competenza, sono [...]
Art. 7.      E' competente a pronunciarsi sulla domanda di rimessione in termini, di cui all'art. 16 della convenzione, il giudice che sarebbe competente a decidere sulla impugnazione
Art. 8.      Il primo comma dell'art. 142 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente
Art. 9.      All'art. 142 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 10.      Il terzo comma dell'art. 143 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente


§ 29.2.37 – L. 6 febbraio 1981, n. 42.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.

(G.U. 4 marzo 1981, n. 62, S.O.).

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 27 della convenzione stessa.

 

          Art. 3.

     A decorrere dalla stessa data di cui all'art. 2, l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma è designato quale autorità centrale per gli adempimenti che a detta autorità sono attribuiti dalla convenzione.

     L'ufficio unico, per tali adempimenti, si vale della propria organizzazione, secondo le disposizioni vigenti che ne regolano il funzionamento.

 

          Art. 4.

     L'autorità centrale, per l'applicazione dall'art. 5 della convenzione, senza indugio e previa autorizzazione del pubblico ministero, a norma dell'articolo 805, primo comma, del codice di procedura civile, procede direttamente alla notifica degli atti da notificare nel territorio del mandamento di Roma; trasmette agli uffici del pubblico ministero presso i tribunali, secondo la loro competenza a norma dell'art. 805, primo comma, del codice di procedura civile, gli atti da notificare nelle rispettive circoscrizioni. I detti uffici, data l'autorizzazione, trasmettono agli uffici unici costituiti presso le corti d'appello e i tribunali e agli ufficiali giudiziari addetti alle preture, secondo la loro competenza, gli atti da notificare nelle rispettive circoscrizioni.

     Quando sia chiesto, ai sensi dell'art. 5, lettera b), della convenzione, che la notifica sia effettuata in una forma particolare, questa può essere osservata purché non sia in contrasto con l'ordinamento dello Stato.

 

          Art. 5.

     L'autorità centrale, gli uffici unici costituiti presso le corti d'appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture rilasciano l'attestazione prevista dall'art. 6 della convenzione, riguardo agli atti da essi rispettivamente compiuti. Essi sono tenuti, altresì, all'osservanza del disposto dell'art. 148 del codice di procedura civile quando la notificazione sia stata eseguita a norma dell'art. 5, lettera a), della convenzione.

     Qualora sia chiesto che l'attestazione di cui al comma precedente sia vistata dall'autorità centrale, gli atti, senza indugio, sono rimessi dall'ufficiale giudiziario procedente a detta autorità che, verificatone la regolarità formale, vista l'attestazione e la trasmette al richiedente. Se è chiesto che il visto sia apposto da un'autorità giudiziaria, è competente il capo dell'ufficio giudiziario presso il quale l'ufficiale giudiziario procedente esercita il suo ministero.

 

          Art. 6.

     Gli uffici unici costituiti presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture, ciascuno nell'ambito della propria competenza, sono designati a ricevere dall'autorità consolare o diplomatica dello Stato al quale appartiene il richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 9 della convenzione, gli atti da notificare.

 

          Art. 7.

     E' competente a pronunciarsi sulla domanda di rimessione in termini, di cui all'art. 16 della convenzione, il giudice che sarebbe competente a decidere sulla impugnazione.

     Esso decide con ordinanza, sentite le parti in camera di consiglio.

     In caso di accoglimento della domanda, il giudice fissa alla parte un termine perentorio per la proposizione della impugnazione nelle forme ordinarie a decorrere dalla data di comunicazione dell'ordinanza effettuata a cura della cancelleria.

 

          Art. 8.

     Il primo comma dell'art. 142 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 9.

     All'art. 142 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

 

          Art. 10.

     Il terzo comma dell'art. 143 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).