§ 29.1.148 - Legge 23 marzo 1998, n. 77.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:23/03/1998
Numero:77


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 29.1.148 - Legge 23 marzo 1998, n. 77.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996.

(G.U. 8 aprile 1998, n. 82)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.