Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.1 cooperazione economica |
Data: | 23/10/1996 |
Numero: | 558 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzato, per il triennio 1996-1998, a concedere un contributo annuo di [...] |
Art. 2. 1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa, in particolare la Sezione speciale per l'assicurazione del credito [...] |
§ 29.1.110 - Legge 23 ottobre 1996, n. 558.
Norme per il sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza.
(G.U. 28 ottobre 1996, n. 253)
1. Il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzato, per il triennio 1996-1998, a concedere un contributo annuo di ammontare pari a lire 500 milioni alla Delegazione generale palestinese, destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non è soggetto a rendicontazione.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede a carico del capitolo 6856, iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.
1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa, in particolare la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e la Società italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST S.p.a.), sono autorizzati ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza considerando, ai soli fini della loro attività, l'Autorità nazionale palestinese alla stregua di un Governo straniero.