§ 14.5.12 - L. 27 giugno 1985, n. 332.
Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.5 musei e pinacoteche
Data:27/06/1985
Numero:332


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      In attesa della rideterminazione delle tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il [...]
Art. 3. 


§ 14.5.12 - L. 27 giugno 1985, n. 332.

Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502.

(G.U. 4 luglio 1985, n. 156).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     In attesa della rideterminazione delle tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il comitato di cui alla presente legge, le tasse d'ingresso attualmente in vigore sono duplicate.

 

     Art. 3. [2]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 2 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 29 dicembre 1990, n. 431.