§ 14.4.9a - L. 10 gennaio 2000, n. 6.
Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:10/01/2000
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Dopo l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è aggiunto il seguente:
Art. 4.      1. Dopo l'articolo 2-bis della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è aggiunto il seguente:
Art. 5.      1. Dopo l'articolo 2-ter della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:


§ 14.4.9a - L. 10 gennaio 2000, n. 6.

Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

(G.U. 20 gennaio 2000, n. 15).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Dopo l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Dopo l'articolo 2-bis della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Dopo l'articolo 2-ter della legge 28 marzo 1991, n. 113, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora non sia insediata l'Assemblea della scienza e della tecnologia, il componente del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-quater della legge 28 marzo 1991, n. 113, da designare da parte della stessa Assemblea, è sostituito con un secondo rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.