Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.1 cooperazione economica |
Data: | 27/01/2000 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 29.1.193 - Legge 27 gennaio 2000, n. 13.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997.
(G.U. 10 febbraio 2000, n. 33, S.O.)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1997.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.