Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 13. Bandiere |
Capitolo: | 13.1 bandiere |
Data: | 07/04/2000 |
Numero: | 121 |
Sommario |
Art. 1. 1. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, [...] |
Art. 2. 1. La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza |
Art. 3. 1. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero |
Art. 4. 1. Salvi i casi indicati all'articolo 1, comma 2, il tempo di esposizione esterna delle bandiere è regolato secondo quanto previsto dai commi seguenti |
Art. 5. 1. Se la bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto |
Art. 6. 1. All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono esposte negli uffici |
Art. 7. 1. Nei casi indicati nell'articolo 6, le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità [...] |
Art. 8. 1. All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di [...] |
Art. 9. 1. Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo |
Art. 10. 1. Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno |
Art. 11. 1. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, [...] |
Art. 12. 1. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle [...] |
§ 13.1.31 - D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.
Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
(G.U. 16 maggio 2000, n. 112)
Capo I
Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici
1. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, commi 1 e 2 della
a) all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province;
b) all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
c) all'esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonché di loro uffici periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).
2. Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni:
a) nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unità nazionale);
b) nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;
c) in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, per "uffici giudiziari" s'intendono le sedi di tutti gli uffici giudicanti previsti dall'articolo 1 del
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge, le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato, e nelle sedi degli organi centrali di governo di ciascuna università, nonché nelle sedi principali delle singole facoltà e scuole.
5. Nelle occasioni indicate al comma 2, sugli edifici già quotidianamente imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.
1. La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.
2. La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.
3. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.
1. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.
1. Salvi i casi indicati all'articolo 1, comma 2, il tempo di esposizione esterna delle bandiere è regolato secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. Le bandiere all'esterno degli edifici pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge, nonché di quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, sono esposte in corrispondenza dell'orario di attività dei rispettivi uffici.
3. Le bandiere all'esterno delle scuole e delle università statali sono esposte nei giorni di lezioni e di esami.
4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.
5. L'esposizione delle bandiere all'esterno delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero è effettuata secondo le istruzioni impartite dal Ministero degli affari esteri.
6. Tranne il caso di cui al comma 4, le bandiere, di norma, non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto. In ogni caso l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.
Capo II
Esposizione delle bandiere nelle cerimonie
1. Se la bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto.
2. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero.
Capo III
Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici pubblici
1. All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono esposte negli uffici:
a) dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;
b) dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonché dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
c) dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale, e dei titolari degli uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla lettera b);
d) dei titolari della massima carica istituzionale delle autorità indipendenti;
e) dei dirigenti degli uffici giudiziari indicati nell'articolo 1, comma 3;
f) i capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. Per i consoli onorari l'esposizione è facoltativa.
2. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado.
3. Nei luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.
1. Nei casi indicati nell'articolo 6, le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.
2. In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.
Capo IV
Disposizioni generali e finali
1. All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali, fermo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, salve le regole di cerimoniale da applicare in singole occasioni su indicazione del Governo.
1. Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.
2. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.
1. Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno.
2. I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere.
1. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.
1. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.