Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.1 cooperazione economica |
Data: | 16/12/1947 |
Numero: | 1672 |
Sommario |
Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 30 agosto 1946 |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 30 agosto 1946 |
§ 29.1.7 - Legge 16 dicembre 1947, n. 1672.
Approvazione degli Accordi di carattere economico, conclusi in Roma, tra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 30 agosto 1946.
(G.U. 21 febbraio 1948, n. 44)
Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 30 agosto 1946:
a) Accordo commerciale;
b) Accordo di pagamento;
c) Scambio di Note relativo agli Accordi commerciale e di pagamento.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 30 agosto 1946.