§ 29.1.193 - Legge 27 gennaio 2000, n. 13.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:27/01/2000
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 29.1.193 - Legge 27 gennaio 2000, n. 13.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

(G.U. 10 febbraio 2000, n. 33, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.