Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 13. Bandiere |
Capitolo: | 13.1 bandiere |
Data: | 24/06/1929 |
Numero: | 1085 |
Sommario |
Art. 1. Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, la esposizione [...] |
Art. 2. Anche nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo precedente sarà osservata la disposizione dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1925, n. 2264, che sancisce [...] |
Art. 3. In caso di trasgressione alle disposizioni della presente legge l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione delle bandiere ed i colpevoli [...] |
§ 13.1.3 - Legge 24 giugno 1929, n. 1085 [1] .
Disciplina della esposizione delle bandiere estere.
(G.U. 8 luglio 1929, n. 157)
Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, la esposizione nel regno, possedimenti e colonie, di bandiere di altri Stati è ammessa soltanto:
a) sugli edifici che godono dell'immunità riconosciuta dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri;
b) in occasione di visite di sovrani esteri o di loro delegati;
c) in ogni altro caso in cui sia stata preventivamente autorizzata dalle autorità politiche locali.
Anche nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo precedente sarà osservata la disposizione dell'art. 7 della
In caso di trasgressione alle disposizioni della presente legge l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000, ed in caso di recidiva con l'arresto da tre a nove mesi oltre l'ammenda [2].
[1] Abrogata dall'art. 4 della
[2] Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati, da ultimo, dall'art. 113 della