§ 29.1.7 - Legge 16 dicembre 1947, n. 1672.
Approvazione degli Accordi di carattere economico, conclusi in Roma, tra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 30 agosto 1946.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:16/12/1947
Numero:1672


Sommario
Art. 1.      Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 30 agosto 1946
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 30 agosto 1946


§ 29.1.7 - Legge 16 dicembre 1947, n. 1672.

Approvazione degli Accordi di carattere economico, conclusi in Roma, tra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 30 agosto 1946.

(G.U. 21 febbraio 1948, n. 44)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 30 agosto 1946:

     a) Accordo commerciale;

     b) Accordo di pagamento;

     c) Scambio di Note relativo agli Accordi commerciale e di pagamento.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 30 agosto 1946.