Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.1 cooperazione economica |
Data: | 29/12/1947 |
Numero: | 1752 |
Sommario |
Art. 1. Piena ed intera esecuzione e data ai seguenti Accordi conclusi a Berna, fra l'Italia e la Svizzera, il 15 ottobre 1947 |
Art. 2. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione degli Accordi |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° novembre 1947 |
§ 29.1.12 - D.Lgs.C.P.S. 29 dicembre 1947, n. 1752 [1] .
Approvazione degli Accordi di carattere economico conclusi a Berna tra l'Italia e la Svizzera il 15 ottobre 1947.
(G.U. 12 marzo 1948, n. 61)
Piena ed intera esecuzione e data ai seguenti Accordi conclusi a Berna, fra l'Italia e la Svizzera, il 15 ottobre 1947;
a) Accordo commerciale e relativi annessi;
b) Protocollo di firma;
c) Scambio di Note relative all'Accordo commerciale;
d) Protocollo per l'istituzione di una Commissione governativa;
e) Protocollo concernente il regolamento di alcuni pagamenti.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione degli Accordi.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° novembre 1947.
[1] Ratificato dalla