§ 12.10.1a - Legge 24 dicembre 1966, n. 1262.
Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.10 titoli di credito
Data:24/12/1966
Numero:1262


Sommario
Art. unico.      Le obbligazioni emesse dall'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede a Roma, costituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono parificate [...]


§ 12.10.1a - Legge 24 dicembre 1966, n. 1262. [1]

Parificazione alle cartelle fondiarie delle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma.

(G.U. 6 febbraio 1967, n. 32).

 

 

     Art. unico.

     Le obbligazioni emesse dall'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede a Roma, costituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono parificate ad ogni effetto, escluso quello tributario, alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

     Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo.


[1] Legge abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.