§ 14.4.27 - L. 24 dicembre 1969, n. 1013.
Norme integrative della L. 6 agosto 1966, n. 652, concernente lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:24/12/1969
Numero:1013


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.600 milioni, in aggiunta a quella già prevista dalla legge 6 agosto 1966, n. 652, per lo studio dei provvedimenti atti alla difesa della città di [...]
Art. 2.      Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato, con propri decreti, da emanarsi con il concerto del Ministro per il tesoro, ad integrare il comitato previsto dall'articolo 1 della legge 6 [...]
Art. 3.      Ai cittadini stranieri chiamati a far parte del comitato ai sensi del precedente articolo spetta il rimborso delle spese di viaggio nonché una indennità da stabilirsi con decreto del Ministro [...]
Art. 4.      Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministro per i lavori pubblici può:
Art. 5.      I manufatti, gli impianti fissi e mobili e tutte le attrezzature esistenti o da realizzare sull'area demaniale di Voltabarozzo (Padova) potranno essere utilizzati per studi e prove su modello [...]
Art. 6.      Alla copertura dell'onere di lire 3.700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6036 dello stato di previsione [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 14.4.27 - L. 24 dicembre 1969, n. 1013.

Norme integrative della L. 6 agosto 1966, n. 652, concernente lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali.

(G.U. 7 gennaio 1970, n. 6).

 

Art. 1.

     E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.600 milioni, in aggiunta a quella già prevista dalla legge 6 agosto 1966, n. 652, per lo studio dei provvedimenti atti alla difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali, con gli adempimenti di cui alla presente legge.

 

     Art. 2.

     Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato, con propri decreti, da emanarsi con il concerto del Ministro per il tesoro, ad integrare il comitato previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 652, e già costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, chiamando a farne parte altri componenti, anche di cittadinanza straniera.

 

     Art. 3.

     Ai cittadini stranieri chiamati a far parte del comitato ai sensi del precedente articolo spetta il rimborso delle spese di viaggio nonché una indennità da stabilirsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, in deroga a qualsiasi disposizione in materia.

     Con la stessa procedura sono stabiliti i rimborsi di spesa e le indennità da corrispondersi agli esperti di cittadinanza italiana, estranei all'amministrazione dello Stato, che, su proposta del comitato, saranno inviati all'estero per i fini previsti dalla citata legge 6 agosto 1966, n. 652.

 

     Art. 4.

     Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministro per i lavori pubblici può:

     a) approvare progetti redatti dagli uffici del genio civile competenti e disporre l'esecuzione delle opere anche in economia ed a trattativa privata qualunque sia l'importo delle opere stesse;

     b) provvedere all'acquisto delle apparecchiature scientifiche e degli strumenti misuratori occorrenti per la raccolta dei dati tecnici interessanti la difesa della città di Venezia e la salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali;

     c) stipulare convenzioni per qualunque importo con enti pubblici o privati, istituti, anche non universitari, professionisti od altre persone fisiche. Le convenzioni possono essere stipulate anche con enti o privati di nazionalità straniera.

     Gli atti e i provvedimenti indicati nel precedente comma possono essere adottati prescindendo dai pareri degli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni.

 

     Art. 5.

     I manufatti, gli impianti fissi e mobili e tutte le attrezzature esistenti o da realizzare sull'area demaniale di Voltabarozzo (Padova) potranno essere utilizzati per studi e prove su modello che il comitato di cui al precedente articolo 2 riterrà necessario svolgere, nonché per studi e prove su modelli occorrenti per i compiti della difesa idrogeologica del suolo del territorio nazionale.

     Il complesso anzidetto, da consegnarsi al Ministero dei lavori pubblici in uso gratuito, prende il nome di «Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo».

     Il centro è gestito dall'ufficio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici.

     Per la gestione e l'utilizzo del centro modellistico, relativamente a tutti i compiti di cui al primo comma, l'Amministrazione dei lavori pubblici può avvalersi di personale estraneo da assumere mediante contratto privato a termine, entro i limiti del contingente e con il trattamento da determinarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, entro il limite di spesa di lire 100 milioni annui.

     Alle spese di funzionamento del centro si provvederà con i fondi che verranno annualmente stanziati sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

     Il centro può essere utilizzato, limitatamente a studi e prove su modello attinenti alla difesa del suolo, anche da università o da istituti universitari specializzati, previa stipulazione di apposite convenzioni con l'amministrazione finanziaria, da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

 

     Art. 6.

     Alla copertura dell'onere di lire 3.700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1969.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.