§ 29.1.119 - Legge 4 marzo 1997, n. 63.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:04/03/1997
Numero:63


Sommario
Art. 1.      E' istituito un partenariato tra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono
Art. 2.      Il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti dell'uomo definiti, in particolare, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi [...]
Art. 3.      Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità nell'area dell'ex Unione Sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento [...]
Art. 4.      Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che è loro intenzione sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e la [...]
Art. 5.      A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Consiglio di cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 76 e, previo mutuo accordo, in altre [...]
Art. 6.      Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente nelle forme seguenti
Art. 7.      A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Comitato parlamentare di cooperazione creato a norma dell'articolo 81 del presente accordo
Art. 8.      1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti settori, per quanto riguarda
Art. 9.      1. Le Parti convengono che il principio del libero transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo
Art. 10.      Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti, ciascuna di [...]
Art. 11.      1. Le merci originarie della Repubblica del Kazakistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli [...]
Art. 12.      Le merci sono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato
Art. 13.      1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantità talmente grandi e in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare [...]
Art. 14.      Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle [...]
Art. 15.      Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralità pubblica, [...]
Art. 16.      Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina è contenuta in un [...]
Art. 17.      1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente [...]
Art. 18.      Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni di un accordo specifico che sarà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del [...]
Art. 19.      1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini kazaki [...]
Art. 20.      Il Consiglio di cooperazione studia il modo di effettuare congiuntamente un controllo dell'immigrazione illegale tenendo conto del principio e della prassi della [...]
Art. 21.      Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari conformemente agli impegni internazionali delle Parti, compresi [...]
Art. 22.      Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 19, 20 e 21
Art. 23.      1
Art. 24.      1. Le disposizioni dell'articolo 23 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo
Art. 25.      Ai fini del presente accordo
Art. 26.      1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte non è impedita di adottare misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli [...]
Art. 27.      Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera di ciascuna Parte, di ogni misura necessaria per impedire l'elusione delle misure [...]
Art. 28.      1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società comunitaria o kazaka stabilita, sul territorio della Repubblica del Kazakistan, o della [...]
Art. 29.      1. Le Parti adoperano le loro migliori energie per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle [...]
Art. 30.      1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a adottare le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi [...]
Art. 31.      Le Parti collaborano al fine di sviluppare nella Repubblica del Kazakistan un settore terziario orientato verso il mercato
Art. 32.      1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale
Art. 33.      Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato [...]
Art. 34.      1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica
Art. 35.      Ai fini del presente titolo, nessun elemento del Presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, [...]
Art. 36.      Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società kazake e [...]
Art. 37.      A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS), il [...]
Art. 38.      Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Repubblica del Kazakistan in base agli [...]
Art. 39.      1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del Presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali che le Parti concedono o concederanno in base ad [...]
Art. 40.      Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV può essere intesa quale attribuzione del diritto a
Art. 41.      1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti [...]
Art. 42.      1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato III, la Repubblica del Kazakistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà [...]
Art. 43.      1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica del Kazakistan a quella della Comunità è fondamentale per il [...]
Art. 44.      1. La Comunità e la Repubblica del Kazakistan istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo [...]
Art. 45.  Cooperazione industriale
Art. 46.  Promozione e tutela degli investimenti
Art. 47.  Commesse pubbliche
Art. 48.  Cooperazione in materia di standards e di valutazione delle conformità
Art. 49.  Prodotti minerari e materie prime
Art. 50.  Cooperazione scientifica e tecnologica
Art. 51.  Istruzione e formazione
Art. 52.  Agricoltura e settore agroindustriale
Art. 53.  Energia
Art. 54.  Ambiente
Art. 55.  Trasporti
Art. 56.  Ricerca spaziale
Art. 57.  Servizi postali e telecomunicazioni
Art. 58.  Servizi finanziari
Art. 59.  Riciclaggio del denaro
Art. 60.  Sviluppo regionale
Art. 61.  Cooperazione sociale
Art. 62.  Turismo
Art. 63.  Piccole e medie imprese
Art. 64.  Informazione e comunicazione
Art. 65.  Tutela dei consumatori
Art. 66.  Dogane
Art. 67.  Cooperazione statistica
Art. 68.  Economia
Art. 69.  Droga
Art. 70.  Cooperazione nella prevenzione delle attività illegali
Art. 71.      Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere alla Repubblica del Kazakistan i programmi [...]
Art. 72.      Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 73, 74 e 75, la Repubblica del Kazakistan beneficia di assistenza finanziaria temporanea [...]
Art. 73.      Detta assistenza finanziaria si svolge nell'ambito del TACIS come disciplinato dal relativo regolamento del Consiglio
Art. 74.      Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra le Parti in funzione [...]
Art. 75.      Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto [...]
Art. 76.      E' istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta [...]
Art. 77.      1. Il Consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo [...]
Art. 78.      1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio [...]
Art. 79.      Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la [...]
Art. 80.      Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca a un articolo del GATT, il Consiglio di [...]
Art. 81.      E' istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento kazako e del Parlamento europeo. Tale [...]
Art. 82.      1. Il Comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlamenti europeo e kazako
Art. 83.      Il Comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo al Consiglio di cooperazione, [...]
Art. 84.      1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza [...]
Art. 85.      Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure
Art. 86.      1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta
Art. 87.      1. Ciascuna Parte può adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo
Art. 88.      Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti [...]
Art. 89.      Il trattamento riservato alla Repubblica del Kazakistan al sensi del presente accordo non può comunque essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono [...]
Art. 90.      Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica del Kazakistan, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a [...]
Art. 91.      Fintantoché le questioni contemplate dal presente accordo sono altresì contemplate nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dalla [...]
Art. 92.      Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che potrà essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle [...]
Art. 93.      1. Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi [...]
Art. 94.      Gli allegati I, II e III e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo
Art. 95.      Sino a che gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti ai sensi del presente accordo, quest'ultimo non pregiudicherà i diritti loro [...]
Art. 96.      Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio [...]
Art. 97.      Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo
Art. 98.      L'originale del presente accordo è redatto in esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, [...]
Art. 99.      Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure
Art. 100.      Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate nel 1994 [...]


§ 29.1.119 - Legge 4 marzo 1997, n. 63.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995.

(G.U. 24 marzo 1997, n. 69, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 99 dello stesso accordo.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Accordo di partenariato e dl cooperazione tra le Comunità Europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra

 

     Art. 1.

     E' istituito un partenariato tra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono:

     - fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare strette relazioni politiche,

     - promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile,

     - gettare le basi per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa a carattere economico, sociale, finanziario, scientifico e tecnologico civile e culturale,

     - sostenere le iniziative prese dal Kazakistan per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato.

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

          Art. 2.

     Il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti dell'uomo definiti, in particolare, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del partenariato e del presente accordo.

 

          Art. 3.

     Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità nell'area dell'ex Unione Sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

 

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

 

          Art. 4.

     Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che è loro intenzione sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:

     - rafforzerà i vincoli della Repubblica del Kazakistan con la Comunità e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunità degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche;

     - condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando così la sicurezza e la stabilità.

 

          Art. 5.

     A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Consiglio di cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 76 e, previo mutuo accordo, in altre occasioni.

 

          Art. 6.

     Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente nelle forme seguenti:

     - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti delle Comunità e degli Stati membri, da una parte, e della Repubblica del Kazakistan, dall'altra;

     - avvalendosi pienamente dei canali diplomatici fra le parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE, ecc.;

     - utilizzando qualsiasi altro mezzo, comprese le possibilità di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.

 

          Art. 7.

     A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Comitato parlamentare di cooperazione creato a norma dell'articolo 81 del presente accordo.

 

TITOLO III

SCAMBI Dl MERCI

 

          Art. 8.

     1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti settori, per quanto riguarda:

     - i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalità di riscossione;

     - le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo;

     - le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate;

     - i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti;

     - le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

     a) ai vantaggi concessi al fine di creare un' unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;

     b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;

     c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.

     3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica del Kazakistan al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica del Kazakistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.

 

          Art. 9.

     1. Le Parti convengono che il principio del libero transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

     A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte.

     2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le Parti.

     3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra le Parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti.

 

          Art. 10.

     Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti, ciascuna di queste ultime concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia cui abbia aderito, in conformità alla propria legislazione. Si terrà conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

 

          Art. 11.

     1. Le merci originarie della Repubblica del Kazakistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo nonché le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità europea.

     2. Le merci originarie della Comunità sono importate nella Repubblica del Kazakistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo.

 

          Art. 12.

     Le merci sono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.

 

          Art. 13.

     1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantità talmente grandi e in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o la Repubblica del Kazakistan, a seconda dei casi, possono adottare le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.

     2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o la Repubblica del Kazakistan, a seconda dei casi, fornisce, a norma del titolo IX, al Consiglio di cooperazione tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

     3. Ove, in esito alle consultazioni, le Parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il Consiglio di cooperazione, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate.

     4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.

     5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

     6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica né compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna.

 

          Art. 14.

     Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione della Repubblica del Kazakistan al GATT. Il Consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni alle Parti su tali sviluppi; se li accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso conformemente alle rispettive procedure.

 

          Art. 15.

     Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

 

          Art. 16.

     Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina è contenuta in un accordo a parte siglato il 15 ottobre 1993 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1993.

 

          Art. 17.

     1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 11 e, al momento dell'entrata in vigore, per le disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio.

     2. E' creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunità da un lato e della Repubblica del Kazakistan dall'altro.

     Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.

 

          Art. 18.

     Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni di un accordo specifico che sarà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kazakistan.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI

 

CAPITOLO I

Condizioni di lavoro

 

          Art. 19.

     1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini kazaki legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

     2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili nella Repubblica del Kazakistan, questo Stato si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto di discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

 

          Art. 20.

     Il Consiglio di cooperazione studia il modo di effettuare congiuntamente un controllo dell'immigrazione illegale tenendo conto del principio e della prassi della riammissione.

 

          Art. 21.

     Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari conformemente agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.

 

          Art. 22.

     Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 19, 20 e 21.

 

CAPITOLO II

Condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società

 

          Art. 23.

     1.

     a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle società kazake che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società dei paesi terzi.

     b) Fatte salve le riserve elencate all'allegato II, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle controllate delle società kazake stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle società comunitarie.

     c) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle sedi secondarie delle società kazake stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sedi secondarie di società dei paesi terzi.

     2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 34 e 85, la Repubblica del Kazakistan concede, conformemente alle sue leggi e normative, alle società comunitarie e alle loro sedi secondarie un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società e alle loro secondarie oppure, se più favorevole, alle società e alle sedi secondarie di società dei paesi terzi, per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività sul suo territorio ai sensi dell'articolo 25.

 

          Art. 24.

     1. Le disposizioni dell'articolo 23 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.

     2. Tuttavia per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che implicano una tratta marittima, comprese le attività intermodali, ciascuna Parte autorizza le società dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di controllate o di sedi secondarie applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di paesi terzi.

     Dette attività comprendono, fra l'altro:

     a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla offerta sino alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

     b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, segnatamente il trasporto fluviale, stradale e ferroviario, necessari per la fornitura di un servizio integrato;

     c) predisposizione della documentazione riguardante i documenti di trasporto, i documenti doganali o altri documenti inerenti all'origine, natura o qualità delle merci trasportate;

     d) la fornitura di informazioni commerciali con qualsiasi mezzo comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);

     e) la conclusione di qualsiasi accordo commerciale, compresa la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco;

     f) le operazioni effettuate per conto delle società, l'organizzazione dello scalo della nave e ove richiesto, la ripresa del carico.

 

          Art. 25.

     Ai fini del presente accordo:

     a) per "società comunitaria" o "società kazaka" s'intende una società costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno Stato membro o della Repubblica del Kazakistan che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio rispettivamente della Comunità o della Repubblica del Kazakistan. Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica del Kazakistan viene considerata una società rispettivamente comunitaria o kazaka se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica del Kazakistan.

     b) Per "controllata" di una società s'intende una società controllata di fatto dalla prima.

     c) Per “sede secondaria" di una società s'intende un centro di affari senza personalità giuridica, che ha l'apparenza della stabilità quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro di affari che ne costituisce l'estensione.

     d) Per "diritto di stabilimento" s'intende il diritto per le società comunitarie o kazake ai sensi del punto a) di intraprendere attività economiche istituendo controllate o sedi secondarie rispettivamente in Kazakistan o nella Comunità.

     e) Per "attività" s'intende lo svolgimento di attività economiche.

     f) Per "attività economiche" s'intendono le attività di natura industriale, commerciale e professionale.

     g) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, i cittadini degli Stati membri o della Repubblica del Kazakistan stabiliti al di fuori della Comunità o della Repubblica del Kazakistan rispettivamente e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Repubblica del Kazakistan e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica del Kazakistan rispettivamente beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica del Kazakistan in conformità delle rispettive legislazioni.

 

          Art. 26.

     1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte non è impedita di adottare misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni dell'accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti.

     2. Nessuna disposizione dell'accordo può essere interpretata nel senso di richiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità dei singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

 

          Art. 27.

     Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera di ciascuna Parte, di ogni misura necessaria per impedire l'elusione delle misure riguardanti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.

 

          Art. 28.

     1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società comunitaria o kazaka stabilita, sul territorio della Repubblica del Kazakistan, o della Comunità rispettivamente ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o sedi secondarie, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio rispettivamente della Repubblica del Kazakistan e della Comunità, cittadini degli Stati membri della Comunità e della Repubblica del Kazakistan, purché si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da società o sedi secondarie. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

     2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate “organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" ai sensi della lettera c) e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state da essa impiegate o ad essa associate (altrimenti che azionisti di maggioranza) durante almeno un anno immediatamente precedente tale trasferimento:

     a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, che dirigono direttamente l'amministrazione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che:

     - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento;

     - supervedono e controllano il lavoro di altri impiegati che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;

     - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale.

     b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per il servizio, l'infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di tali competenze può riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualificazione riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, ivi compresa l'appartenenza ad un albo professionale.

     c) Per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e temporaneamente trasferita nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (sede secondaria, controllata) di questa organizzazione, che effettivamente svolge attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

 

          Art. 29.

     1. Le Parti adoperano le loro migliori energie per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra Parte più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo.

     2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 37; le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 37.

     3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 43, il governo della Repubblica del Kazakistan informa la Comunità della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività in Kazakistan di sedi secondarie e controllate di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunità può chiedere alla Repubblica del Kazakistan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.

     4. Qualora l'introduzione nella Repubblica del Kazakistan di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attività delle controllate e sedi secondarie di società comunitarie stabilite nella Repubblica dei Kazakistan più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi secondarie già stabilite nella Repubblica del Kazakistan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.

 

CAPITOLO III

Fornitura transnazionale di servizi tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan

 

          Art. 30.

     1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a adottare le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o kazake stabilite in una Parte diversa da quelle del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti.

     2. Il Consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.

 

          Art. 31.

     Le Parti collaborano al fine di sviluppare nella Repubblica del Kazakistan un settore terziario orientato verso il mercato.

 

          Art. 32.

     1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.

     a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite su un Codice di comportamento per le conferenze di linea applicabili a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoché si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

     b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.

     2. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 1, le Parti:

     a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e l'ex Unione Sovietica;

     b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle società di navigazione di linea di una o dell'altra Parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;

     c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;

     d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale. Ogni Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

     3. I cittadini e le società della Comunità che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati ad effettuare collegamenti internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Repubblica del Kazakistan e viceversa.

 

          Art. 33.

     Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonché la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi, negoziati ove necessario dalle Parti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

 

CAPITOLO IV

Disposizioni generali

 

          Art. 34.

     1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

     2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte, sul territorio di ciascuna Parte, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.

 

          Art. 35.

     Ai fini del presente titolo, nessun elemento del Presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purché non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 34.

 

          Art. 36.

     Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società kazake e comunitarie.

 

          Art. 37.

     A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra ai sensi del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

 

          Art. 38.

     Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Repubblica del Kazakistan in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica conformemente ai principi dell'articolo V del GATS.

 

          Art. 39.

     1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del Presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali che le Parti concedono o concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.

     2. Nessun elemento del presente titolo può essere interpretato nel senso di impedire alle Parti di adottare o di applicare qualsiasi misura volta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione, alle altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

     3. Nessun elemento del presente titolo può essere interpretato nel senso di impedire agli Stati membri o alla Repubblica del Kazakistan di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

 

          Art. 40.

     Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV può essere intesa quale attribuzione del diritto a:

     i cittadini degli Stati membri o della Repubblica del Kazakistan a entrare o a soggiornare sul territorio della Repubblica del Kazakistan o della Comunità in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;

     le controllate o sedi secondarie comunitarie di società kazake a impiegare cittadini kazaki sul territorio della Comunità;

     le controllate o sedi secondarie kazake di società comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Repubblica del Kazakistan;

     le società kazake o le controllate o sedi secondarie comunitarie di società kazake a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini kazaki che lavoreranno sotto il controllo di altre persone;

     le società comunitarie o le sedi secondarie o controllate kazake di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.

 

CAPITOLO V

Pagamenti correnti e capitale

 

          Art. 41.

     1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e della Repubblica del Kazakistan in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente alle disposizioni del presente accordo.

     2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo è garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità del capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.

     3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Repubblica del Kazakistan né si rendono più restrittive le intese esistenti.

     4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

     5. Con riguardo alle disposizioni del presente articolo, fintantoché non sarà stata introdotta la piena convertibilità della valuta kazaka ai sensi dell'articolo VIII dell'accordo dei Fondo monetario internazionale, la Repubblica del Kazakistan è autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte alla Repubblica del Kazakistan per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione della Repubblica del Kazakistan nei confronti del FMI. Le restrizioni sono applicate dalla Repubblica del Kazakistan in modo da recare il minor turbamento possibile all'esecuzione del presente accordo. La Repubblica del Kazakistan informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e di ogni modifica ad esse relativa.

     6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan provochi o minacci di provocare gravi difficoltà per la gestione delle politiche valutarie o monetarie nella Comunità o nella Repubblica del Kazakistan, ciascuna Parte rispettivamente può adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.

 

CAPITOLO VI

Tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale

 

          Art. 42.

     1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato III, la Repubblica del Kazakistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci per la attuazione di tali diritti.

     2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica del Kazakistan aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato III di cui sono parti gli Stati membri o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.

 

TITOLO V

COOPERAZIONE LEGISLATIVA

 

          Art. 43.

     1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica del Kazakistan a quella della Comunità è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica del Kazakistan si adopererà a rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunità.

     2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estenderà segnatamente ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle società, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, compresi tutti gli aspetti e le prassi connessi al commercio, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti.

     3. La Comunità fornisce alla Repubblica del Kazakistan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che comprenderà, tra l'altro:

     - scambi di esperti;

     - la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente riguardo alla legislazione pertinente;

     - l'organizzazione di seminari;

     - attività di formazione;

     - ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.

     4. Le Parti si consultano sulle modalità di applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui queste incidono sugli scambi commerciali.

 

TITOLO VI

COOPERAZIONE ECONOMICA

 

          Art. 44.

     1. La Comunità e la Repubblica del Kazakistan istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo sostenibile della Repubblica del Kazakistan. Tale cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti.

     2. Le politiche e le altre misure sono intese a provocare delle riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico nella Repubblica del Kazakistan, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse comprenderanno anche considerazioni segnatamente di carattere ambientale.

     3. A tal fine la cooperazione si concentrerà segnatamente nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi la privatizzazione, gli investimenti e lo sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare, energia e sicurezza del settore nucleare civile, trasporti, turismo, tutela ambientale e cooperazione regionale.

     4. Si rivolgerà particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione.

     5. Se del caso, la Comunità potrà fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunità alla Repubblica del Kazakistan e delle procedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.

 

          Art. 45. Cooperazione industriale

     1. La cooperazione sarà tesa a promuovere, in particolare:

     - lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti;

     - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dal Kazakistan per ristrutturare la propria industria;

     - il miglioramento dell'organizzazione gestionale;

     - il miglioramento qualitativo dei prodotti industriali;

     - lo sviluppo di strutture di produzione e di trasformazione efficienti nel settore delle materie prime;

     - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate, anche per la commercializzazione dei prodotti;

     - la tutela dell'ambiente;

     - la riconversione dell'industria bellica.

     2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

 

          Art. 46. Promozione e tutela degli investimenti

     1. Conformemente ai poteri e alle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, la cooperazione sarà tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati nazionali e stranieri, creando in particolare migliori condizioni per la protezione degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento.

     2. La cooperazione si prefiggerà in particolare:

     - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica del Kazakistan di accordi per la promozione e la tutela degli investimenti;

     - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica del Kazakistan di accordi per evitare la doppia imposizione;

     - la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia kazaka;

     - l'adozione di una legislazione commerciale e la creazione di condizioni per gli affari entrambi stabili e appropriate lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti;

     - lo scambio di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.

 

          Art. 47. Commesse pubbliche

     Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per la fornitura di beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.

 

          Art. 48. Cooperazione in materia di standards e di valutazione delle conformità

     1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualità. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformità oltre a migliorare la qualità dei prodotti kazaki.

     2. A tal fine, le Parti cercano di cooperare per progetti di assistenza tecnica tesi a:

     - promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate;

     - favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunità e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di standards e di valutazione della conformità;

     - mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di gestione della qualità.

 

          Art. 49. Prodotti minerari e materie prime

     1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime.

     2. La cooperazione riguarderà principalmente:

     - gli scambi di informazioni sulle prospezioni del settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi;

     - la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione;

     - le questioni commerciali;

     - l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale;

     - la formazione;

     - la sicurezza nell'industria mineraria.

 

          Art. 50. Cooperazione scientifica e tecnologica

     1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

     2. La cooperazione scientifica e tecnologica si basa su:

     - scambi di informazioni scientifiche e tecniche;

     - attività comuni di ricerca e sviluppo;

     - attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo. Ove tale cooperazione assumesse la forma di attività di istruzione e/o formazione questa si conformerà alle disposizioni dell'articolo 51.

     Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica. Nello svolgere le attività di cooperazione, si rivolge particolare attenzione alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e alla produzione delle armi di distruzione di massa.

     3. La cooperazione prevista al presente articolo si svolgerà in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

 

          Art. 51. Istruzione e formazione

     1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica del Kazakistan, sia nel settore pubblico che in quello privato.

     2. La cooperazione si concentra in particolare nei seguenti settori:

     - l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica del Kazakistan, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento;

     - la formazione dei quadri dei settori pubblico e privato e dei funzionari in settori prioritari da stabilire;

     - la cooperazione tra centri d'istruzione nonché tra detti centri e le imprese;

     - la mobilità degli insegnanti, laureati, amministrativi, giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere;

     - la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati;

     - l'insegnamento delle lingue comunitarie;

     - la formazione postlaurea degli interpreti;

     - la formazione dei giornalisti;

     - la formazione degli insegnanti.

     3. L'eventuale partecipazione di una Parte ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potrà essere esaminata in conformità alle procedure rispettive; saranno stabiliti, se del caso, quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica del Kazakistan al programma TEMPUS della Comunità.

 

          Art. 52. Agricoltura e settore agroindustriale

     La cooperazione nel settore si prefigge il proseguimento della riforma agraria, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica del Kazakistan, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti kazaki, in condizioni da assicurare la protezione dell'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di regolarizzare l'approvvigionamento alimentare, nonché lo sviluppo delle imprese di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agricoli. Le Parti cercheranno inoltre di ravvicinare progressivamente le norme kazake alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.

 

          Art. 53. Energia

     1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei.

     2. La cooperazione riguarda, fra l'altro:

     - l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenirne o limitarne al massimo i danni ambientali;

     - il miglioramento della qualità e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche diversificando i fornitori, secondo modalità economicamente e ambientalmente valide;

     - la definizione di una politica energetica;

     - il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato;

     - l'introduzione di tutte le condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico;

     - la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia;

     - l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche;

     - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia;

     - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico;

     - la sicurezza per la produzione, il trasporto e il transito dell'energia e dei materiali energetici.

 

          Art. 54. Ambiente

     1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone.

     2. La cooperazione è intesa a combattere il degrado ambientale mediante, in particolare:

     - efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente;

     - lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua;

     - ripristino ecologico;

     - produzione e impiego sostenibili, efficaci ed ecologici dell'energia;

     - sicurezza degli impianti industriali;

     - classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici;

     - qualità dell'acqua;

     - riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, applicazione della convenzione di Basilea;

     - impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici;

     - protezione delle foreste;

     - salvaguardia delle biodiversità, zone protette;uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche;

     - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

     - uso degli strumenti economici e fiscali;

     - mutamenti climatici globali;

     - educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente;

     - applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale.

     3. La cooperazione avrà luogo in particolare attraverso:

     - la predisposizione di programmi per fronteggiare catastrofi e altre situazioni di emergenza;

     - scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie;

     - attività comuni di ricerca;

     - il miglioramento delle leggi avvicinandole alle norme comunitarie;

     - la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale;

     - l'elaborazione di strategie, segnatamente per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonché ai fini di uno sviluppo sostenibile;

     - studi sull'impatto ambientale.

 

          Art. 55. Trasporti

     Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.

     Scopo della cooperazione è tra l'altro, di ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica del Kazakistan migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema più globale. La cooperazione comprende, tra l'altro:

     - l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale;

     - la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti;

     - la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale; - la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo;

     - la predisposizione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.

 

          Art. 56. Ricerca spaziale

     Compatibilmente con le rispettive competenze della Comunità, degli Stati membri e dell'Agenzia spaziale europea, le Parti favoriscono, se del caso, una cooperazione a lungo termine per la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni commerciali nel settore spaziale civile, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative che sfruttano appieno la complementarità delle rispettive attività spaziali.

 

          Art. 57. Servizi postali e telecomunicazioni

     Compatibilmente con i rispettivi poteri e con le rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di:

     - definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali;

     - definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali;

     - favorire lo sviluppo, i progetti e gli investimenti in questi settori;

     - migliorare l'efficienza e la qualità nella fornitura dei servizi, anche liberalizzando le attività dei sottosettori;

     - applicare le tecnologie più avanzate in materia di telecomunicazioni segnatamente per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi;

     - gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione;

     - definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;

     - impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.

 

          Art. 58. Servizi finanziari

     La cooperazione sarà segnatamente intesa ad agevolare l'inserimento della Repubblica del Kazakistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. L'assistenza tecnica si concentrerà su:

     - lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica del Kazakistan in un sistema di transazioni reciproche universalmente accettato;

     - lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni fiscali nella Repubblica del Kazakistan, e gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia finanziaria;

     - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla creazione di "joint-ventures" nel settore assicurativo della Repubblica del Kazakistan, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.

     Tale cooperazione contribuirà in particolare a sviluppare le relazioni tra la Repubblica del Kazakistan e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.

 

          Art. 59. Riciclaggio del denaro

     1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.

     2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).

 

          Art. 60. Sviluppo regionale

     1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

     2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e di pianificazione territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone depresse.

     Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro, tra l'altro, di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale.

 

          Art. 61. Cooperazione sociale

     1. Riguardo alla salute e alla sicurezza le Parti collaborano tra loro al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

     La cooperazione prevede, in particolare, quanto segue:

     - istruzione e formazione in materia di sanità e di sicurezza, insistendo sui settori di attività ad alto rischio;

     - sviluppo e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;

     - prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;

     - ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

     2. A livello occupazionale, la cooperazione prevede, in particolare, quanto segue:

     - l'ottimizzazione del mercato del lavoro;

     - modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza;

     - pianificazione e gestione dei programmi di ristrutturazione;

     - promozione dello sviluppo dell'occupazione locale;

     - scambio informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favore il lavoro autonomo e l'imprenditoria.

     3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la cooperazione nella pianificazione e nell'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica del Kazakistan. Dette riforme dovranno introdurre nella Repubblica del Kazakistan metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.

 

          Art. 62. Turismo

     Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprenderà azioni intese a:

     - agevolare il turismo;

     - aumentare gli scambi di informazioni;

     - trasferire il know-how;

     - valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte;

     - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali;

     - impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.

 

          Art. 63. Piccole e medie imprese

     1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e le relative associazioni nonché la cooperazione tra PMI della Comunità e della Repubblica del Kazakistan.

     2. E' prevista un'assistenza tecnica in particolare nei seguenti settori:

     - definizione di un quadro legislativo per le PMI;

     - creazione di un'infrastruttura adeguata (agenzia di sostegno alle PMI, comunicazioni, assistenza per la creazione di un fondo a favore delle PMI);

     - sviluppo delle tecnologie.

 

          Art. 64. Informazione e comunicazione

     Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace reciproco scambio di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e sulla Repubblica del Kazakistan compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

 

          Art. 65. Tutela dei consumatori

     Le Parti collaboreranno strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Tale cooperazione può comprendere scambi di informazioni sull'elaborazione delle leggi e sulla riforma istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilità delle politiche di tutela dei consumatori, l'organizzazione di seminari e cicli di formazione.

 

          Art. 66. Dogane

     1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica del Kazakistan a quello della Comunità.

     2. La cooperazione comprenderà in particolare:

     - scambi di informazioni;

     - miglioramento dei metodi di lavoro;

     - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico;

     - il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Repubblica del Kazakistan;

     - la semplificazione delle ispezioni e delle formalità riguardo al trasporto delle merci;

     - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;

     - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.

     Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

     3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nei presente accordo, in particolare all'articolo 70, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.

 

          Art. 67. Cooperazione statistica

     La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica del Kazakistan.

     In particolare, le Parti cooperano al fine di:

     - adeguare il sistema statistico kazako ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali;

     - scambiare informazioni statistiche;

     - fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche.

     La Comunità fornisce a tal fine alla Repubblica del Kazakistan l'assistenza tecnica necessaria.

 

          Art. 68. Economia

     Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici.

     La Comunità fornisce assistenza tecnica al fine di:

     - aiutare la Repubblica del Kazakistan ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche;

     - favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

 

          Art. 69. Droga

     Nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, le Parti cooperano per aumentare l'efficacia e l'efficienza delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori chimici verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.

 

          Art. 70. Cooperazione nella prevenzione delle attività illegali

     Le Parti collaborano al fine di prevenire le attività illegali quali:

     - l'immigrazione e la presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalità sui rispettivi territori, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione;

     - le attività economiche illegali, compresa la corruzione;

     - il commercio illegale di merci varie, compresi i rifiuti industriali;

     - le contraffazioni;

     - il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.

     La cooperazione nei settori di cui sopra avviene mediante consultazioni reciproche e una stretta interazione; è prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa che comprende:

     - l'elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attività illecite;

     - la creazione di centri d'informazione;

     - il miglioramento dell'efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;

     - la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture di ricerca;

     - l'elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attività illecite.

 

TITOLO VII

COOPERAZIONE CULTURALE

 

          Art. 71.

     Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere alla Repubblica del Kazakistan i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri nonché sviluppare altre attività di reciproco interesse.

 

TITOLO VIII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

 

          Art. 72.

     Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 73, 74 e 75, la Repubblica del Kazakistan beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.

 

          Art. 73.

     Detta assistenza finanziaria si svolge nell'ambito del TACIS come disciplinato dal relativo regolamento del Consiglio.

 

          Art. 74.

     Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra le Parti in funzione delle esigenze della Repubblica del Kazakistan, delle capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento o delle riforme. Le Parti ne informano il Consiglio di cooperazione.

 

          Art. 75.

     Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

 

          Art. 76.

     E' istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Il Consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le Parti.

 

          Art. 77.

     1. Il Consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica del Kazakistan dall'altro.

     2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

     3. Il Consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo della Repubblica del Kazakistan.

 

          Art. 78.

     1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica del Kazakistan, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il Comitato di cooperazione è presieduto a turno dalla Comunità e dalla Repubblica del Kazakistan.

     Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione, e le modalità del suo funzionamento.

     2. Il Consiglio di cooperazione può delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuità tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.

 

          Art. 79.

     Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.

 

          Art. 80.

     Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca a un articolo del GATT, il Consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT dalle Parti contraenti del GATT.

 

          Art. 81.

     E' istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento kazako e del Parlamento europeo. Tale Comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

 

          Art. 82.

     1. Il Comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlamenti europeo e kazako.

     2. Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

     3. Il Comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento kazako, conformemente al regolamento interno.

 

          Art. 83.

     Il Comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo al Consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni.

     Il Comitato parlamentare di cooperazione viene informato delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione. Il Comitato parlamentare di cooperazione può presentare raccomandazioni al Consiglio di cooperazione.

 

          Art. 84.

     1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

     2. Nei limiti dei rispettivi poteri, le Parti:

     - incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Repubblica del Kazakistan;

     - decidono che, se una vertenza è sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti possa scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti e indipendentemente dalla nazionalità, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico possa essere cittadino di un paese terzo;

     - raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;

     - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata e New York il 10 giugno 1958.

 

          Art. 85.

     Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure:

     a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia di sicurezza;

     b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;

     c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalità e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;

     d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.

 

          Art. 86.

     1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

     - le misure applicate dalla Repubblica del Kazakistan nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;

     - le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica del Kazakistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini kazaki o tra società o imprese kazake.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

 

          Art. 87.

     1. Ciascuna Parte può adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

     2. Il Consiglio di cooperazione può risolvere la controversia mediante una raccomandazione.

     3. Qualora non sia possibile risolvere la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna Parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte nella controversia.

     Il Consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.

     Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.

 

          Art. 88.

     Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 13, 87 e 93.

 

          Art. 89.

     Il trattamento riservato alla Repubblica del Kazakistan al sensi del presente accordo non può comunque essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

 

          Art. 90.

     Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica del Kazakistan, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.

 

          Art. 91.

     Fintantoché le questioni contemplate dal presente accordo sono altresì contemplate nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultime i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

 

          Art. 92.

     Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che potrà essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.

 

          Art. 93.

     1. Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.

     2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia stata inadempiente a un obbligo previsto dall'accordo può adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.

     Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di cooperazione.

 

          Art. 94.

     Gli allegati I, II e III e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo.

 

          Art. 95.

     Sino a che gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti ai sensi del presente accordo, quest'ultimo non pregiudicherà i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, fatta eccezione per i settori di di competenza comunitaria e fermi restando gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.

 

          Art. 96.

     Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica del Kazakistan.

 

          Art. 97.

     Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

 

          Art. 98.

     L'originale del presente accordo è redatto in esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e kazaka, tutti i testi facenti ugualmente fede, e depositato presso il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

 

          Art. 99.

     Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure.

     L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al 1° comma.

     A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica del Kazakistan e la Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciate, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.

 

          Art. 100.

     Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate nel 1994 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan, le Parti contraenti decidono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.

 

     Elenco degli allegati

     Allegato I

     Elenco Indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica del Kazakistan agli Stati indipendenti ai sensi dell'articolo 8

     Allegato II

     Riserve comunitarie a norma dell'articolo 23, paragrafo 1

     Allegato III

     Convenzioni in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 42)

     Protocollo relativo all'assistenza reciproca delle autorità amministrative in materia doganale

 

     Allegato I - Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica del Kazakistan agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 8, paragrafo 3

     1. Armenia, Bielorussia, Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, Ucraina, Turkmenistan e Russia.

     Non vengono applicati dazi all'importazione.

     Non vengono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro di accordi di sdoganamento e interstatali entro ivolumi ivi stabiliti.

     Non viene applicata l'IVA né alle esportazioni né alle importazioni.

     Non vengono applicate accise alle esportazioni.

     Tutti gli Stati indipendenti - i contingenti di esportazione per i prodotti forniti nel quadro di accordi commerciali e di cooperazione tra Stati vengono aperti come quelli per le forniture destinate allo Stato.

     2. Armenia, Bielorussia, Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, Ucraina e Turkmenistan.

     I pagamenti possono essere effettuati in rubli

     Russia - i pagamenti possono essere effettuati in rubli o in tenge

     Tutti gli Stati indipendenti - sistema speciale per le operazioni non commerciali, compresi i relativi pagamenti.

     3. Tutti gli Stati indipendenti

     Sistema speciale per i pagamenti correnti.

     4. Tutti gli Stati indipendenti

     Sistema speciale di prezzi per gli scambi di alcune materie prime e prodotti semilavorati.

     5. Tutti gli Stati indipendenti

     Speciali condizioni di transito.

     6. Tutti gli Stati indipendenti

     Speciali procedure doganali.

 

     Allegato II - Riserve comunitarie a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b)

     Settore minerario

     In alcuni Stati membri, può essere necessaria una concessione per consentire a società non CE di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attività estrattive.

     Pesca

     Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri della Comunità sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità e che sono registrati nel territorio comunitario.

     Acquisto di beni immobili

     In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di società non CE è soggetto a restrizioni.

     Servizi audiovisivi compresa la radio

     Può essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine.

     Servizi di telecomunicazione compresi i servizi mobili e satellite

     Servizi riservati

     In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per i servizi e le infrastrutture complementari è soggetto a restrizioni.

     Servizi professionali

     Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire società a determinate condizioni.

     Agricoltura

     Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle società non CE che intendono dedicarsi ad attività agricole. Per l'acquisto di vigneti, le società non CE devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione.

     Agenzie di stampa

     In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle società radiotelevisive è limitata.

 

     Allegato III - Convenzioni sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 42)

     1. Il paragrafo 2 dell'articolo 42 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:

     - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971);

     - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

     - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);

     - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini de! marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);

     - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);

     - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV, 1991) (Atto di Ginevra, 1991).

     2. Il Consiglio di cooperazione può raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 42. In caso di problemi di proprietà intellettuale, industriale e commerciale che abbiano un'incidenza sulle attività commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

     3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

     - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

     - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

     - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

     4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica del Kazakistan concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.

     5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica del Kazakistan a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.

 

 

     Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale

 

     Art. 1. Definizioni

     Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

     a) "legislazione doganale": le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;

     b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;

     c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

     d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

     e) "infrazione": ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

 

     Art. 2. Campo di applicazione

     1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

     2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

 

     Art. 3. Assistenza su richiesta

     1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

     2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

     3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo:

     a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;

     b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale dell'altra Parte;

     c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;

     d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

 

     Art. 4. Assistenza spontanea

     Le Parti si prestano assistenza reciproca, senza richiesta preventiva e in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

     - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre Parti;

     - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

     - merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.

 

     Art. 5. Consegna/Notifica

     Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

     - consegnare tutti i documenti e

     - notificare tutte le decisioni che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

 

     Art. 6. Forma e contenuto delle domande di assistenza

     1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

     2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

     a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

     b) la misura richiesta;

     c) l'oggetto e il motivo della domanda;

     d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

     e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

     f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

     3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

     4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

 

     Art. 7. Adempimento delle domande

     1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

     2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata.

     3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

     4. I funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

 

     Art. 8. Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

     1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

     2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

 

     Art. 9. Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

     1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

     a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali;

     b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali;

     c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

     2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

     3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

 

     Art. 10. Obbligo di osservare la riservatezza

     1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

     2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.

     3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

     4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.

     5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona in questione può richiedere informazioni sulle basi di dati e sui loro scopi.

 

     Art. 11. Uso delle informazioni

     1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.

     3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

 

     Art. 12. Esperti e testimoni

     Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

 

     Art. 13. Spese di assistenza

     Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

 

     Art. 14. Esecuzione

     1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Repubblica del Kazakistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

     2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

 

     Art. 15. Complementarità

     1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kazakistan. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

     2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

 

     Atto finale

     I plenipotenziari:

     DEL REGNO DEL BELGIO,

     DEL REGNO DI DANIMARCA,

     DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

     DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

     DEL REGNO DI SPAGNA,

     DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

     DELL'IRLANDA,

     DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

     DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

     DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

     DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

     DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

     DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

     DEL REGNO DI SVEZIA,

     DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

     Parti Contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

     in appresso denominati Stati membri",

     e della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunità",

     da una parte, e

     il plenipotenziario della Repubblica del Kazakistan,

     dall'altra,

     riuniti a Bruxelles il giorno 23 gennaio millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, in appresso denominato "accordo", hanno adottato i testi seguenti:

     l'Accordo, compresi i suoi allegati e il protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale.

     I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica del Kazakistan hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 13 dell'accordo

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 23 dell'accordo

     Dichiarazione comune relativa al concetto di "controllo" di cui all'articolo 25, lettera b) e all'articolo 36 dell'accordo

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 93 dell'accordo

     I Plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità ed i Plenipotenziari della Repubblica del Kazakistan hanno inoltre preso atto della dichiarazione del governo francese allegata al presente Atto finale:

     Dichiarazione del governo francese relativa ai propri paesi e territori d'oltremare.

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 13

     La Comunità e il Kazakistan dichiarano che il testo della clausola di salvaguardia non concede il trattamento del GATT in materia.

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 23

     Fatte salve le disposizioni degli articoli 37 e 40, le Parti decidono che l'espressione "conformemente alle rispettive legislazioni e normative" di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 23 significa che ciascuna Parte può regolamentare lo stabilimento e l'attività delle società sul suo territorio, purché non introducano, per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra Parte, altre riserve al trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o alle società, consociate o filiali di paesi terzi.

     Dichiarazione comune relativa al concetto di "controllo" di cui agli articoli 25, lettera b) E 36

     1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipenderà dalle circostanze oggettive del caso specifico.

     2. Ad esempio, una società verrà considerata "controllata" da un'altra società, e quindi una sua consociata, se:

     - l'altra società detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se

     - l'altra società ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed è al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata.

     3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2.

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 42

     Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how.

     Dichiarazione comune relativa all'articolo 93

     Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 93 dell'accordo s'intendono i casi di grave violazione dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una grave violazione dell'accordo consiste:

     a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali della legislazione internazionale

     o

     b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2.

     Dichiarazione del Governo francese

     La Repubblica francese nota che l'accordo di partenariato e cooperazione con la Repubblica del Kazakistan non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.