§ 29.1.7c- L. 28 gennaio 1982, n. 20.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda convenzione CEE-ACP, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, in materia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:28/01/1982
Numero:20


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  
Art. 5.  
Articolo 1.  
Articolo 2.  
Articolo 3.  
Articolo 4.  
Articolo 5.  
Articolo 6.  
Articolo 7.  
Articolo 8.  
Articolo 9.  
Articolo 1.  
Articolo 2.  
Articolo 3.  


§ 29.1.7c- L. 28 gennaio 1982, n. 20.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda convenzione CEE-ACP, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica, con atto finale e dichiarazioni, dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), nonché dell'accordo che modifica l'accordo interno del 20 novembre 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980 e a Bruxelles il 16 dicembre 1980

(G.U. 30 gennaio 1982, n. 29, S.O.).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

     A) firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980:accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda convenzione, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) dall'altra, con atto finale e dichiarazioni;accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) fra gli Stati membri di tale Comunità e lo Zimbabwe;

     B) firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1980:accordo che modifica l'accordo interno firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità.

 

     Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 4, 7 e 2 degli atti stessi.

 

     Articolo 3.

     Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa valutata in lire 13 miliardi.

     All'onere della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa valutata in lire 13 miliardi.

     All'onere relativo agli anni finanziari 1981-82 valutato rispettivamente in lire 500 milioni e in lire 1 miliardo, si provvede con le disponibilità del capitolo 4499 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi; per gli anni 1983 e successivi, la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge, a valere sull'autorizzazione prevista al precedente comma, sarà determinata con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio.

 

 

Accordo

relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe

alla seconda Convenzione ACP-CEE, firmato a Lomé il 31 ottobre 1979

 

     Art. 1.

     1. Con il presente accordo lo Zimbabwe aderisce alla convenzione.

     2. Salvo deroga prevista dal presente accordo, la convenzione nonché le decisioni e le altre disposizioni di attuazione adottate dalle istituzioni della convenzione sono applicabili allo Zimbabwe.

 

          Art. 2.

     Le scadenze previste dalla convenzione e calcolate a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima si applicano allo Zimbabwe calcolandone a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

 

          Art. 3.

     1. Per quanto riguarda la Comunità, il presente accordo è validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata conformemente alle disposizioni del trattato e notificata alle parti. Esso è ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

     2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda lo Zimbabwe, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunità.

 

          Art. 4.

     Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stato effettuato il deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e dello Zimbabwe nonché dell'atto di notifica della conclusione dell'accordo da parte della Comunità.

 

          Art. 5.

     Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e presso il Segretariato degli Stati ACP, che ne trasmettono copia certificata conforme il governo di ogni Stato firmatario.

 

 

Allegato 1

 

Dichiarazione sul regime commerciale

 

     Considerando l'articolo 9 della seconda convenzione ACP-CEE nonché la dichiarazione di cui all'allegato XXVIII di detta convenzione, la Comunità riconosce e il Governo dello Zimbabwe dichiara che:

     - qualora venga contemplata una modifica della tariffa doganale dello Zimbabwe e dei suoi accordi preferenziali con un paese terzo sviluppato, il Governo dello Zimbabwe entrerà in consultazione immediata con la Comunità in merito a dette intenzioni;

     - ogni qualvolta si possa considerare che il trattamento preferenziale concesso ad un altro paese sviluppato dà luogo ad un trattamento meno favorevole delle esportazioni comunitarie, il Governo dello Zimbabwe e la Comunità entreranno in immediata consultazione, a richiesta di una qualsiasi delle parti.

 

 

Allegato 2

 

Dichiarazione sulle carni bovine

 

     Lo Zimbabwe ha preso atto del regime speciale che è stato introdotto a favore di alcuni Stati ACP, tradizionali esportatori di carni bovine nella Comunità, mediante lo scambio di lettere sulle carni bovine ACP in data 31 ottobre 1979.

     La Comunità, nel quadro degli impegni assunti in merito, è disposta ad applicare lo stesso regime allo Zimbabwe, dalla data della adesione di quest'ultimo alla seconda convenzione ACP-CEE e per il rimanente periodo di detta convenzione.

     Nei primi due anni, la Comunità concederà allo Zimbabwe un quantitativo annuo di 8.100 tonnellate di carni bovine disossate. Per il rimanente periodo, lo Zimbabwe continuerà a beneficiare nello stesso modo di un quantitativo annuo di 8.100 tonnellate, conformemente, all'applicazione normale del regime di cui sopra.

     Sottoscrivendo la presente dichiarazione, lo Zimbabwe dichiara che le risorse provenienti dalla tassa sulle sue esportazioni di carni bovine, equivalente alle riduzioni del prelievo, saranno utilizzate per far fronte alle priorità nazionali nel settore dell'allevamento per quanto riguarda la produzione dei piccoli allevatori, segnatamente mediante:

     - il miglioramento e lo sviluppo dei servizi veterinari presso i piccoli allevatori;

     - il miglioramento e lo sviluppo dei macelli che forniscono rilevanti servizi ai piccoli allevatori;

     - il miglioramento dei servizi di divulgazione, di formazione e di sviluppo a favore dei piccoli allevatori.

 

 

Allegato 3

 

Dichiarazione sullo zucchero

 

     1. Constatando che lo Zimbabwe era parte del Commonwealth Sugar Agreement, la Comunità ha convenuto con detto paese che lo Zimbabwe debba fruire dell'assegnazione di un quantitativo di 25.000 tonnellate di zucchero equivalente bianco all'anno e di conseguenza divenire membro del protocollo relativo allo zucchero ACP.

     Le parti hanno inoltre convenuto che immediatamente dopo la data dell'adesione dello Zimbabwe alle seconda convenzione ACP-CEE e al più tardi entro sei mesi da tale data, lo Zimbabwe e la Commissione s'incontreranno allo scopo di stabilire di comune accordo il programma relativo ai quantitativi da consegnare per raggiungere il quantitativo specificato nel capoverso precedente.

     2. Il Governo dello Zimbabwe, nell'accettare il testo del paragrafo 1, conta sul fatto che le prime consegne del quantitativo annuo di 25.000 tonnellate di zucchero avranno luogo nel corso del periodo di consegna 1982/1983.

     3. La Comunità, dal canto suo, conferma che prenderà i provvedimenti necessari per far sì che l'obiettivo delle 25.000 tonnellate venga conseguito non appena possibile e garantisce che, fin dal periodo di consegna 1982/1983, le condizioni di prezzo previste nel protocollo relativo allo zucchero ACP saranno applicate ad un quantitativo annuo di 25.000 tonnellate di zucchero originario dello Zimbabwe.

 

 

Allegato 4

 

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 155,

paragrafo 3, lettera b) della convenzione

 

          Articolo 1.

     Quando sono originari dello Zimbabwe, i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.

 

          Articolo 2.

     I prodotti di cui all'articolo 1 originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione nello Zimbabwe conformemente alle disposizioni del titolo I, capitolo 1, della seconda convenzione ACP-CEE.

 

          Articolo 3.

     Se le offerte fatte dalle imprese dello Zimbabwe sono tali da recare pregiudizio al funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'articolo 1.

 

          Articolo 4.

     Hanno luogo consultazioni tra le parti interessate ogni qualvolta, a parere di una di dette parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.

 

          Articolo 5.

     Le disposizioni in cui si stabiliscono le norme di origine per l'applicazione della seconda convenzione ACP-CEE si applicano anche al presente accordo.

 

          Articolo 6.

     Il presente accordo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

 

          Articolo 7.

     Il presente accordo è ratificato dagli Stati firmatari. Esso entra in vigore contemporaneamente all'accordo relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE.

 

          Articolo 8.

     Il presente accordo scade il 28 febbraio 1985. Esso cessa di avere effetto nei confronti di ogni Stato firmatario che, a norma dell'articolo 189 della seconda convenzione ACP-CEE, cessi di far parte di quest'ultima.

 

          Articolo 9.

     Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e presso il Segretariato degli Stati ACP, che ne trasmettono copia certificata conforme al governo di ciascuno Stato firmatario.

 

Accordo interno

che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento

e alla gestione degli aiuti della Comunità del 20 novembre 1979

 

          Articolo 1.

     Il testo dell'articolo 1 dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, è modificato come segue:

     1) Il testo del paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

     a) Il Fondo e dotato di un importo di 4.721 milioni di unità di conto europee, in appresso denominate “UCE”, messe a sua disposizione dagli Stati membri secondo la seguente ripartizione:

     Belgio 278,539 milioni di UCE - 5,9%

     Danimarca 118,025 milioni di UCE - 2,5%

     Germania 1.336,043 milioni di UCE - 28,3%

     Francia 1.208,576 milioni di UCE - 25,6%

     Irlanda 28,326 milioni di UCE - 0,6%

     Italia 542,915 milioni di UCE - 11,5%

     Lussemburgo 9,442 milioni di UCE - 0,2%

     Paesi Bassi 349,354 milioni di UCE - 7,4%

     Regno Unito 849,780 milioni di UCE - 18,0%

     2) Il testo del paragrafo 3, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

     “a) 4.627 milioni di UCE agli Stati ACP, di cui:

     2.986 milioni di UCE sotto forma di sovvenzioni,

     518 milioni di UCE sotto forma di prestiti speciali,

     284 milioni di UCE sotto forma di capitali di rischio,

     557 milioni di UCE sotto forma di trasferimenti a norma del titolo II, capitolo I della convenzione,

     282 milioni di UCE sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma del titolo III, capitolo I della convenzione”.

 

          Articolo 2.

     Il presente accordo è approvato da ogni Staio membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunità europee l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

     L'accordo entra in vigore, purché siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente all'accordo di accessione.

 

          Articolo 3.

     Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.