Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.10 titoli di credito |
Data: | 24/12/1966 |
Numero: | 1262 |
Sommario |
Art. unico. Le obbligazioni emesse dall'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede a Roma, costituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono parificate [...] |
§ 12.10.1a - Legge 24 dicembre 1966, n. 1262. [1]
Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma.
(G.U. 6 febbraio 1967, n. 32).
Le obbligazioni emesse dall'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede a Roma, costituito con
Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo.
[1] Legge abrogata dall'art. 161 del