§ 13.1.3 - Legge 24 giugno 1929, n. 1085 .
Disciplina della esposizione delle bandiere estere.


Settore:Normativa nazionale
Materia:13. Bandiere
Capitolo:13.1 bandiere
Data:24/06/1929
Numero:1085


Sommario
Art. 1.      Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, la esposizione [...]
Art. 2.      Anche nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo precedente sarà osservata la disposizione dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1925, n. 2264, che sancisce [...]
Art. 3.      In caso di trasgressione alle disposizioni della presente legge l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione delle bandiere ed i colpevoli [...]


§ 13.1.3 - Legge 24 giugno 1929, n. 1085 [1] .

Disciplina della esposizione delle bandiere estere.

(G.U. 8 luglio 1929, n. 157)

 

 

     Art. 1.

     Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, la esposizione nel regno, possedimenti e colonie, di bandiere di altri Stati è ammessa soltanto:

     a) sugli edifici che godono dell'immunità riconosciuta dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri;

     b) in occasione di visite di sovrani esteri o di loro delegati;

     c) in ogni altro caso in cui sia stata preventivamente autorizzata dalle autorità politiche locali.

 

          Art. 2.

     Anche nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo precedente sarà osservata la disposizione dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1925, n. 2264, che sancisce l'obbligo di esporre insieme alla bandiere estere la bandiera nazionale e che fissa per questa sempre il posto di onore, a destra, o in mezzo se le bandiere sono più di una.

 

          Art. 3.

     In caso di trasgressione alle disposizioni della presente legge l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000, ed in caso di recidiva con l'arresto da tre a nove mesi oltre l'ammenda [2].


[1]  Abrogata dall'art. 4 della L. 5 febbraio 1998, n. 22, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 1 della stessa legge n. 22/1998.

[2]  Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati, da ultimo, dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.