§ 12.10.27 - D.M. 4 dicembre 1996, n. 632.
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, concernente il regime fiscale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.10 titoli di credito
Data:04/12/1996
Numero:632


Sommario
Art. 1.      1. Agli effetti del presente regolamento si identificano le seguenti due categorie di intermediari
Art. 2.      1. La procedura di cui al presente regolamento è applicabile a tutti i proventi dei titoli di cui all'articolo 1, lettera a), depositati direttamente o indirettamente [...]
Art. 3.      1. La banca di secondo livello acquisisce dal beneficiario effettivo dei proventi dei titoli di cui all'articolo 1, lettera a), il modello 116/IMP, allegato al presente [...]
Art. 4.      1. L'attestazione e la richiesta non producono effetti se non sono redatti in conformità agli allegati modelli 116/IMP e 117/IMP
Art. 5.      1. La banca di primo livello completa i modelli di cui all'articolo 3 con la propria attestazione circa il deposito dei titoli e la correttezza, sulla base degli [...]
Art. 6.      1. La banca di secondo livello, dopo aver eseguito gli opportuni controlli, conserva i modelli nonché l'ulteriore documentazione di cui all'articolo 5 a disposizione [...]
Art. 7.      1. La banca di secondo livello comunica all'Amministrazione finanziaria secondo le specifiche tecniche e relative modalità di attuazione stabilite con successivo decreto [...]
Art. 8.      La procedura di cui al presente regolamento è operativa a partire dal 1 gennaio 1997


§ 12.10.27 - D.M. 4 dicembre 1996, n. 632.

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, concernente il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari pubblici e privati.

(G.U. 16 dicembre 1996, n. 294)

 

 

     Art. 1.

     1. Agli effetti del presente regolamento si identificano le seguenti due categorie di intermediari:

     a) per banca di primo livello si intende ogni ente creditizio o finanziario, avente sede in Italia ovvero in Paesi esteri che agisce come intermediario nel deposito delle obbligazioni o titoli similari pubblici e privati detenuti direttamente o indirettamente, dall'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli medesimi presso la banca di secondo livello;

     b) per banca di secondo livello si intende una banca o una società di intermediazione mobiliare residente ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti depositarie o sub-depositarie dei titoli di cui alla lettera a), che intrattengano rapporti diretti in via telematica, secondo le modalità di cui al comma 3, con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, ai fini della procedura di non applicazione dell'imposta sostitutiva. Sono inoltre da considerare banche di secondo livello gli enti internazionali Euroclear e Cedel, i quali nominano, quale rappresentante ai fini della procedura di cui al presente regolamento, una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti affinché provvedano agli adempimenti previsti dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

     2. Con il termine proventi si intendono gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e il prezzo di emissione, maturati nel periodo di possesso dei titoli medesimi da parte dei soggetti residenti negli Stati indicati nel decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 o nei successivi decreti previsti dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, nonché da parte degli enti internazionali che godono di esenzione dalle imposte in Italia in base a leggi o ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Detti proventi si computano anche se riconosciuti in modo implicito. Il periodo di possesso è attestato dal deposito dei titoli diretto o indiretto, presso la banca di secondo livello.

     3. La banca di secondo livello presenta all'Amministrazione finanziaria apposita richiesta di utilizzo della procedura conforme all'allegato modello 118/IMP.

 

          Art. 2.

     1. La procedura di cui al presente regolamento è applicabile a tutti i proventi dei titoli di cui all'articolo 1, lettera a), depositati direttamente o indirettamente presso la banca di secondo livello, da parte degli investitori non residenti o degli enti internazionali aventi diritto alla non applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

 

          Art. 3.

     1. La banca di secondo livello acquisisce dal beneficiario effettivo dei proventi dei titoli di cui all'articolo 1, lettera a), il modello 116/IMP, allegato al presente regolamento, di attestazione dell'autorità fiscale competente o, per gli enti internazionali che godono di esenzione dalle imposte in base a leggi o ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, il modello 117/IMP, allegato al presente regolamento, di richiesta di non applicazione dell'imposta sostitutiva.

     2. Il modello di attestazione 116/IMP è presentato, nel caso di deposito diretto, alla banca di secondo livello e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Il modello di richiesta 117/IMP è presentato, nel caso di deposito diretto, alla banca di secondo livello e produce effetti fino a quando non venga mutato il regime di esenzione.

     3. Nel caso di deposito indiretto, la documentazione di cui al comma 1 è presentata alla banca di primo livello e produce effetti secondo quanto previsto dal comma precedente.

     4. Nel periodo di prima applicazione della procedura di cui al presente regolamento, l'attestazione dell'autorità fiscale competente, redatta su modelli conformi ai modelli 116/IMP, presentata anteriormente al 1° gennaio 1997, produce effetti fino al 31 gennaio 1998.

 

          Art. 4.

     1. L'attestazione e la richiesta non producono effetti se non sono redatti in conformità agli allegati modelli 116/IMP e 117/IMP.

     2. In presenza di gravi e motivate circostanze, che rendono impossibile o estremamente difficoltoso il rilascio dell'attestazione sul modello 116/IMP da parte delle autorità fiscali estere, è ammesso, a seguito di apposito scambio di note con gli Stati interessati, il rilascio di una attestazione sostitutiva di quella contenuta nel modello medesimo, a condizione che dall'attestazione stessa risulti la sussistenza del requisito sostanziale della residenza del beneficiario effettivo dei proventi dei titoli di cui all'articolo 1, lettera a).

 

          Art. 5.

     1. La banca di primo livello completa i modelli di cui all'articolo 3 con la propria attestazione circa il deposito dei titoli e la correttezza, sulla base degli elementi di cui è in possesso, dei dati identificativi dell'avente diritto e delle relative dichiarazioni ed invia alla banca di secondo livello l'originale dei modelli medesimi entro quindici giorni dalla data di ricezione di tali modelli.

     2. La banca di primo livello invia alla banca di secondo livello entro il termine indicato nel comma 1 gli "affidavit" per ciascuno degli intermediari che si interpongono tra il beneficiario e la banca stessa. Inoltre comunica alla banca di secondo livello i dati relativi alle operazioni di movimentazione dei titoli in deposito nonché ogni altro elemento informativo necessario ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva.

 

          Art. 6.

     1. La banca di secondo livello, dopo aver eseguito gli opportuni controlli, conserva i modelli nonché l'ulteriore documentazione di cui all'articolo 5 a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore a dieci anni.

     2. Nello stesso periodo la banca di secondo livello è altresì tenuta a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria i medesimi documenti di cui al comma 1.

 

          Art. 7.

     1. La banca di secondo livello comunica all'Amministrazione finanziaria secondo le specifiche tecniche e relative modalità di attuazione stabilite con successivo decreto ministeriale [1] , i seguenti dati:

     a) i dati identificativi del soggetto non residente così come rilevati dai modelli di cui al precedente articolo 3, nonché le successive variazioni apportate:

     1) codice investitore;

     2) dati anagrafici investitore;

     3) codice del rappresentante legale o volontario;

     4) dati anagrafici del rappresentante legale o volontario;

     5) dati dell'autorità fiscale;

     6) codice BIC/SWIFT della banca di primo livello;

     7) codice BIC/SWIFT della banca di secondo livello;

     8) dati della banca di primo livello;

     9) data della attestazione rilasciata dalla banca di primo livello;

     b) i dati delle comunicazioni contabili relativi ai soggetti non residenti ed ai soggetti residenti limitatamente a quelli riguardanti i titoli detenuti all'estero:

     1) codice investitore;

     2) codice Stato;

     3) codice BIC/SWIFT della banca di primo livello;

     4) codice BIC/SWIFT della banca di secondo livello;

     5) dati identificativi del titolo;

     6) valore nominale;

     7) data dell'operazione;

     8) valuta dell'operazione;

     9) tipo dell'operazione;

     10) interesse maturato;

     11) scarto maturato.

     2. I dati di cui al comma 1, lettera a), sono inviati telematicamente nel primo periodo di trasmissione, disponibile per la banca di secondo livello, successivo alla data di acquisizione del modello di attestazione o di richiesta. Nel caso in cui i titoli siano depositati direttamente presso la banca di secondo livello, questa comunica telematicamente anche i propri dati identificativi nonché la data in cui è stata verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, lettera a), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

     3. I dati contabili di cui al comma 1, lettera b), sono inviati all'anagrafe tributaria in via telematica e successivamente all'invio dei dati previsti nel comma 2, secondo il seguente scadenziario:

Mese di riferimento dell'operazione

Periodo di trasmissione

Gennaio

dal 16 al 28 febbraio

Febbraio

dal 16 al 31 marzo

Marzo

dal 16 al 30 aprile

Aprile

dal 16 al 31 maggio

Maggio

dal 16 al 30 giugno

Giugno

dal 16 al 31 luglio

Luglio

dal 16 al 31 agosto

Agosto

dal 16 al 30 settembre

Settembre

dal 16 al 31 ottobre

Ottobre

dal 16 al 30 novembre

Novembre

dal 16 al 31 dicembre

Dicembre

dal 16 al 31 gennaio

     4. Ad ogni trasmissione l'Amministrazione finanziaria effettua, sui dati inviati, controlli formali e di congruenza; le posizioni riscontrate irregolari sono segnalate alla banca di secondo livello ai fini di eventuali modifiche da parte della stessa. Le specifiche tecniche per la segnalazione delle posizioni riscontrate irregolari sono stabilite con successivo decreto ministeriale.

     5. Su richiesta della banca di secondo livello è possibile effettuare dal 1 al 30 settembre e dal 1 al 31 marzo di ciascun anno, ulteriori trasmissioni a correzione o a completamento di quelle che si riferiscono al semestre solare precedente. Per tali trasmissioni non si applica la pena pecuniaria [2] di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239

     6. La prima trasmissione telematica, relativa alla comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1997 e riguardante i dati del primo semestre 1997, è effettuata dal 1 giugno al 31 luglio 1997.

 

          Art. 8.

     La procedura di cui al presente regolamento è operativa a partire dal 1 gennaio 1997.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     ALLEGATO - (Omissis)


[1]  Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il D.M. 4 aprile 1997.

[2]  Il riferimento alle pene pecuniarie è stato sostituito, con effetto dal 1° aprile 1998, con la sanzione pecuniaria dall'art. 26, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.