§ 14.2.12 - L. 11 ottobre 1990, n. 291.
Norme per la conservazione e la consultabilità degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.2 archivi
Data:11/10/1990
Numero:291


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si applicano anche per il versamento degli atti del Tribunale speciale per la difesa [...]
Art. 2.      1. I criteri per la consultabilità dei documenti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, valgono anche per gli atti del Tribunale speciale per [...]


§ 14.2.12 - L. 11 ottobre 1990, n. 291.

Norme per la conservazione e la consultabilità degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

(G.U. 18 ottobre 1990, n. 244).

 

Art. 1.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si applicano anche per il versamento degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

 

     Art. 2.

     1. I criteri per la consultabilità dei documenti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, valgono anche per gli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in quanto documenti di carattere riservato relativi alla politica interna dello Stato.