§ 29.2.3 – L. 20 marzo 1930, n. 521.
Esecuzione della convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.2 cooperazione giudiziaria
Data:20/03/1930
Numero:521


Sommario
Art. 1.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di estradizione fra il regno d'Italia e la repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928
Art. 2.      La presente legge entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche della convenzione di cui all'articolo precedente


§ 29.2.3 – L. 20 marzo 1930, n. 521.

Esecuzione della convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928.

(G.U. 14 maggio 1930, n. 113).

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di estradizione fra il regno d'Italia e la repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928.

 

          Art. 2.

     La presente legge entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche della convenzione di cui all'articolo precedente.