| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
| Capitolo: | 29.2 cooperazione giudiziaria |
| Data: | 17/04/1931 |
| Numero: | 517 |
| Sommario |
| Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e il Venezuela, firmato a Caracas il 23 agosto [...] |
| Art. 2. La presente legge entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche del trattato di cui all'articolo precedente |
§ 29.2.4 – L. 17 aprile 1931, n. 517.
Approvazione del trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930.
(G.U. 25 maggio 1931, n. 119).
Piena ed intera esecuzione è data al trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e il Venezuela, firmato a Caracas il 23 agosto 1930.
La presente legge entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche del trattato di cui all'articolo precedente.