Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 13. Bandiere |
Capitolo: | 13.1 bandiere |
Data: | 05/05/1948 |
Numero: | 535 |
Sommario |
Art. 1. L'emblema dello Stato, approvato dall'Assemblea Costituente con deliberazione del 31 gennaio 1948, è composto di una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso, [...] |
Art. 2. Il nuovo emblema dello Stato sostituisce quelli attuali in tutti gli usi previsti dalle vigenti disposizioni |
Art. 3. Gli stemmi ed i sigilli attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti in conformità degli articoli precedenti |
Art. 4. Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia sarà stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica |
§ 13.1.6 - D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 535 [1] .
Foggia ed uso dell'emblema dello Stato.
(G.U. 28 maggio 1948, n. 122, S.O.)
L'emblema dello Stato, approvato dall'Assemblea Costituente con deliberazione del 31 gennaio 1948, è composto di una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota di acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati da un nastro di rosso, con la scritta di bianco in carattere capitale "Repubblica italiana".
La foggia dell'emblema è effigiata nelle tavole unite al presente decreto e firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il nuovo emblema dello Stato sostituisce quelli attuali in tutti gli usi previsti dalle vigenti disposizioni.
Gli stemmi ed i sigilli attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti in conformità degli articoli precedenti.
Resta fermo il disposto dell'art. 7, ultimo comma, del
Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia sarà stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.
[1] Ratificato dall'art. unico della