Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.1 cooperazione economica |
Data: | 26/01/1999 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti finali di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dalla parte II degli atti stessi |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 29.1.165 - Legge 26 gennaio 1999, n. 26.
Ratifica ed esecuzione degli atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994.
(G.U. 16 febbraio 1999, n. 38, S.O.)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti finali di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dalla parte II degli atti stessi.
2. Eventuali atti finali di modifica alla convenzione base o agli emendamenti adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), i quali non incidano sulla normativa vigente e non comportino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, verranno recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Atti finali
(Omissis)