§ 13.1.6 - D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 535 .
Foggia ed uso dell'emblema dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:13. Bandiere
Capitolo:13.1 bandiere
Data:05/05/1948
Numero:535


Sommario
Art. 1.      L'emblema dello Stato, approvato dall'Assemblea Costituente con deliberazione del 31 gennaio 1948, è composto di una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso, [...]
Art. 2.      Il nuovo emblema dello Stato sostituisce quelli attuali in tutti gli usi previsti dalle vigenti disposizioni
Art. 3.      Gli stemmi ed i sigilli attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti in conformità degli articoli precedenti
Art. 4.      Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia sarà stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica


§ 13.1.6 - D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 535 [1] .

Foggia ed uso dell'emblema dello Stato.

(G.U. 28 maggio 1948, n. 122, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     L'emblema dello Stato, approvato dall'Assemblea Costituente con deliberazione del 31 gennaio 1948, è composto di una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota di acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati da un nastro di rosso, con la scritta di bianco in carattere capitale "Repubblica italiana".

     La foggia dell'emblema è effigiata nelle tavole unite al presente decreto e firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 2.

     Il nuovo emblema dello Stato sostituisce quelli attuali in tutti gli usi previsti dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 3.

     Gli stemmi ed i sigilli attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti in conformità degli articoli precedenti.

     Resta fermo il disposto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1.

 

          Art. 4.

     Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia sarà stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.